Art. 6 
 
Competenze  del  Dipartimento  per  i  servizi  interni,  finanziari,
                     territoriali e di vigilanza 
 
  1. Il Dipartimento per i servizi interni, finanziari,  territoriali
e di vigilanza esercita le competenze del  Ministero  in  materia  di
coordinamento   della   programmazione   e   controllo    dell'azione
amministrativa,  bilancio,   personale,   ICT;   controllo   interno,
vigilanza sugli enti e societa' partecipati e vigilati dal Ministero,
sul sistema  camerale,  cooperativo;  coordinamento  operativo  degli
Ispettorati  territoriali  (Case  del  made   in   Italy);   gestione
finanziaria, ove prevista da leggi o regolamenti, di enti terzi. 
  2. Presso il Dipartimento di cui  al  comma  1  opera  l'Unita'  di
missione a supporto del  Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi,
istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 52. 
  3. Il Dipartimento di cui al comma 1  e'  articolato  nei  seguenti
uffici di livello dirigenziale generale: 
    a)  Direzione  generale  dei  servizi   interni   e   finanziari,
articolata in uffici di livello dirigenziale non generale,  la  quale
e' competente per: 
      1)   coordinamento,   delle   attivita'    di    programmazione
economico-finanziaria e di bilancio; 
      2)  coordinamento  delle  attivita'  di   predisposizione   dei
documenti economico-finanziari, analisi ed  allocazione  della  spesa
del Ministero, assegnazione degli stanziamenti di bilancio ai  Centri
di  Responsabilita',  coordinamento  sulle  previsioni  di   bilancio
annuale e pluriennale, assestamenti e variazioni di bilancio, analisi
delle risultanze di consuntivo; 
      3) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di
previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione  ed
assestamento; 
      4) supporto alle attivita' di rendicontazione  agli  Organi  di
controllo e monitoraggio delle indagini conoscitive e di controllo; 
      5) coordinamento, analisi e monitoraggio  delle  performance  e
verifica della coerenza degli  interventi  proposti  dalle  strutture
competenti per il recupero degli eventuali scostamenti rispetto  agli
obiettivi predefiniti; attivita' atte ad assicurare  il  collegamento
funzionale  con  l'Organismo  indipendente  di  valutazione  di   cui
all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
      6)   attivita'   di    coordinamento    della    progettazione,
dell'organizzazione e del funzionamento del controllo di gestione; 
      7)   attivita'   di   organizzazione   degli   uffici   e    di
semplificazione delle procedure interne; 
      8) attivita'  di  comunicazione,  trasparenza  e  rapporti  con
l'utenza e attivita' per l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP); 
      9)   programmazione,   reclutamento,   gestione,    trattamento
economico e sviluppo professionale del personale; 
      10) coordinamento delle attivita' di formazione  del  personale
del Ministero; 
      11)  relazioni  sindacali  e   supporto   tecnico-organizzativo
all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata; 
      12) controversie relative ai rapporti di lavoro e  procedimenti
disciplinari; 
      13) politiche per le pari opportunita' e per il  benessere  del
personale; 
      14) gestione dell'anagrafe delle prestazioni  e  vigilanza  sul
rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro; 
      15) gestione e valorizzazione del polo  culturale:  biblioteca,
centri di documentazione, musei; 
      16) attivita' stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto
per la promozione industriale; 
      17)   strategie,   programmazione,   progettazione,   gestione,
monitoraggio e sviluppo  delle  infrastrutture,  dei  sistemi  e  dei
servizi  info-telematici  del  Ministero,  sia  orientati  all'utenza
interna  che  all'utenza  esterna;  gestione  informatica  dei  dati;
sicurezza informatica e protezione dei dati; 
      18) coordinamento orientato alla trasformazione al  digitale  e
promozione dell'innovazione digitale; attuazione  delle  disposizioni
del CAD e delle politiche nazionali in ambito ICT; 
      19) compiti  attribuiti  al  responsabile  per  la  transizione
digitale e difensore  civico  digitale,  previsti  dall'articolo  17,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      20) gestione del patrimonio,  della  logistica  e  dei  servizi
comuni; 
      21) attivita' di supporto al  Responsabile  per  i  servizi  di
prevenzione e protezione; 
      22) attivita'  residuale  conseguente  al  trasferimento  delle
risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale  ai
sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
      23) coordinamento amministrativo degli Ispettorati territoriali
(Case del made in Italy), con  specifico  riferimento  alla  gestione
delle risorse finanziarie, strumentali ed umane; 
      24) gestione delle strutture di supporto al Responsabile per la
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e del  Responsabile
della Protezione Dati; 
      25) gestione degli aspetti finanziari relativi agli  interventi
in materia di difesa  nazionale,  materiali  di  armamento,  commesse
militari dei settori ad alta tecnologia; 
      26)   gestione   finanziaria   dell'Ente   nazionale   per   il
microcredito; 
      27) gestione  amministrativa  e  finanziaria  connessa  con  la
partecipazione del Ministero dell'ambito delle societa' partecipate; 
      28) implementazione del Piano di comunicazione, nell'ambito  di
propria competenza; supporto all'Ufficio Stampa e  Comunicazione  del
Ministro nella cura delle attivita'  di  comunicazione  e  promozione
nonche' nella organizzazione di eventi istituzionali; 
      29) attivita' in materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione  con  il
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di  cui
alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
      30) supporto  informatico  e  attivita'  connesse  in  tema  di
trattamento e protezione dei dati, ai sensi del  Regolamento  Europeo
n. 679, e rapporti con  la  struttura  di  supporto  al  Responsabile
Protezione Dati (DPO); 
      31) attuazione dei progetti di riforma e investimento  previsti
dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti; 
    b) Direzione generale per i servizi territoriali,  articolata  in
uffici di livello dirigenziale non generale, la quale  e'  competente
per: 
      1)   coordinamento   tecnico-operativo   e   logistico    degli
Ispettorati Territoriali del  Ministero  (Case  del  made  in  Italy)
tramite la predisposizione di direttive, provvedimenti,  circolari  e
pareri, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia; 
      2) rilascio titoli abilitativi,  autorizzazioni  e  licenze  di
propria competenza; 
      3) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attivita'  di
call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
      4) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di  impianti
radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo
8 novembre  2021,  n.  208;  verifiche  tecniche  sugli  impianti  di
radiodiffusione   televisiva   e   dei   connessi   collegamenti   di
comunicazione  elettronica  e  rilascio  del  relativo  parere   alla
Direzione generale per il digitale  e  telecomunicazioni  -  Istituto
superiore delle comunicazioni e delle  tecnologie  dell'informazione;
collaborazione con le Autorita' regionali in materia di  inquinamento
elettromagnetico per quanto di competenza; 
      5)  vigilanza,  controllo  e  relative   sanzioni,   anche   su
disposizione dell'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza,  per
la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche  dei  servizi
aereonautici, dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge  8
aprile 1983, n. 110, e della vigente normativa; 
      6) collaborazione con le altre amministrazioni  competenti  per
la tutela delle comunicazioni elettroniche durante le  manifestazioni
pubbliche  e  monitoraggio  radioelettrico  in  occasione  di  eventi
speciali e manifestazioni di  particolare  interesse  sul  territorio
nazionale in raccordo con la Direzione generale  per  il  digitale  e
telecomunicazioni - Istituto superiore delle  comunicazioni  e  delle
tecnologie dell'informazione; 
      7) vigilanza, controllo e  relative  sanzioni  sui  sistemi  di
rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e collegati  alle  reti
di comunicazione elettronica pubbliche e private previsti dal decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259; individuazione e rimozione  delle
interferenze   ai   servizi   di    comunicazione    elettronica    e
radiodiffusione sonora e televisiva; 
      8) monitoraggio con sistemi  elettronici  fissi  e  mobili  del
corretto   utilizzo   dello   spettro   radioelettrico,   anche    in
coordinamento  con  la  Direzione  generale   per   il   digitale   e
telecomunicazioni - Istituto superiore delle  comunicazioni  e  delle
tecnologie dell'informazione; 
      9) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni agli
impianti di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni a
bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti  al  Registro
aereonautico nazionale (RAN) ai  sensi  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259;  rilascio  dei  relativi  certificati  e  titoli
abilitativi; 
      10) coordinamento e organizzazione dei collaudi e  ispezioni  a
bordo delle navi degli impianti  radio  destinati  alla  salvaguardia
della vita umana  in  mare  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, in coordinamento con il Ministero
delle infrastrutture e trasporti; 
      11) rilascio del nulla osta  di  competenza  alla  costruzione,
alla  modifica  e  allo  spostamento  delle  condutture  di   energia
elettrica e  delle  tubazioni  metalliche  sotterrate  ai  sensi  del
decreto legislativo  n.  259  del  2003;  vigilanza  ispettiva  e  di
controllo sulle interferenze  tra  impianti,  condutture  di  energia
elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e  reti  di  comunicazione
elettronica; 
      12) verifica dei requisiti minimi dei sistemi di  comunicazione
radio e/o telefonica degli  Istituti  di  vigilanza  privata  di  cui
all'Allegato E) del decreto del Ministero  dell'interno  1°  dicembre
2010, n. 269, in coordinamento con il Ministero dell'interno; 
      13) prestazioni eseguite in conto terzi, per quanto di  propria
competenza,  individuate  ai  sensi  dell'articolo  6   del   decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di
accordi e convenzioni stipulati con altre amministrazioni  pubbliche,
enti e privati; 
      14)   vigilanza,   controllo   e   relative   sanzioni    sulle
apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo del 22  giugno
2016, n. 128, in raccordo con la Direzione generale per il digitale e
telecomunicazioni - Istituto superiore delle  comunicazioni  e  delle
tecnologie dell'informazione; 
      15) vigilanza  e  controllo  relativamente  all'equipaggiamento
marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 
      16)  direttive,  provvedimenti   e   circolari   di   carattere
amministrativo relative all'esercizio delle stazioni  radioelettriche
per  il  settore  marittimo  e  aeronautico,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  n.  259  del  2003,  e  rilascio  dei  relativi   titoli
abilitativi ai sensi del decreto del Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni 10 agosto 1965, del  decreto  del  Ministero  delle
comunicazioni 8 marzo 2005 e del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 25 settembre 2018, n. 134; 
      17)  direttive,  provvedimenti   e   circolari   di   carattere
amministrativo relative all'esercizio di stazioni radioelettriche  di
radioamatore ai sensi del decreto legislativo, n. 259 del 2003; 
      18) esame per il conseguimento della patente di radioamatore  e
rilascio dei relativi titoli abilitativi; 
      19)  accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  per   il
rilascio delle autorizzazioni generali di propria competenza  nonche'
attivita' di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e  servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico  e  privato  di  cui  al
decreto legislativo n. 259 del 2003; 
      20)  vigilanza  e  controllo  sulla  fornitura   del   servizio
universale di cui agli articoli 53 e 54 del  decreto  legislativo  n.
