Art. 7 
 
                         Dotazione organica 
 
  1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, del Ministero delle imprese e del made  in  Italy  sono
individuate nell'allegata tabella A, e costituiscono parte integrante
del presente decreto. 
  2. Nell'ambito della dotazione  organica  di  livello  dirigenziale
generale di cui alla tabella A, possono essere  conferiti  fino  a  3
incarichi ispettivi, di consulenza, di studio  e  ricerca,  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' un incarico presso gli Uffici di diretta  collaborazione
del Ministro.  Un  incarico  dirigenziale  di  livello  generale  e',
altresi',  riservato  per  le  funzioni  istruttorie,   di   analisi,
valutazione e di  elaborazione  dei  dati,  nonche'  di  supporto  al
Garante per la sorveglianza dei prezzi, di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla
legge 20 maggio 2022 n. 51. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          21  marzo  2022  n.  21,  recante   "misure   urgenti   per
          contrastare gli effetti economici e umanitari  della  crisi
          ucraina",  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  20
          maggio 2022 n. 51: 
              Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi  -  Garante  per  la
          sorveglianza dei prezzi  e  Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente). - 1. All'articolo 2, comma  199,
          della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole
          «normale andamento del mercato» sono inserite le  seguenti:
          «,  nonche'  richiedere  alle  imprese  dati,  notizie   ed
          elementi specifici sulle motivazioni che hanno  determinato
          le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro  entro  dieci
          giorni  dalla  richiesta  comporta  l'applicazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si  applica  nel
          caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi  non
          veritieri. Per le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  si
          osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
          1981, n. 689 in quanto compatibili.». (30) 
              2.  Per   le   attivita'   istruttorie,   di   analisi,
          valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
          al Garante per la sorveglianza  dei  prezzi  e'  istituita,
          presso il Ministero dello sviluppo  economico,  un'apposita
          Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di  livello
          generale, ed e'  assegnato  un  dirigente  di  livello  non
          generale, con  corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica dirigenziale del Ministero. (32) 
              3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
          a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al  comma  2,
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.  Conseguentemente,  il  numero  di  incarichi
          dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei  ruoli  del
          Ministero dello sviluppo  economico  conferibili  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e' innalzato di una  unita'  a  valere  sulle
          facolta' assunzionali. (33) 
              4.  All'Unita'  di  missione  di  cui  al  comma  2  e'
          assegnato un contingente  di  8  unita'  di  personale  non
          dirigenziale. A  tal  fine,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  e'   autorizzato   a   bandire   una   procedura
          concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il
          predetto personale con contratto di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
          da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3,  del
          Comparto  Funzioni  Centrali,  ovvero,  nelle  more   dello
          svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
          personale mediante comando, fuori  ruolo  o  altra  analoga
          posizione prevista dai  rispettivi  ordinamenti,  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle  istituzioni   scolastiche,   ovvero   ad   acquisire
          personale con professionalita' equivalente  proveniente  da
          societa'  e  organismi  in  house,  previa  intesa  con  le
          amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. 
              4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2  cura  le
          attivita' di raccordo e collaborazione  amministrativa  tra
          il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  degli  altri
          Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita'  indipendenti
          competenti per i singoli settori, al fine di  garantire  il
          coordinamento delle iniziative di sorveglianza  dei  prezzi
          con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli
          uffici  delle  predette  istituzioni  ed  autorita'   nelle
          materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di  missione
          provvede ad acquisire e  condividere  con  gli  uffici  dei
          Ministeri  e  delle  autorita'  di  settore  i  dati  e  le
          informazioni utili alla conclusione delle indagini e  delle
          attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di  cui  al
          presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica. 
              5.   Per   finalita'   di   monitoraggio,   ai    sensi
          dell'articolo  3,  comma  5,  lettera   d),   del   decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  i  titolari   dei
          contratti di approvvigionamento di volumi  di  gas  per  il
          mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima  volta
          entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, al Ministero della transizione  ecologica
          e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
          (ARERA) i medesimi  contratti  ed  i  nuovi  contratti  che
          verranno sottoscritti, nonche' le  modifiche  degli  stessi
          sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
          tramesse sono  trattate  nel  rispetto  delle  esigenze  di
          riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
          trasmissione dei contratti o delle modifiche  degli  stessi
          nei  termini  indicati  comporta  l'applicazione   di   una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Per  le  sanzioni  amministrative
          pecuniarie si osservano  le  disposizioni  della  legge  24
          novembre   1981,   n.   689,   in    quanto    compatibili.
          Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «, e l'articolo  7,  comma  5,
          del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21». 
              6.  La  pianta  organica   del   personale   di   ruolo
          dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma  347,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
          unita',  da  inquadrare  nella  carriera  dei   funzionari,
          qualifica  funzionario  III,  al  fine  di  ottemperare  ai
          maggiori compiti assegnati  dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al  monitoraggio  e  controllo  dei
          mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite  di  euro
          560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
          di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di  euro  2.409.994  per
          l'anno 2025, di euro 2.494.707 per  l'anno  2026,  di  euro
          2.579.420 per l'anno 2027, di  euro  2.664.132  per  l'anno
          2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro  2.833.557
          per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a  decorrere  dall'anno
          2031, si provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
          disponibili sul  bilancio  dell'ARERA.  Alla  compensazione
          degli effetti in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
          netto,  pari  a  euro  288.474  per  l'anno  2022,  a  euro
          1.153.894 per l'anno 2023,  a  euro  1.197.521  per  l'anno
          2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025,  a  euro  1.284.775
          per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027,  a  euro
          1.372.028 per l'anno 2028,  a  euro  1.415.656  per  l'anno
          2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
          decorrere   dall'anno   2031,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale
          realizzazione delle misure di agevolazione in favore  delle
          imprese a forte consumo di gas naturale di cui  al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018,  di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
          del 31 marzo 2018, e al  successivo  decreto  del  Ministro
          della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  5
          dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
          importi rateizzati ai clienti finali domestici  di  energia
          elettrica e di gas naturale da riconoscere a  favore  degli
          esercenti la vendita di energia elettrica e  gas  naturale,
          previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge
          30  dicembre  2021,  n.  234,  nonche'  per  rafforzare  ed
          implementare  ulteriormente  l'attivita'  di  controlli   e
          ispezioni per  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle
          suddette misure, la  pianta  organica  della  Cassa  per  i
          servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  60  dell'11  marzo
          2021,  e'  incrementata  di  venti  unita'   di   cui   due
          appartenenti alla  carriera  dirigenziale,  senza  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  e   nei   limiti   delle
          disponibilita' di bilancio della CSEA medesima. 
              7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4  e'  autorizzata
          la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022  ed  euro  878.025
          annui a decorrere dall'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico.