Art. 8 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. Con decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento, si provvede, ai sensi  dell'articolo  4,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma
4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  1998,  n.  400,  alla
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale  nel
numero massimo di 107, nonche' alla definizione dei relativi compiti. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo
          17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n.
          400, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59": 
              Articolo 4 comma 4 (Disposizioni  sull'organizzazione).
          - All'individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale
          non generale di ciascun ministero e  alla  definizione  dei
          relativi compiti, nonche'  la  distribuzione  dei  predetti
          uffici tra le strutture di livello  dirigenziale  generale,
          si  provvede  con  decreto  ministeriale  di   natura   non
          regolamentare. 
              Articolo 17 comma 4-bis, lettera e) (Ordinamento). 
                Il   ministero   si   articola    in    dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4  e  5  del  presente
          decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere
          superiore a cinque, in  riferimento  alle  aree  funzionali
          definite nel precedente articolo.