259 del 2003; 
      21) supporto alle attivita' di revisione sugli enti cooperativi
ai  sensi  del  decreto  legislativo  2  agosto  2002,  n.  220,   in
coordinamento con la Direzione generale per i servizi di vigilanza; 
      22) supporto alla Direzione generale  per  gli  incentivi  alle
imprese  relativamente  ai   controlli   e   alle   ispezioni   sulla
realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni; 
      23) ulteriori attivita' di vigilanza e  controllo  nel  settore
delle comunicazioni necessarie per  il  rispetto  delle  disposizioni
normative in materia; 
      24) supporto, attraverso gli Ispettorati territoriali (Case del
made in Italy)  all'attuazione  di  nuove  disposizioni  normative  a
livello territoriale in coordinamento con le Direzioni generali nelle
materie di competenza del Ministero, ivi  comprese  le  attivita'  di
supporto alla formazione di competenze e il raccordo con gli enti del
territorio impegnati nello sviluppo  d'impresa,  nella  tutela  delle
filiere, nell'internazionalizzazione; 
      25)  organizzazione  e   gestione,   presso   gli   Ispettorati
territoriali (Case del made in Italy), di sportelli informativi per i
cittadini e le imprese e di raccordo con le  economie  dei  territori
nelle materie di competenza del Ministero; 
      26) supporto agli Ispettorati territoriali (Case  del  made  in
Italy) per tutti gli affari relativi al contenzioso e ai rapporti con
l'Autorita' giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato; 
      27) attivita' in materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione  con  il
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
      28) attivita' connesse e in tema di  trattamento  e  protezione
dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con  la
struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO); 
      29) attuazione dei progetti di riforma e investimento  previsti
dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti; 
      30) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze,  del
Piano  di  comunicazione,  in  raccordo  con  l'Ufficio  Stampa   del
Ministro; 
    c) la Direzione generale  servizi  di  vigilanza,  articolata  in
uffici di livello dirigenziale non generale, la quale  e'  competente
per: 
      1)  esercizio  delle   funzioni   previste   dalla   legge   su
Unioncamere, sulle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, ordinamento del sistema camerale, loro unioni e  aziende
speciali; 
      2) attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni e  dei
compiti conferiti alle camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
      3) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1°  luglio  1970,
n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi  alle  camere
di commercio italiane all'estero e italostraniere; 
      4) normativa  sul  registro  imprese  e  sul  repertorio  delle
attivita'  economiche  e  amministrative  (REA),  tenuta  dell'Indice
nazionale  degli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata   di
professionisti ed imprese (INI PEC); 
      5) normativa e provvedimenti amministrativi  in  materia  borse
merci; 
      6)  accreditamento  degli  Sportelli  unici  per  le  attivita'
produttive e delle Agenzie per le imprese; 
      7) vigilanza sul sistema cooperativo; 
      8)  vigilanza  sulle  banche   di   credito   cooperativo   con
riferimento agli aspetti relativi alla mutualita'; 
      9)  vigilanza  sulle  associazioni  nazionali  riconosciute  di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo  e  sui
fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della  legge
31 gennaio 1992, n. 59; 
      10) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative; 
      11)  vigilanza  su  gestioni  commissariali,   scioglimenti   e
procedure  di  liquidazione  coatta  amministrativa  delle   societa'
cooperative e dei consorzi agrari di concerto con il Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
      12)   gestione   delle   procedure   di   liquidazione   coatta
amministrativa delle societa' fiduciarie e di  revisione  e  relativa
vigilanza; 
      13) gestione  dei  fondi  per  la  promozione  e  sviluppo  del
movimento cooperativo e dei contributi di vigilanza; 
      14) vigilanza  sulle  societa'  fiduciarie  e  di  revisione  e
gestione   delle   relative   procedure   di   liquidazione    coatta
amministrativa; 
      15) attivita' di competenza del Ministero  relative  agli  Enti
vigilati; 
      16) attivita' in materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione  con  il
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
      17) attivita' connesse e in tema di  trattamento  e  protezione
dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con  la
struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO); 
      18) attuazione dei progetti di riforma e investimento  previsti
dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti; 
      19) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze,  del
Piano  di  comunicazione,  in  raccordo  con  l'Ufficio  Stampa   del
Ministro. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 52, recante  "Misure  urgenti  per
          contrastare gli effetti economici e umanitari  della  crisi
          ucraina": 
              Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi  -  Garante  per  la
          sorveglianza dei prezzi  e  Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente). - 1. All'articolo 2, comma  199,
          della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole
          «normale andamento del mercato» sono inserite le  seguenti:
          «,  nonche'  richiedere  alle  imprese  dati,  notizie   ed
          elementi specifici sulle motivazioni che hanno  determinato
          le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro  entro  dieci
          giorni  dalla  richiesta  comporta  l'applicazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si  applica  nel
          caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi  non
          veritieri. Per le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  si
          osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
          1981, n. 689 in quanto compatibili.». 
