Art. 6 Competenze del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza 1. Il Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza esercita le competenze del Ministero in materia di coordinamento della programmazione e controllo dell'azione amministrativa, bilancio, personale, ICT; controllo interno, vigilanza sugli enti e societa' partecipati e vigilati dal Ministero, sul sistema camerale, cooperativo; coordinamento operativo degli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy); gestione finanziaria, ove prevista da leggi o regolamenti, di enti terzi. 2. Presso il Dipartimento di cui al comma 1 opera l'Unita' di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 52. 3. Il Dipartimento di cui al comma 1 e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale dei servizi interni e finanziari, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale e' competente per: 1) coordinamento, delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 2) coordinamento delle attivita' di predisposizione dei documenti economico-finanziari, analisi ed allocazione della spesa del Ministero, assegnazione degli stanziamenti di bilancio ai Centri di Responsabilita', coordinamento sulle previsioni di bilancio annuale e pluriennale, assestamenti e variazioni di bilancio, analisi delle risultanze di consuntivo; 3) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento; 4) supporto alle attivita' di rendicontazione agli Organi di controllo e monitoraggio delle indagini conoscitive e di controllo; 5) coordinamento, analisi e monitoraggio delle performance e verifica della coerenza degli interventi proposti dalle strutture competenti per il recupero degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi predefiniti; attivita' atte ad assicurare il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 6) attivita' di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e del funzionamento del controllo di gestione; 7) attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne; 8) attivita' di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza e attivita' per l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP); 9) programmazione, reclutamento, gestione, trattamento economico e sviluppo professionale del personale; 10) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero; 11) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata; 12) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari; 13) politiche per le pari opportunita' e per il benessere del personale; 14) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro; 15) gestione e valorizzazione del polo culturale: biblioteca, centri di documentazione, musei; 16) attivita' stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto per la promozione industriale; 17) strategie, programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi info-telematici del Ministero, sia orientati all'utenza interna che all'utenza esterna; gestione informatica dei dati; sicurezza informatica e protezione dei dati; 18) coordinamento orientato alla trasformazione al digitale e promozione dell'innovazione digitale; attuazione delle disposizioni del CAD e delle politiche nazionali in ambito ICT; 19) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 20) gestione del patrimonio, della logistica e dei servizi comuni; 21) attivita' di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e protezione; 22) attivita' residuale conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 23) coordinamento amministrativo degli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy), con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane; 24) gestione delle strutture di supporto al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e del Responsabile della Protezione Dati; 25) gestione degli aspetti finanziari relativi agli interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia; 26) gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito; 27) gestione amministrativa e finanziaria connessa con la partecipazione del Ministero dell'ambito delle societa' partecipate; 28) implementazione del Piano di comunicazione, nell'ambito di propria competenza; supporto all'Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministro nella cura delle attivita' di comunicazione e promozione nonche' nella organizzazione di eventi istituzionali; 29) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 30) supporto informatico e attivita' connesse in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO); 31) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti; b) Direzione generale per i servizi territoriali, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale e' competente per: 1) coordinamento tecnico-operativo e logistico degli Ispettorati Territoriali del Ministero (Case del made in Italy) tramite la predisposizione di direttive, provvedimenti, circolari e pareri, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia; 2) rilascio titoli abilitativi, autorizzazioni e licenze di propria competenza; 3) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attivita' di call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 4) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di impianti radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale per il digitale e telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; collaborazione con le Autorita' regionali in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza; 5) vigilanza, controllo e relative sanzioni, anche su disposizione dell'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza, per la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aereonautici, dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110, e della vigente normativa; 6) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante le manifestazioni pubbliche e monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi speciali e manifestazioni di particolare interesse sul territorio nazionale in raccordo con la Direzione generale per il digitale e telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 7) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e collegati alle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private previsti dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; individuazione e rimozione delle interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione sonora e televisiva; 8) monitoraggio con sistemi elettronici fissi e mobili del corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, anche in coordinamento con la Direzione generale per il digitale e telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 9) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni agli impianti di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni a bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti al Registro aereonautico nazionale (RAN) ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rilascio dei relativi certificati e titoli abilitativi; 10) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni a bordo delle navi degli impianti radio destinati alla salvaguardia della vita umana in mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e trasporti; 11) rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003; vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti, condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e reti di comunicazione elettronica; 12) verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli Istituti di vigilanza privata di cui all'Allegato E) del decreto del Ministero dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, in coordinamento con il Ministero dell'interno; 13) prestazioni eseguite in conto terzi, per quanto di propria competenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di accordi e convenzioni stipulati con altre amministrazioni pubbliche, enti e privati; 14) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128, in raccordo con la Direzione generale per il digitale e telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 15) vigilanza e controllo relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 16) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, e rilascio dei relativi titoli abilitativi ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 agosto 1965, del decreto del Ministero delle comunicazioni 8 marzo 2005 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134; 17) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio di stazioni radioelettriche di radioamatore ai sensi del decreto legislativo, n. 259 del 2003; 18) esame per il conseguimento della patente di radioamatore e rilascio dei relativi titoli abilitativi; 19) accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni generali di propria competenza nonche' attivita' di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003; 20) vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio universale di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003; 21) supporto alle attivita' di revisione sugli enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di vigilanza; 