Art. 12 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Il trattamento economico onnicomprensivo del  personale  addetto
agli Uffici di diretta collaborazione  e  dei  collaboratori  di  cui
all'articolo 4, comma 4 e' determinato, ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  nelle  seguenti
misure: 
    a) per il Capo di gabinetto in una voce  retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti a  uffici  di  livello  dirigenziale  generale
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare
in un importo non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento
accessorio  spettante  al  Segretario  generale   pro   tempore   del
Ministero; 
    b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una  voce  retributiva
di importo non superiore a quello massimo del  trattamento  economico
fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello  dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare
in un importo non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici di  livello  dirigenziale
generale del Ministero; 
    c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il  Consigliere
diplomatico, nonche' per i Capi delle Segreterie  dei  Sottosegretari
di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore  a  quello
massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento  accessorio  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento accessorio spettante  ai  dirigenti  titolari  di  uffici
dirigenziali non generali del Ministero; 
    d) al Capo dell'Ufficio  stampa  e'  corrisposto  un  trattamento
economico non superiore a quello previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; 
    e) ai dirigenti non  generali  dei  ruoli  delle  amministrazioni
pubbliche  assegnati  agli  Uffici  di  diretta   collaborazione   e'
corrisposta una retribuzione di posizione in  misura  equivalente  ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa  fascia
del  Ministero,  nonche',  in  attesa   di   specifica   disposizione
contrattuale,  un'indennita'  sostitutiva   della   retribuzione   di
risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non  superiore  al
50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte  delle
specifiche responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della
specifica    qualificazione    professionale     posseduta,     della
disponibilita' a orari disagevoli, della qualita'  della  prestazione
individuale; 
    f) il trattamento economico del personale con contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' determinato
dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico in ragione della
complessita' degli obiettivi assegnati. Tale  trattamento,  comunque,
non  puo'  essere  superiore  a  quello  corrisposto   al   personale
dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni  equivalenti.  Il
relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilita'
«Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro»
dello stato di previsione della spesa del Ministero; 
    g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'  delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli
uffici, spetta un'indennita' accessoria  di  diretta  collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi per  il  lavoro  straordinario
nonche'  finalizzati  all'incentivazione  della  produttivita'  e  il
miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario  della  predetta
indennita' e' determinato dal Capo  di  gabinetto  sentiti,  per  gli
Uffici di cui all'articolo 4 comma 2, i responsabili degli stessi. In
attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  la  misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    h) ai consiglieri di cui all'articolo 4, comma 4 e'  riconosciuto
un compenso onnicomprensivo nel  limite  complessivo  di  spesa,  per
tutte le posizioni attivabili, di 250.000  euro  annui.  Il  compenso
individuale  per  tali  incarichi  non  potra'  superare   la   spesa
complessiva di 70.000 euro annui  e  verra'  determinato  sulla  base
della complessita' dell'incarico da svolgere, dell'impegno lavorativo
richiesto nonche' sulla base della valutazione  degli  obiettivi  che
verranno conferiti agli esperti; 
    i) al Capo di Gabinetto, al  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  al
Capo della Segreteria del Ministro nonche' ai vice Capo di  gabinetto
e al Vice Capo  della  Segreteria  del  Ministro,  ove  nominati,  in
relazione  alle  responsabilita'  connesse  alle  peculiarita'  degli
incarichi di vertice rivestiti puo' essere attribuita una  indennita'
avente  natura  di  retribuzione  accessoria   nel   limite   massimo
pro-capite di 35.000 euro annui  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
carico  dello   Stato   e   dell'imposta   regionale   sull'attivita'
produttiva, da determinarsi con  decreto  del  Ministro,  nel  limite
complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la
predetta indennita' si somma alla  retribuzione  accessoria  ad  essi
spettante. 
  2. Per i titolari degli Uffici di cui all'articolo 4 comma 2 e  per
il relativo personale il trattamento economico previsto dal  comma  1
del presente articolo si applica nel rispetto delle  disposizioni  di
cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall'articolo
13  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta l'articolo 1 del citato d.lgs. n. 165  del
          2001: 
              «Art. 1 (Incarichi di funzioni dirigenziali)  (Art.  19
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  D.Lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini  del  conferimento  di
          ciascun incarico di funzione dirigenziale si  tiene  conto,
          in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli
          obiettivi prefissati ed alla complessita'  della  struttura
          interessata,   delle   attitudini   e    delle    capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. Abrogato. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   23-ter   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,   recante:
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici.",   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  recante:  "Misure
          urgenti per la competitivita'  e  la  giustizia  sociale.",
          convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
          89, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana 24 aprile 2014, n. 95: 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione   e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                c) al comma 473, le parole "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.».