              2.  Per   le   attivita'   istruttorie,   di   analisi,
          valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
          al Garante per la sorveglianza  dei  prezzi  e'  istituita,
          presso il Ministero dello sviluppo  economico,  un'apposita
          Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di  livello
          generale, ed e'  assegnato  un  dirigente  di  livello  non
          generale, con  corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica dirigenziale del Ministero. 
              3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
          a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al  comma  2,
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.  Conseguentemente,  il  numero  di  incarichi
          dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei  ruoli  del
          Ministero dello sviluppo  economico  conferibili  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e' innalzato di una  unita'  a  valere  sulle
          facolta' assunzionali. 
              4.  All'Unita'  di  missione  di  cui  al  comma  2  e'
          assegnato un contingente  di  8  unita'  di  personale  non
          dirigenziale. A  tal  fine,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  e'   autorizzato   a   bandire   una   procedura
          concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il
          predetto personale con contratto di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
          da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3,  del
          Comparto  Funzioni  Centrali,  ovvero,  nelle  more   dello
          svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
          personale mediante comando, fuori  ruolo  o  altra  analoga
          posizione prevista dai  rispettivi  ordinamenti,  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle  istituzioni   scolastiche,   ovvero   ad   acquisire
          personale con professionalita' equivalente  proveniente  da
          societa'  e  organismi  in  house,  previa  intesa  con  le
          amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
          (30) 
              4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2  cura  le
          attivita' di raccordo e collaborazione  amministrativa  tra
          il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  degli  altri
          Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita'  indipendenti
          competenti per i singoli settori, al fine di  garantire  il
          coordinamento delle iniziative di sorveglianza  dei  prezzi
          con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli
          uffici  delle  predette  istituzioni  ed  autorita'   nelle
          materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di  missione
          provvede ad acquisire e  condividere  con  gli  uffici  dei
          Ministeri  e  delle  autorita'  di  settore  i  dati  e  le
          informazioni utili alla conclusione delle indagini e  delle
          attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di  cui  al
          presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica. 
              5.   Per   finalita'   di   monitoraggio,   ai    sensi
          dell'articolo  3,  comma  5,  lettera   d),   del   decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  i  titolari   dei
          contratti di approvvigionamento di volumi  di  gas  per  il
          mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima  volta
          entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, al Ministero della transizione  ecologica
          e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
          (ARERA) i medesimi  contratti  ed  i  nuovi  contratti  che
          verranno sottoscritti, nonche' le  modifiche  degli  stessi
          sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
          tramesse sono  trattate  nel  rispetto  delle  esigenze  di
          riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
          trasmissione dei contratti o delle modifiche  degli  stessi
          nei  termini  indicati  comporta  l'applicazione   di   una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Per  le  sanzioni  amministrative
          pecuniarie si osservano  le  disposizioni  della  legge  24
          novembre   1981,   n.   689,   in    quanto    compatibili.
          Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «, e l'articolo  7,  comma  5,
          del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21». 