22) supporto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese relativamente ai controlli e alle ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni; 23) ulteriori attivita' di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni normative in materia; 24) supporto, attraverso gli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy) all'attuazione di nuove disposizioni normative a livello territoriale in coordinamento con le Direzioni generali nelle materie di competenza del Ministero, ivi comprese le attivita' di supporto alla formazione di competenze e il raccordo con gli enti del territorio impegnati nello sviluppo d'impresa, nella tutela delle filiere, nell'internazionalizzazione; 25) organizzazione e gestione, presso gli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy), di sportelli informativi per i cittadini e le imprese e di raccordo con le economie dei territori nelle materie di competenza del Ministero; 26) supporto agli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy) per tutti gli affari relativi al contenzioso e ai rapporti con l'Autorita' giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato; 27) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 28) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO); 29) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti; 30) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro; c) la Direzione generale servizi di vigilanza, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale e' competente per: 1) esercizio delle funzioni previste dalla legge su Unioncamere, sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ordinamento del sistema camerale, loro unioni e aziende speciali; 2) attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 3) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italostraniere; 4) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attivita' economiche e amministrative (REA), tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC); 5) normativa e provvedimenti amministrativi in materia borse merci; 6) accreditamento degli Sportelli unici per le attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese; 7) vigilanza sul sistema cooperativo; 8) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualita'; 9) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; 10) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative; 11) vigilanza su gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e dei consorzi agrari di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 12) gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e relativa vigilanza; 13) gestione dei fondi per la promozione e sviluppo del movimento cooperativo e dei contributi di vigilanza; 14) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione e gestione delle relative procedure di liquidazione coatta amministrativa; 15) attivita' di competenza del Ministero relative agli Enti vigilati; 16) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 17) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO); 18) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti; 19) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 52, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina": Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente). - 1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «, nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.». 2. Per le attivita' istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e' istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di livello generale, ed e' assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle facolta' assunzionali. 4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e' assegnato un contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalita' equivalente proveniente da societa' e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. (30) 4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le attivita' di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorita' di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21». 6. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25 unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro 1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di venti unita' di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio della CSEA medesima. 7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: Articolo 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (57) 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. [3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta.] 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. [5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. ] 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. [7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.] 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale": Articolo 17, comma 1 - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida (196). A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: (183) a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese (193) mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). - Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, : Articolo 24 bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center). - 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita' svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. 2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento: a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operativita' a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione e' effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center; b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati; c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo. 4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attivita' puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attivita' di call center in un Paese che non e' membro dell'Unione europea. 5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato nonche', a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, della possibilita' di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilita' nell'ambito della medesima chiamata. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino e' destinatario di una chiamata proveniente da un call center. 7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione e' irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione. 8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonche' di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno e' considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione puo' essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente. 9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call center e' tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione. 10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore e' determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 11. Tutti gli operatori economici che svolgono attivita' di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresi', tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio. 12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante "l'attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime": Articolo 5 (Affidamento). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi. 2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri. 3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari. 4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilita' di ispezione. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137": Articolo 6 (Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal D.M. 24 settembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, concernente determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003. 2. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo, dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonche' dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. - Si riporta il testo degli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003, Codice delle comunicazioni elettroniche. Articolo 53 - Servitu' (ex art. 92 Codice 2003). 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. 3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' promossa dall'Autorita' espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine. 7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'. 8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito. Articolo 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93 Codice 2003). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. (71) (72) 2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 e' tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5. 3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 45, comma 1, e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese. 4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro. 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. - Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di societa' cooperative": Articolo 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.