Art. 8 Uffici di livello dirigenziale non generale 1. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero massimo di 107, nonche' alla definizione dei relativi compiti.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59": Articolo 4 comma 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Articolo 17 comma 4-bis, lettera e) (Ordinamento). Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.