              6.  La  pianta  organica   del   personale   di   ruolo
          dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma  347,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
          unita',  da  inquadrare  nella  carriera  dei   funzionari,
          qualifica  funzionario  III,  al  fine  di  ottemperare  ai
          maggiori compiti assegnati  dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al  monitoraggio  e  controllo  dei
          mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite  di  euro
          560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
          di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di  euro  2.409.994  per
          l'anno 2025, di euro 2.494.707 per  l'anno  2026,  di  euro
          2.579.420 per l'anno 2027, di  euro  2.664.132  per  l'anno
          2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro  2.833.557
          per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a  decorrere  dall'anno
          2031, si provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
          disponibili sul  bilancio  dell'ARERA.  Alla  compensazione
          degli effetti in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
          netto,  pari  a  euro  288.474  per  l'anno  2022,  a  euro
          1.153.894 per l'anno 2023,  a  euro  1.197.521  per  l'anno
          2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025,  a  euro  1.284.775
          per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027,  a  euro
          1.372.028 per l'anno 2028,  a  euro  1.415.656  per  l'anno
          2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
          decorrere   dall'anno   2031,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale
          realizzazione delle misure di agevolazione in favore  delle
          imprese a forte consumo di gas naturale di cui  al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018,  di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
          del 31 marzo 2018, e al  successivo  decreto  del  Ministro
          della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  5
          dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
          importi rateizzati ai clienti finali domestici  di  energia
          elettrica e di gas naturale da riconoscere a  favore  degli
          esercenti la vendita di energia elettrica e  gas  naturale,
          previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge
          30  dicembre  2021,  n.  234,  nonche'  per  rafforzare  ed
          implementare  ulteriormente  l'attivita'  di  controlli   e
          ispezioni per  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle
          suddette misure, la  pianta  organica  della  Cassa  per  i
          servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  60  dell'11  marzo
          2021,  e'  incrementata  di  venti  unita'   di   cui   due
          appartenenti alla  carriera  dirigenziale,  senza  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  e   nei   limiti   delle
          disponibilita' di bilancio della CSEA medesima. 
              7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4  e'  autorizzata
          la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022  ed  euro  878.025
          annui a decorrere dall'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «in materia di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
              Articolo  14 (Organismo  indipendente  di   valutazione
          della   performance).   -    1.    Ogni    amministrazione,
          singolarmente o in forma associata, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  si  dota  di  un  Organismo
          indipendente   di   valutazione   della   performance.   Il
          Dipartimento della funzione pubblica assicura  la  corretta
          istituzione e composizione degli Organismi indipendenti  di
          valutazione. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (57) 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              [3.  L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          nominato, sentita la Commissione di  cui  all'articolo  13,
          dall'organo di  indirizzo  politico-amministrativo  per  un
          periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo'  essere
          rinnovato una sola volta.] 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato  dello  stesso  ,   anche   formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto legge n. 90 del 2014; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              [5.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione.  ] 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              [7.  L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13.] 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   "Codice
          dell'amministrazione digitale": 
              Articolo 17, comma 1 - 1. Le pubbliche  amministrazioni
          garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche  per  la
          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
          definite dal Governo in coerenza con le Linee guida  (196).
          A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida  a  un
          unico ufficio  dirigenziale  generale,  fermo  restando  il
          numero complessivo di  tali  uffici,  la  transizione  alla
          modalita' operativa digitale e i  conseguenti  processi  di
          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di
          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore
          efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto  ufficio   sono
          inoltre attribuiti i compiti relativi a: (183) 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi in rete a cittadini e imprese  (193)  mediante  gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
                j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti
          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di
          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'
          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in
          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di
          cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   24-bis   del
          decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  recante  "Misure  a
          sostegno della tutela dei dati personali,  della  sicurezza
          nazionale,  della  concorrenza  e  dell'occupazione   nelle
          attivita'  svolte   da   call   center"   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, : 
              Articolo 24 bis (Misure a  sostegno  della  tutela  dei
          dati   personali,   della   sicurezza   nazionale,    della
          concorrenza e dell'occupazione nelle  attivita'  svolte  da
          call center). - 1.  Le  misure  del  presente  articolo  si
          applicano   alle   attivita'   svolte   da   call    center
          indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. 
              2.   Qualora   un   operatore   economico   decida   di
          localizzare,   anche   mediante   affidamento   a    terzi,
          l'attivita' di call center fuori dal  territorio  nazionale
          in un Paese che non e'  membro  dell'Unione  europea,  deve
          darne  comunicazione,  almeno  trenta  giorni   prima   del
          trasferimento: 
                a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          nonche' all'Ispettorato nazionale del  lavoro  a  decorrere
          dalla data  della  sua  effettiva  operativita'  a  seguito
          dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.  149,   indicando   i
          lavoratori  coinvolti;   la   predetta   comunicazione   e'
          effettuata dal soggetto che  svolge  il  servizio  di  call
          center; 
                b) al Ministero dello sviluppo  economico,  indicando
          le  numerazioni  telefoniche  messe  a   disposizione   del
          pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati; 
                c) al Garante per la protezione dei  dati  personali,
          indicando le misure  adottate  per  garantire  il  rispetto
          della  legislazione  nazionale,  e  in  particolare   delle
          disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, nonche' delle  disposizioni  concernenti  il  registro
          pubblico  delle  opposizioni,  istituito   ai   sensi   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 
              3. Gli operatori economici che,  antecedentemente  alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          hanno localizzato,  anche  mediante  affidamento  a  terzi,
          l'attivita' di call center fuori dal  territorio  nazionale
          in un Paese che non e' membro dell'Unione  europea,  devono
          darne comunicazione ai soggetti di cui  al  comma  2  entro
          sessanta giorni dalla medesima data di entrata  in  vigore,
          indicando le numerazioni telefoniche messe  a  disposizione
          del pubblico e utilizzate per i servizi  delocalizzati.  In
          caso di  omessa  o  tardiva  comunicazione  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000  euro  per
          ciascun giorno di ritardo. 
              4.  In  attesa  di  procedere  alla  ridefinizione  del
          sistema degli incentivi  all'occupazione  nel  settore  dei
          call   center,   nessun   beneficio,   anche   fiscale    o
          previdenziale, previsto per  tale  tipologia  di  attivita'
          puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la data
          di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione,
          delocalizzano l'attivita' di call center in  un  Paese  che
          non e' membro dell'Unione europea. 
              5. Quando un soggetto effettua una chiamata a  un  call
          center deve essere informato preliminarmente sul  Paese  in
          cui l'operatore con  cui  parla  e'  fisicamente  collocato
          nonche', a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in  un  Paese
          che non e' membro dell'Unione europea,  della  possibilita'
          di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore
          collocato nel territorio nazionale o  di  un  Paese  membro
          dell'Unione  europea,  di   cui   deve   essere   garantita
          l'immediata  disponibilita'  nell'ambito   della   medesima
          chiamata. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche quando un cittadino e' destinatario di  una  chiamata
          proveniente da un call center. 
              7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui  al
          comma 2 si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          pari a 150.000 euro per  ciascuna  comunicazione  omessa  o
          tardiva. Nei casi  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  la
          sanzione e' irrogata  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali ovvero, dalla data  della  sua  effettiva
          operativita', dall'Ispettorato nazionale  del  lavoro.  Nei
          casi di cui al comma 2, lettere b) e  c),  la  sanzione  e'
          irrogata, rispettivamente,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico  e  dal  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi
          5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
          50.000   euro   per   ogni    giornata    di    violazione;
          all'accertamento delle violazioni  delle  disposizioni  dei
          commi 5 e  6  e  all'irrogazione  delle  relative  sanzioni
          provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo
          quanto previsto dall'articolo 161  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la  mancata
          informazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo
          integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del
          medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  196  del
          2003. Al fine di consentire l'applicazione  delle  predette
          disposizioni,  il  Ministero   dello   sviluppo   economico
          comunica al Garante per la protezione  dei  dati  personali
          l'accertamento dell'avvenuta violazione. 
              8. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,
          nonche' di quanto previsto dall'articolo 130 del codice  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il
          soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a
          un  call  center  esterno  e'  considerato   titolare   del
          trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f),
          e 28 del medesimo codice di cui al decreto  legislativo  n.
          196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in  solido
          con il soggetto gestore. La constatazione della  violazione
          puo'  essere  notificata  all'affidatario  estero  per   il
          tramite del committente. 
              9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale
          di servizi di  call  center  e'  tenuto  a  comunicare,  su
          richiesta  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, del  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  del
          Garante per la protezione dei dati personali,  entro  dieci
          giorni dalla richiesta, la localizzazione del  call  center
          destinatario della chiamata o dal quale origina la  stessa.
          Il mancato rispetto delle disposizioni del  presente  comma
          comporta  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  a
          50.000 euro per ogni violazione. 
              10. Per le amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti
          aggiudicatori che procedono ad  affidamenti  di  servizi  a
          operatori di call center l'offerta migliore e'  determinata
          al netto delle  spese  relative  al  costo  del  personale,
          determinato  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  16,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  ovvero  sulla
          base   di   accordi   con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative. 
              11.  Tutti  gli  operatori   economici   che   svolgono
          attivita' di call center su numerazioni  nazionali  devono,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  iscriversi   al   Registro   degli
          operatori   di   comunicazione   di   cui   alla   delibera
          dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.
          666/08/CONS del 26 novembre  2008,  comunicando,  altresi',
          tutte le numerazioni telefoniche messe a  disposizione  del
          pubblico  e  utilizzate  per  i  servizi  di  call  center.
          L'obbligo  di  iscrizione  sussiste  anche  a  carico   dei
          soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve
          essere  contemplato  nel  contratto  di   affidamento   del
          servizio. 
              12. L'inosservanza dell'obbligo  di  cui  al  comma  11
          comporta  l'applicazione   di   una   sanzione   pecuniaria
          amministrativa pari a 50.000 euro. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  recante  "l'attuazione
          della direttiva 2009/15/CE relativa  alle  disposizioni  ed
          alle norme comuni  per  gli  organismi  che  effettuano  le
          ispezioni e le visite di controllo  delle  navi  e  per  le
          pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime": 
              Articolo 5  (Affidamento).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          disposto dal comma 2, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, con proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare per i profili  di  competenza,  ove  non  provveda  ad
          effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi
          al rilascio dei certificati statutari,  affida  i  suddetti
          compiti di ispezione e controllo ai fini del  rilascio  dei
          certificati statutari agli organismi  riconosciuti  che  ne
          fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti  fissati
          in materia dal presente decreto, riservandosi il potere  di
          rilascio dei certificati stessi. 
              2. Il Ministero dello sviluppo  economico  effettua  le
          ispezioni  ed  i  controlli  ai  fini  del   rilascio   del
          certificato di sicurezza radioelettrica per navi da  carico
          e, per quanto di  competenza,  ai  fini  del  rilascio  del
          certificato di sicurezza passeggeri. 
              3. I certificati statutari per i  quali  i  compiti  di
          ispezione e controllo sono stati  dati  in  affidamento  ai
          sensi del comma 1 sono rilasciati  in  Italia  direttamente
          dall'Amministrazione,  per  il  tramite   delle   autorita'
          marittime  locali  e,  all'estero,  per  il  tramite  delle
          autorita' consolari. 
              4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma
          1  fornisce  i  dati  relativi  agli  accertamenti  tecnici
          effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del  comma  3,
          provvede al rilascio dei  relativi  certificati  statutari,
          previa verifica delle risultanze degli accertamenti  stessi
          e ferma restando la possibilita' di ispezione. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante "Modifiche ed
          integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300,  concernenti
          le funzioni e  la  struttura  organizzativa  del  Ministero
          delle comunicazioni, a norma dell'articolo  1  della  L.  6
          luglio 2002, n. 137": 
              Articolo 6 (Individuazione delle prestazioni  in  conto
          terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto  del
          Ministro delle comunicazioni, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo,   si   provvede    all'individuazione    delle
          prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni  per
          conto terzi e alla  variazione  in  aumento  delle  tariffe
          previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste
          e delle telecomunicazioni, concernente  tariffazione  delle
          prestazioni   scientifiche    e    sperimentali    eseguite
          dall'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni  per  conto   terzi,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e  dal  D.M.
          24  settembre  2003  del  Ministro   delle   comunicazioni,
          concernente determinazione delle quote di surrogazione  del
          personale, dei costi di uso delle apparecchiature  e  degli
          automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli
          oneri  sostenuti  dal  Ministero  delle  comunicazioni  per
          prestazioni  rese  a  terzi,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003. 
              2.  In  considerazione  dell'accresciuta   complessita'
          delle  funzioni  e  dei  compiti  assegnati  al   Ministero
          dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i)  ed  m),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo,
          dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
          2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41,  comma
          8,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  dal   decreto
          legislativo 9 maggio 2001,  n.  269,  nonche'  dal  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore
          al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione
          dei compensi per prestazioni non rientranti tra  i  servizi
          pubblici essenziali o non espletate a garanzia  di  diritti
          fondamentali rese dal  Ministero  delle  comunicazioni  per
          conto terzi, certificate con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
          sindacali,  all'incentivazione  della   produttivita'   del
          personale in servizio  presso  il  predetto  Ministero,  ai
          sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  53  e  54  del
          decreto  legislativo  n.  259  del   2003,   Codice   delle
          comunicazioni elettroniche. 
              Articolo 53 - Servitu' (ex art. 92 Codice 2003). 
              1.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  52,   le
          servitu' occorrenti al passaggio  con  appoggio  dei  fili,
          cavi  ed   impianti   connessi   alle   opere   considerate
          dall'articolo 51, sul suolo,  nel  sottosuolo  o  sull'area
          soprastante, sono imposte, in  mancanza  del  consenso  del
          proprietario ed anche se costituite su beni  demaniali,  ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
          2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166. 
              2. Se trattasi di demanio statale,  il  passaggio  deve
          essere   consentito   dall'autorita'   competente   ed   e'
          subordinato all'osservanza delle norme e  delle  condizioni
          da stabilirsi in apposita convenzione. 
              3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli
          impianti e del piano descrittivo dei  luoghi,  e'  promossa
          dall'Autorita'  espropriante  che,  ove  ne  ricorrano   le
          condizioni,  impone  la  servitu'  richiesta  e   determina
          l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R.  8
          giugno 2001, n. 327. 
              4.  La  norma  di  cui  al   comma   3   e'   integrata
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 1°  agosto  2002,  n.
          166. 
              5.  Contro  il  provvedimento  di   imposizione   della
          servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo  53  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 
              6. Fermo restando  quanto  stabilito  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 327 del  2001,  la  servitu'
          deve  essere  costituita  in  modo  da  riuscire  la   piu'
          conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole  al  fondo
          servente, avuto riguardo alle condizioni  delle  proprieta'
          vicine. 
              7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare  sul  suo
          fondo qualunque  innovazione,  ancorche'  essa  importi  la
          rimozione od il diverso collocamento  degli  impianti,  dei
          fili e dei cavi, ne' per  questi  deve  alcuna  indennita',
          salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o
          nel  provvedimento  amministrativo   che   costituisce   la
          servitu'. 
              8. Il proprietario che ha ricevuto una  indennita'  per
          la servitu' impostagli,  nel  momento  in  cui  ottiene  di
          essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della
          somma ricevuta, detratto l'equo compenso per  l'onere  gia'
          subito. 
              Articolo 54 (Divieto di imporre altri oneri)  (ex  art.
          93 Codice 2003). -  1.  Le  Pubbliche  Amministrazioni,  le
          Regioni, le Province ed i  Comuni,  i  consorzi,  gli  enti
          pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
          aree e beni pubblici o demaniali,  gli  enti  pubblici  non
          economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
          interessi pubblici non possono imporre  per  l'impianto  di
          reti  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica, nonche' per la modifica o  lo  spostamento  di
          opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita'
          o di realizzazione  di  opere  pubbliche,  oneri  o  canoni
          ulteriori a quelli stabiliti nel  presente  decreto,  fatta
          salva l'applicazione del canone previsto  dall'articolo  1,
          comma 816, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  come
          modificato dalla legge  30  dicembre  2020  n.  178.  Resta
          escluso ogni altro  tipo  di  onere  finanziario,  reale  o
          contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e  per
          qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art.  12  del
          decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato
          dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del  decreto-legge  14
          dicembre  2018,  n.  135,  coordinato  con  la   legge   di
          conversione 11 febbraio 2019, n. 12. (71) (72) 
              2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione
          per l'installazione di nuove  infrastrutture  per  impianti
          radioelettrici ai  sensi  dell'articolo  44  e'  tenuto  al
          versamento di un contributo alle spese relative al rilascio
          del parere ambientale da parte dell'organismo competente  a
          effettuare i controlli di cui all'articolo 14  della  legge
          22 febbraio 2001,  n.  36,  purche'  questo  sia  reso  nei
          termini previsti dal citato articolo 44, comma 5. 
              3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata
          di inizio attivita' di cui all'articolo  45,  comma  1,  e'
          tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere  positivo
          o negativo da parte dell'organismo competente a  effettuare
          i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22  febbraio
          2001, n. 36, purche' questo sia reso nei  termini  previsti
          dall'articolo 45, al versamento di  un  contributo  per  le
          spese. 
              4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivita'
          che  comprendono  la  stima  del  fondo  ambientale  e   il
          contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a  un
          tariffario nazionale di riferimento  adottato  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto,  anche  sulla  base
          del  principio  del  miglioramento  dell'efficienza   della
          pubblica  amministrazione  tramite  l'analisi  degli  altri
          oneri applicati dalle agenzie ambientali  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  In  via
          transitoria, fede  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al primo periodo, i contributi  previsti  ai
          commi 2 e 3 sono pari a 250 euro. 
              5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si  applicano
          ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
          febbraio 2001, n. 36. 
              6. Gli operatori che forniscono reti  di  comunicazione
          elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne  la  pubblica
          amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente  proprietario
          o  gestore,  dalle  spese  necessarie  per  le   opere   di
          sistemazione delle aree pubbliche specificamente  coinvolte
          dagli interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di
          ripristinare a regola d'arte le  aree  medesime  nei  tempi
          stabiliti dall'ente locale. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge  31
          gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove  norme  in  materia  di
          societa' cooperative": 
              Articolo 11 (Fondi mutualistici per la promozione e  lo
          sviluppo  della  cooperazione).  -   1.   Le   associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento cooperativo, riconosciute ai sensi  dell'articolo
          5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate da regioni a statuto  speciale  possono  costituire
          fondi mutualistici per la promozione e  lo  sviluppo  della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni. 
              2. L'oggetto  sociale  deve  consistere  esclusivamente
          nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per  i  programmi  diretti   all'innovazione   tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno. 
              3. Per realizzare i propri fini,  i  fondi  di  cui  al
          comma 1 possono  promuovere  la  costituzione  di  societa'
          cooperative  o   di   loro   consorzi,   nonche'   assumere
          partecipazioni in societa' cooperative  o  in  societa'  da
          queste controllate. Possono altresi'  finanziare  specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,  organizzare  o  gestire  corsi   di   formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi  e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo. 
              4. Le societa' cooperative e i loro consorzi,  aderenti
          alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo  del
          comma   1,   devono   destinare   alla    costituzione    e
          all'incremento   di   ciascun   fondo   costituito    dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al  3  per  cento.  Il  versamento  non  deve  essere
          effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 
              5. Deve inoltre essere devoluto  ai  fondi  di  cui  al
          comma  1  il  patrimonio  residuo  delle   cooperative   in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi eventualmente maturati, di cui  al  primo  comma,
          lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni. 
              6. Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo del comma 1, o aderenti  ad  associazioni  che  non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          agli obblighi di  cui  ai  commi  4  e  5,  secondo  quanto
          previsto all'articolo 20. 
              7.  Le  societa'  cooperative  ed   i   loro   consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad  associazioni
          che non abbiano costituito il fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo regionale, ove  istituito  o,  in  mancanza  di  tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 
              8. Lo Stato e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati. 
              9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte e sono deducibili, nel  limite  del  3  per  cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione. 
              10. Le societa' cooperative e i loro consorzi  che  non
          ottemperano  alle  disposizioni   del   presente   articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente.