Art. 13 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il Segretariato generale si articola in tre uffici  dirigenziali
di livello non generale. 
  2. Il Segretario  generale  svolge  le  attivita'  ed  esercita  le
funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 
  3. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro: 
    a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli  uffici,  anche
attraverso la convocazione periodica in  conferenza,  anche  per  via
telematica, dei  direttori  generali  per  l'esame  di  questioni  di
carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti  a  piu'
competenze; la conferenza dei direttori  generali  e'  in  ogni  caso
convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione  dei  programmi
annuali e pluriennali di cui alla lettera h); 
    b) coordina le attivita' delle Direzioni generali, nelle  materie
di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
    c)   concorda   con   le   Direzioni   generali   competenti   le
determinazioni da assumere in  sede  di  conferenza  di  servizi  per
interventi   di   carattere   intersettoriale   e    di    dimensione
sovraregionale previste dalla vigente normativa; 
    d) coordina le attivita' di pianificazione  e  di  programmazione
strategica e verifica dell'attuazione delle  direttive  ministeriali,
ivi inclusi il piano della performance di  cui  all'articolo  10  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e il piano  integrato  di
attivita'  ed   organizzazione   ai   sensi   dell'articolo   6   del
decreto-legge 9 giugno 2021 n.  80,  in  raccordo  con  le  Direzioni
generali  e  con  l'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
performance; 
    e) coordina le attivita'  istruttorie  funzionali  all'attuazione
dell'atto di indirizzo del Ministro,  curandone  la  vigilanza  e  il
monitoraggio e verificando gli obiettivi di  performance,  anche  con
l'ausilio della Direzione generale personale e affari legali; 
    f) coordina le iniziative in materia  di  politiche  di  sviluppo
turistico, nonche' le misure a favore degli  operatori  del  settore,
anche conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le
altre amministrazioni competenti; 
    g) coordina le attivita'  ai  fini  della  predisposizione  delle
relazioni   indirizzate   alle   istituzioni   e    agli    organismi
sovranazionali e al Parlamento previste dalla legge; 
    h) coordina l'elaborazione dei programmi  annuali  e  pluriennali
del  Ministero  e  dei  relativi  piani  di  spesa,   da   sottoporre
all'approvazione del Ministro,  anche  sulla  base  delle  risultanze
delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a); 
    i) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo  4,  comma  1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    l) coordina le attivita' del Ministero in ordine alle  iniziative
di partenariato pubblico-privato nel settore turistico; 
    m) coordina le attivita' delle  Direzioni  generali  in  tema  di
affidamenti di beni e servizi; 
    n) coordina le attivita'  ai  fini  della  predisposizione  della
relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo
gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno
precedente e non ancora conclusi; 
    o) sottoscrive accordi e protocolli d'intesa con enti,  organismi
pubblici e privati  e  associazioni  concernenti  iniziative  per  lo
sviluppo turistico dell'Italia; 
    p) coordina le  attivita'  delle  Direzioni  generali  competenti
finalizzate all'elaborazione  delle  strategie  di  promozione  e  di
rilancio della  competitivita'  del  settore  turistico  e  ricettivo
dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made
in Italy, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti; 
    q) fornisce  supporto,  su  richiesta  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro, alle attivita' di promozione di  eventi,
manifestazioni e  alle  attivita'  di  comunicazione  e  informazione
istituzionale del Ministero; 
    r) coordina, in raccordo con le regioni, le province  autonome  e
l'Istituto nazionale di statistica nonche' con la Direzione  generale
tecnologia,   retribuzione,   digitalizzazione   e   statistica,   le
rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo; 
    s) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale
tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura  la
gestione del sito internet; 
    t) fornisce supporto agli Uffici di  diretta  collaborazione  del
Ministro e coordina le Direzioni generali competenti per materia  per
le attivita' di competenza del Ministero in ambito  internazionale  e
nei rapporti con le istituzioni competenti dell'Unione  europea,  con
il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e  lo
sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni  Unite
(ONU), in  particolare  con  l'Organizzazione  Mondiale  del  Turismo
(OMT); 
    u) coordina, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro e le  Direzioni  generali  competenti  per  materia,  le
attivita'  del  Ministero  che  abbiano  rilievo  internazionale   ed
europeo; 
    v) fornisce supporto agli Uffici di  diretta  collaborazione  del
Ministro e coordina le Direzioni generali competenti per materia  nei
rapporti del Ministero con soggetti  pubblici  e  privati  stranieri,
organizzazioni internazionali e sovranazionali diverse da  quelle  di
cui alla lettera t); 
    z) svolge, in coordinamento con le Direzioni generali competenti,
studi, ricerche e analisi di scenario per  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza dell'azione amministrativa nelle materie di interesse; 
    aa)  svolge  attivita'  volte  ad  assicurare   il   collegamento
funzionale  con  l'Organismo  indipendente   di   valutazione   della
performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, con il Responsabile della prevenzione della  corruzione
e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    bb) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza,  ai
sensi  della  normativa  vigente,  assicura   il   monitoraggio   dei
cronoprogrammi di realizzazione dei progetti e coordina le  attivita'
di programmazione economico-finanziaria delle risorse  di  competenza
del Ministero, sulla base degli indirizzi  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione; 
    cc) coordina e monitora il piano di comunicazione in  termini  di
stato d'avanzamento e rendicontazione ai fini della  coerenza  con  i
vincoli di bilancio; 
    dd) fornisce supporto alla definizione della politica finanziaria
del Ministero e cura la redazione delle proposte per il documento  di
economia e finanza, la rilevazione  del  fabbisogno  finanziario  del
Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle Direzioni generali e  il
coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico,
della relativa revisione e del consuntivo economico; 
    ee) predispone lo stato di previsione della spesa del  Ministero,
le operazioni di variazione e assestamento, supporto  alla  redazione
delle  proposte  per   la   legge   di   bilancio,   l'attivita'   di
rendicontazione  al  Parlamento  e  agli  organi  di   controllo   in
attuazione delle direttive del Ministro; 
    ff)  coordina  i  programmi   di   acquisizione   delle   risorse
finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; 
    gg) predispone gli atti relativi all'assegnazione  delle  risorse
finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; 
    hh) cura l'analisi e il monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei
flussi finanziari e dell'andamento della spesa; 
    ii) coordina la gestione unificata delle  spese  strumentali  del
Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
    ll) cura le attivita' relative alla comunicazione  interna,  alla
trasparenza, ai rapporti con l'utenza nonche' le  attivita'  relative
all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP); 
    mm) gestisce gli elementi di competenza per  la  trattazione  del
contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 
    nn) fornisce supporto,  su  richiesta  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro, nella realizzazione delle  attivita'  di
promozione del Ministero. 
  4.  Il  Segretario  generale  o  un   suo   delegato,   individuato
nell'ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma  tra  i
dirigenti di ruolo in servizio, e' responsabile  per  la  prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  5. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante "Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59.",  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O.. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6  del  citato  d.
          lgs. n. 300 del 1999: 
              «Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
          cui le  strutture  di  primo  livello  sono  costituite  da
          direzioni generali  puo'  essere  istituito  l'ufficio  del
          segretario generale. Il segretario generale, ove  previsto,
          opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.  Assicura  il
          coordinamento    dell'azione    amministrativa,    provvede
          all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  e  dei
          programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
          le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza  e
          rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  203  a   214
          dell'articolo 2 della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          recante:  "Misure  di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica.",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: 
              «203. Gli interventi che coinvolgono una  molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
          la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o  tra
          il soggetto pubblico competente  e  la  parte  o  le  parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che  richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; 
                b) "Intesa istituzionale  di  programma",  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367; 
                c)  "Accordo  di   programma   quadro",   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'articolo
          27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                d)  "Patto  territoriale",  come  tale   intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale;  
                e) 
                f) 
              204. Agli interventi di cui alle lettere d)  e  f)  del
          comma  203  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203. 
              205.   Il    Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica, sentita la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata
          su   proposta   del   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, approva le  intese  istituzionali
          di programma. 
              206. Il CIPE, con le procedure di cui al  comma  205  e
          sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  che  si
          pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
          le modalita' di approvazione dei  contratti  di  programma,
          dei patti territoriali  e  dei  contratti  di  area  e  gli
          eventuali finanziamenti limitatamente  ai  territori  delle
          aree depresse; puo' definire altresi'  ulteriori  tipologie
          della   contrattazione   programmata   disciplinandone   le
          modalita' di proposta, di approvazione, di  attuazione,  di
          verifica e controllo. 
              207. In  sede  di  riparto  delle  risorse  finanziarie
          destinate  allo  sviluppo  delle  aree  depresse,  il  CIPE
          determina le quote da riservare per i contratti di  area  e
          per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita
          dai commi 203 a 214 del presente  articolo  ai  fini  della
          relativa attuazione. Le  somme  da  iscrivere  su  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti
          territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  che
          ne dovra' prevedere criteri  e  modalita'  di  controllo  e
          rendicontazione, sulla  base  dello  stato  di  avanzamento
          delle  iniziative  previste  dal  contratto  o  dal  patto,
          rispettivamente al responsabile unico del contratto  d'area
          o al  soggetto  responsabile  del  patto  territoriale  che
          provvedono ai relativi pagamenti  in  favore  dei  soggetti
          beneficiari delle agevolazioni anche  avvalendosi,  per  la
          gestione di dette risorse, di istituti bancari  allo  scopo
          convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche  le
          somme da corrispondere al responsabile unico del  contratto
          d'area o al soggetto responsabile  del  patto  territoriale
          per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma. 
              208. Il CIPE, nel rispetto degli  indirizzi  concordati
          con  l'Unione  europea,  con  deliberazione   adottata   su
          proposta del Ministro del bilancio e  della  programmazione
          economica,  previo  parere  delle  competenti   Commissioni
          parlamentari  reso   nel   termine   di   quindici   giorni
          dall'assegnazione della  proposta:  a)  individua  le  aree
          situate  nel  territorio  di  cui   all'obiettivo   1   del
          regolamento (CEE) n. 2052/88, e  successive  modificazioni,
          interessate da contratti d'area o  da  patti  territoriali,
          nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali  dirette  ad
          attrarre investimenti in attivita' produttive e a  favorire
          lo  sviluppo  delle  stesse   attivita'.   Le   aree   sono
          individuate in numero e  in  modo  tale  da  perseguire  la
          crescita   omogenea   dell'intero   territorio    di    cui
          all'obiettivo  1,  tenendo  conto  della  rispondenza  alle
          finalita' della dotazione infrastrutturale; b) definisce le
          attivita' ammesse alla incentivazione fiscale  anche  sulla
          base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri
          interregionali e infraregionali; c) determina le intensita'
          delle agevolazioni  nei  limiti  temporali  e  quantitativi
          concordati con l'Unione europea, in misura decrescente  nel
          tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento
          delle  imposte  sui  redditi  e  altresi'  stabilisce,  ove
          necessario, le compensazioni anche parziali per  le  minori
          entrate  regionali;  d)  stabilisce  le  condizioni  e   le
          modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma ed in particolare per l'approvazione  e  per
          la  fruizione  delle  agevolazioni,  favorendo  la  massima
          celerita'  delle  relative  procedure  in  relazione   alle
          caratteristiche   degli   investimenti   ammissibili;    e)
          individua  le   amministrazioni   competenti   a   svolgere
          l'attivita' di istruttoria tecnico-economica  dei  progetti
          di  investimento  e  quella  di  monitoraggio  e   verifica
          dell'attuazione dei progetti e dell'attivita' delle imprese
          per il periodo di fruizione delle  agevolazioni,  anche  ai
          fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse. 
              209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis),  e  il
          comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio  1995,
          n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  come
          modificato dall'articolo  8  del  decreto-legge  23  giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano  in  vigore  le
          delibere  del  CIPE  di  disciplina  della   programmazione
          negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE
          con le modalita' del comma 207. 
              210.-213. 
              214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214,  del
          presente articolo  sono  attuate  a  valere  sulle  risorse
          finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante:  "Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
              «Art. 10 (Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                a) entro il 31 gennaio, il Piano  della  performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
          gli indirizzi e gli obiettivi strategici  ed  operativi  di
          cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                b) entro il 30 giugno,  la  Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai sensi dell'articolo 14 e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              1-bis.  Per  gli  enti  locali,   ferme   restando   le
          previsioni  di  cui  all'articolo  169,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  la  Relazione
          sulla performance di cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'
          essere  unificata  al  rendiconto  della  gestione  di  cui
          all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 
              1-ter. Il Piano della performance di cui  al  comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Il
          Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di
          cui al comma  1,  lettera  a),  in  coerenza  con  le  note
          integrative al bilancio di previsione di  cui  all'articolo
          21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  o  con  il  piano
          degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo di cui all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del  decreto-legge  9
          giugno  2021,  n.  80,  recante:  "Misure  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia.",    convertito     con
          modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno
          2021, n. 136: 
              «Art.   6   (Piano    integrato    di    attivita'    e
          organizzazione). - 1.  Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio52  di  ogni  anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190. 
              2. Il  Piano  ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
                a) gli obiettivi  programmatici  e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150,   stabilendo   il   necessario   collegamento    della
          performance  individuale  ai  risultati  della  performance
          organizzativa; 
                b) la strategia di gestione del capitale umano  e  di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo   le
          logiche del project  management,  al  raggiungimento  della
          completa alfabetizzazione  digitale,  allo  sviluppo  delle
          conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali   e
          manageriali e all'accrescimento culturale e dei  titoli  di
          studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
          progressione di carriera del personale; 
                c)  compatibilmente  con   le   risorse   finanziarie
          riconducibili  al  piano  triennale   dei   fabbisogni   di
          personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165,  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
          reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione  delle
          risorse  interne,   prevedendo,   oltre   alle   forme   di
          reclutamento  ordinario,  la   percentuale   di   posizioni
          disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
          progressioni di carriera  del  personale,  anche  tra  aree
          diverse, e  le  modalita'  di  valorizzazione  a  tal  fine
          dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
          culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
          essere ai sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata
          informazione alle organizzazioni sindacali; 
                d) gli strumenti e le fasi per  giungere  alla  piena
          trasparenza     dei     risultati     dell'attivita'      e
          dell'organizzazione amministrativa nonche' per  raggiungere
          gli obiettivi in  materia  di  contrasto  alla  corruzione,
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
          e in conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione  (ANAC)  con  il  Piano  nazionale
          anticorruzione; 
                e)  l'elenco  delle  procedure  da   semplificare   e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
                f) le modalita' e le azioni finalizzate a  realizzare
          la piena  accessibilita'  alle  amministrazioni,  fisica  e
          digitale, da parte dei cittadini  ultrasessantacinquenni  e
          dei cittadini con disabilita'; 
                g) le modalita' e  le  azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
              3. Il Piano  definisce  le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
          cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
          le modalita' di monitoraggio dei procedimenti  attivati  ai
          sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
              4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma  1  del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel  proprio
          sito internet istituzionale e li  inviano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
              5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu'  decreti  del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
              6. Entro il medesimo termine di cui  al  comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
              6-bis. In  sede  di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
          non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  seguenti
          disposizioni: 
                a) articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150; 
                b) articolo 14, comma 1, della legge 7  agosto  2015,
          n. 124; 
                c) articolo 6, comma 6, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              7. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.  In
          caso di differimento del termine  previsto  a  legislazione
          vigente per l'approvazione del bilancio, gli  enti  locali,
          nelle more dell'approvazione del Piano, possono  aggiornare
          la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
          di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
          gli stanziamenti di bilancio e nel  rispetto  delle  regole
          per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
          provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto  di
          lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9,  comma
          1-quinquies, ultimo periodo, del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2016, n. 160. 
              7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli
          enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   adeguano   i
          rispettivi ordinamenti  ai  principi  di  cui  al  presente
          articolo e ai contenuti del  Piano  tipo  definiti  con  il
          decreto di cui al comma 6. 
              7-ter. Nell'ambito della  sezione  del  Piano  relativa
          alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
          comma 1 indicano quali elementi necessari gli  obiettivi  e
          le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di  quelle  a
          tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle  risorse
          proprie e di quelle attribuite dallo  Stato  o  dall'Unione
          europea, nonche' le metodologie formative  da  adottare  in
          riferimento  ai  diversi  destinatari.  A   tal   fine   le
          amministrazioni di cui al comma 1  individuano  al  proprio
          interno  dirigenti  e  funzionari   aventi   competenze   e
          conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione  con
          risorse interne e per esercitare la funzione di  docente  o
          di tutor, per i quali sono predisposti  specifici  percorsi
          formativi. 
              8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          articolo le amministrazioni interessate provvedono  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. Gli enti locali con  meno  di  15.000
          abitanti provvedono  al  monitoraggio  dell'attuazione  del
          presente  articolo  e  al  monitoraggio  delle  performance
          organizzative  anche  attraverso  l'individuazione  di   un
          ufficio  associato   tra   quelli   esistenti   in   ambito
          provinciale o metropolitano, secondo le  indicazioni  delle
          Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 
              8-bis. Presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
          di  promuovere  lo  sviluppo  strategico  del  Piano  e  le
          connesse iniziative  di  indirizzo  in  materia  di  lavoro
          agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
          della performance, formazione e valorizzazione del capitale
          umano, nonche' di garantire  la  piena  applicazione  delle
          attivita' di  monitoraggio  sull'effettiva  utilita'  degli
          adempimenti richiesti dai  piani  non  inclusi  nel  Piano,
          anche con specifico riguardo all'impatto delle  riforme  in
          materia  di  pubblica  amministrazione.  Con  decreto   del
          Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono definiti la composizione  e  il
          funzionamento  dell'Osservatorio.  All'istituzione   e   al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Ai  componenti  dell'Osservatorio   non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spesa,
          o altri emolumenti comunque denominati.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche.",  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio
          2001, n. 106, S.O.. 
              - Per l'articolo 4 del d. lgs. n. 165 del 2001 si  veda
          nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta l'art. 14 del citato  decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato   dello   stesso,   anche   formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Per la legge 6 novembre 2012, n. 190  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli artt. 3  e  4  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale  dello  Stato.",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  22  agosto
          1997, n. 195, S.O. 
              «Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.». 
              «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
              2. L'individuazione delle spese che sono svolte con  le
          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,  con  proprio  decreto,  previo   assenso   del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. 
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.». 
              - Si riporta l'articolo 1 della citata legge 6 novembre
          2012, n. 190: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'articolo
          6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
          contro la corruzione,  adottata  dalla  Assemblea  generale
          dell'ONU il 31 ottobre 2003 e  ratificata  ai  sensi  della
          legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
          Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo  il
          27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
          2012,  n.110,  la  presente  legge  individua,  in   ambito
          nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
          organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalita'  tali  da
          assicurare azione coordinata, attivita'  di  controllo,  di
          prevenzione   e   di   contrasto   della    corruzione    e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
              2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,
          n.150, e successive modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
                a) collabora con i  paritetici  organismi  stranieri,
          con   le   organizzazioni   regionali   ed   internazionali
          competenti; 
                b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai  sensi
          del comma 2-bis; 
                c) analizza le cause e i fattori della  corruzione  e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
                d)  esprime  parere  obbligatorio   sugli   atti   di
          direttiva e  di  indirizzo,  nonche'  sulle  circolari  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  in  materia  di  conformita'  di  atti   e
          comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
          di comportamento e ai contratti, collettivi e  individuali,
          regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
                e)  esprime  pareri   facoltativi   in   materia   di
          autorizzazioni,  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.165,   e    successive
          modificazioni, allo svolgimento  di  incarichi  esterni  da
          parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
          pubblici    nazionali,    con    particolare    riferimento
          all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
          lettera l), del presente articolo; 
                f)   esercita   la   vigilanza   e    il    controllo
          sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure
          adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
          4 e 5 del presente articolo e  sul  rispetto  delle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
                f-bis) 
                g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
          entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  sull'attivita'  di
          contrasto  della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione    e    sull'efficacia    delle
          disposizioni vigenti in materia. 
              2-bis. Il Piano nazionale  anticorruzione  e'  adottato
          sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma  4  e
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Il  Piano  ha
          durata  triennale  ed  e'  aggiornato   annualmente.   Esso
          costituisce   atto   di   indirizzo   per   le    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  fini  dell'adozione
          dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
          e per gli altri soggetti di cui all'articolo  2-bis,  comma
          2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  ai  fini
          dell'adozione di misure  di  prevenzione  della  corruzione
          integrative  di  quelle  adottate  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  anche  per  assicurare
          l'attuazione dei compiti di cui al  comma  4,  lettera  a).
          Esso, inoltre, anche in  relazione  alla  dimensione  e  ai
          diversi  settori  di  attivita'  degli  enti,  individua  i
          principali rischi di  corruzione  e  i  relativi  rimedi  e
          contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e  modalita'  di
          adozione  e  attuazione  delle  misure  di  contrasto  alla
          corruzione. 
              3. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  2,
          lettera f), l'Autorita' nazionale  anticorruzione  esercita
          poteri   ispettivi   mediante   richiesta    di    notizie,
          informazioni,   atti    e    documenti    alle    pubbliche
          amministrazioni,   e   ordina   l'adozione   di   atti    o
          provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e  5  e
          dalle    regole    sulla     trasparenza     dell'attivita'
          amministrativa previste dalle disposizioni vigenti,  ovvero
          la rimozione di comportamenti o  atti  contrastanti  con  i
          piani e le regole sulla trasparenza citati. 
              4.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          secondo  linee   di   indirizzo   adottate   dal   Comitato
          interministeriale istituito e disciplinato con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri: 
                a)   coordina   l'attuazione   delle   strategie   di
          prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
          nella  pubblica   amministrazione   elaborate   a   livello
          nazionale e internazionale; 
                b) promuove e definisce norme  e  metodologie  comuni
          per la  prevenzione  della  corruzione,  coerenti  con  gli
          indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
                c) 
                d) definisce modelli standard  delle  informazioni  e
          dei dati occorrenti per il  conseguimento  degli  obiettivi
          previsti  dalla  presente  legge,  secondo  modalita'   che
          consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
                e) definisce criteri per assicurare la rotazione  dei
          dirigenti  nei   settori   particolarmente   esposti   alla
          corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
          e cumuli di  incarichi  nominativi  in  capo  ai  dirigenti
          pubblici, anche esterni. 
              5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono  e
          trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
                a) un  piano  di  prevenzione  della  corruzione  che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
                b) procedure appropriate per selezionare  e  formare,
          in collaborazione con la Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in
          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,
          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
          e funzionari. 
              6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
          possono aggregarsi per definire in comune, tramite  accordi
          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241,  il  piano  triennale   per   la   prevenzione   della
          corruzione, secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Piano
          nazionale anticorruzione di cui al  comma  2-bis.  Ai  fini
          della  predisposizione   del   piano   triennale   per   la
          prevenzione della corruzione, il  prefetto,  su  richiesta,
          fornisce il necessario supporto tecnico e informativo  agli
          enti locali, anche al fine di assicurare che i piani  siano
          formulati  e  adottati  nel  rispetto  delle  linee   guida
          contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              8.  L'organo  di  indirizzo  definisce  gli   obiettivi
          strategici in materia di  prevenzione  della  corruzione  e
          trasparenza, che  costituiscono  contenuto  necessario  dei
          documenti di  programmazione  strategico-gestionale  e  del
          Piano  triennale  per  la  prevenzione  della   corruzione.
          L'organo di indirizzo adotta  il  Piano  triennale  per  la
          prevenzione della corruzione su proposta  del  Responsabile
          della prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
          entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la  trasmissione
          all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli  enti  locali
          il  piano  e'  approvato  dalla  giunta.   L'attivita'   di
          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti
          estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
          prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro  lo
          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per
          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti
          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti
          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione
          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui
          al comma 11. 
              8-bis.   L'Organismo   indipendente   di    valutazione
          verifica, anche ai fini della validazione  della  Relazione
          sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
          della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
          nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
          nella misurazione e valutazione delle performance si  tenga
          conto degli obiettivi connessi  all'anticorruzione  e  alla
          trasparenza. Esso verifica i contenuti della  Relazione  di
          cui al comma 14 in rapporto agli  obiettivi  inerenti  alla
          prevenzione della corruzione  e  alla  trasparenza.  A  tal
          fine, l'Organismo medesimo puo'  chiedere  al  Responsabile
          della prevenzione della corruzione e della  trasparenza  le
          informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
          controllo  e  puo'  effettuare  audizioni  di   dipendenti.
          L'Organismo  medesimo  riferisce  all'Autorita'   nazionale
          anticorruzione sullo stato di attuazione  delle  misure  di
          prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
              9. Il piano di cui al comma 5  risponde  alle  seguenti
          esigenze: 
                a) individuare le attivita', tra le quali  quelle  di
          cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
          nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
          e' piu' elevato il rischio di  corruzione,  e  le  relative
          misure di contrasto, anche  raccogliendo  le  proposte  dei
          dirigenti,  elaborate   nell'esercizio   delle   competenze
          previste dall'articolo 16, comma  1,  lettera  a-bis),  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
                b) prevedere, per le attivita' individuate  ai  sensi
          della lettera a), meccanismi di  formazione,  attuazione  e
          controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio  di
          corruzione; 
                c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita'
          individuate  ai  sensi  della  lettera  a),   obblighi   di
          informazione nei confronti del responsabile, individuato ai
          sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento  e
          sull'osservanza del piano; 
                d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto
          dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
          conclusione dei procedimenti; 
                e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti
          tra l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa
          stipulano contratti o che sono interessati  a  procedimenti
          di autorizzazione, concessione  o  erogazione  di  vantaggi
          economici di qualunque genere, anche verificando  eventuali
          relazioni  di  parentela  o  affinita'  sussistenti  tra  i
          titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  degli
          stessi   soggetti   e   i   dirigenti   e   i    dipendenti
          dell'amministrazione; 
                f)  individuare  specifici  obblighi  di  trasparenza
          ulteriori rispetto a quelli  previsti  da  disposizioni  di
          legge. 
              10. Il responsabile individuato ai sensi  del  comma  7
          provvede anche: 
                a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e
          della sua idoneita', nonche' a proporre la  modifica  dello
          stesso quando sono accertate significative violazioni delle
          prescrizioni   ovvero   quando    intervengono    mutamenti
          nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; 
                b)  alla  verifica,   d'intesa   con   il   dirigente
          competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi  negli
          uffici preposti allo svolgimento delle  attivita'  nel  cui
          ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi  reati
          di corruzione; 
                c)  ad  individuare  il  personale  da  inserire  nei
          programmi di formazione di cui al comma 11. 
              11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione,
          senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica  e
          utilizzando le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione  vigente,  predispone  percorsi,
          anche specifici e settoriali, di formazione dei  dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica
          e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con  le
          amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti
          pubblici chiamati ad operare nei settori  in  cui  e'  piu'
          elevato,  sulla  base  dei  piani  adottati  dalle  singole
          amministrazioni, il rischio che  siano  commessi  reati  di
          corruzione. 
              12.    In    caso    di    commissione,     all'interno
          dell'amministrazione, di un reato di  corruzione  accertato
          con  sentenza  passata  in   giudicato,   il   responsabile
          individuato ai sensi del  comma  7  del  presente  articolo
          risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n.165, e successive  modificazioni,  nonche'
          sul piano disciplinare, oltre che per il danno  erariale  e
          all'immagine  della  pubblica  amministrazione,  salvo  che
          provi tutte le seguenti circostanze: 
                a) di avere predisposto, prima della commissione  del
          fatto, il piano di cui al comma 5 e di  aver  osservato  le
          prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 
                b)   di   aver   vigilato   sul    funzionamento    e
          sull'osservanza del piano. 
              13. La sanzione disciplinare a carico del  responsabile
          individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere  inferiore
          alla  sospensione  dal  servizio   con   privazione   della
          retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo  di  sei
          mesi. 
              14. In caso di  ripetute  violazioni  delle  misure  di
          prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
          ai sensi del comma 7  del  presente  articolo  risponde  ai
          sensi dell'articolo 21 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  nonche',  per
          omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo  che  provi
          di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e  le
          relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza  del
          Piano.   La   violazione,   da   parte    dei    dipendenti
          dell'amministrazione, delle misure di prevenzione  previste
          dal Piano costituisce illecito disciplinare.  Entro  il  15
          dicembre di ogni anno, il dirigente  individuato  ai  sensi
          del comma 7 del presente articolo  trasmette  all'organismo
          indipendente  di  valutazione  e  all'organo  di  indirizzo
          dell'amministrazione  una  relazione  recante  i  risultati
          dell'attivita'  svolta  e  la   pubblica   nel   sito   web
          dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo
          lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo  ritenga
          opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'. 
              15.  Ai  fini  della  presente  legge,  la  trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa,  che  costituisce   livello
          essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  sociali
          e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
          m),   della   Costituzione,   secondo    quanto    previsto
          all'articolo 11 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,
          n.150, e' assicurata mediante la  pubblicazione,  nei  siti
          web istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  delle
          informazioni  relative  ai   procedimenti   amministrativi,
          secondo criteri di  facile  accessibilita',  completezza  e
          semplicita'   di   consultazione,   nel   rispetto    delle
          disposizioni in materia di segreto  di  Stato,  di  segreto
          d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti  web
          istituzionali   delle   amministrazioni   pubbliche    sono
          pubblicati anche i relativi  bilanci  e  conti  consuntivi,
          nonche'  i  costi  unitari  di  realizzazione  delle  opere
          pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
          Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
          schema tipo redatto dall'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne
          cura altresi' la raccolta e la  pubblicazione  nel  proprio
          sito web istituzionale al fine di consentirne  una  agevole
          comparazione. 
              16. Fermo restando quanto  stabilito  nell'articolo  53
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  come  da
          ultimo modificato  dal  comma  42  del  presente  articolo,
          nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, nell'articolo 21 della  legge  18
          giugno  2009,  n.  69,  e   successive   modificazioni,   e
          nell'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano  i  livelli
          essenziali di cui al comma 15  del  presente  articolo  con
          particolare riferimento ai procedimenti di: 
                a) autorizzazione o concessione; 
                b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
          forniture e servizi, anche con riferimento  alla  modalita'
          di selezione prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
                c)  concessione   ed   erogazione   di   sovvenzioni,
          contributi,    sussidi,    ausili    finanziari,    nonche'
          attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere  a
          persone ed enti pubblici e privati; 
                d) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del
          personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
          del citato decreto legislativo n.150 del 2009. 
              17. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  negli
          avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato
          rispetto  delle  clausole  contenute  nei   protocolli   di
          legalita' o nei patti di integrita'  costituisce  causa  di
          esclusione dalla gara. 
              18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
          militari, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato  e  ai
          componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
          decadenza  dagli  incarichi  e  la  nullita'   degli   atti
          compiuti,  la  partecipazione   a   collegi   arbitrali   o
          l'assunzione di incarico di arbitro unico. 
              19. - 25. 
              26. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  15  e  16  si
          applicano anche ai procedimenti posti in essere  in  deroga
          alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in  deroga
          e che non  dispongono  di  propri  siti  web  istituzionali
          pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15  e  16
          nei siti  web  istituzionali  delle  amministrazioni  dalle
          quali sono nominati. 
              27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15  e
          16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione. 
              28.   Le   amministrazioni   provvedono   altresi'   al
          monitoraggio   periodico    del    rispetto    dei    tempi
          procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione  delle
          anomalie. I risultati del  monitoraggio  sono  consultabili
          nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. 
              29. Ogni amministrazione pubblica rende  noto,  tramite
          il proprio sito web istituzionale, almeno un  indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata  cui  il  cittadino   possa
          rivolgersi per trasmettere istanze ai  sensi  dell'articolo
          38  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.445,  e  successive   modificazioni,   e
          ricevere   informazioni   circa   i   provvedimenti   e   i
          procedimenti amministrativi che lo riguardano. 
              30. Le amministrazioni, nel rispetto  della  disciplina
          del diritto di accesso ai documenti amministrativi  di  cui
          al capo V della legge 7 agosto 1990,  n.241,  e  successive
          modificazioni, in materia di  procedimento  amministrativo,
          hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
          interessati,   tramite   strumenti    di    identificazione
          informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
          modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti  e
          ai  procedimenti  amministrativi  che  li  riguardano,  ivi
          comprese quelle relative allo  stato  della  procedura,  ai
          relativi tempi e allo specifico ufficio competente in  ogni
          singola fase. 
              31. 
              32. 
              32-bis. Nelle controversie concernenti  le  materie  di
          cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di
          cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
          104, il giudice amministrativo trasmette  alla  commissione
          ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso  del
          giudizio che, anche in esito a  una  sommaria  valutazione,
          ponga in evidenza  condotte  o  atti  contrastanti  con  le
          regole della trasparenza. 
              33. La mancata o  incompleta  pubblicazione,  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di  cui
          al  comma  31   costituisce   violazione   degli   standard
          qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
          del decreto legislativo 20 dicembre 2009,  n.  198,  ed  e'
          comunque valutata ai sensi  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni.  Eventuali  ritardi  nell'aggiornamento  dei
          contenuti sugli strumenti  informatici  sono  sanzionati  a
          carico dei responsabili del servizio. 
              34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33  si  applicano
          alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni,  agli  enti  pubblici  nazionali,
          nonche' alle  societa'  partecipate  dalle  amministrazioni
          pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile, limitatamente alla  loro  attivita'
          di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
          dell'Unione europea. 
              35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo  per  il  riordino  della   disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni,  mediante  la  modifica  o  l'integrazione
          delle disposizioni vigenti, ovvero mediante  la  previsione
          di nuove forme di pubblicita', nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) ricognizione e  coordinamento  delle  disposizioni
          che  prevedono  obblighi  di  pubblicita'  a  carico  delle
          amministrazioni pubbliche; 
                b) previsione di forme di pubblicita' sia  in  ordine
          all'uso  delle  risorse  pubbliche  sia  in   ordine   allo
          svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; 
                c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati
          relativi ai titolari di incarichi  politici,  di  carattere
          elettivo o comunque di esercizio  di  poteri  di  indirizzo
          politico,  di  livello  statale,  regionale  e  locale.  Le
          dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di  cui
          alla lettera a)  devono  concernere  almeno  la  situazione
          patrimoniale   complessiva   del   titolare   al    momento
          dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il  secondo  grado  di  parentela,  nonche'  tutti  i
          compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; 
                d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante
          pubblicazione nei siti web istituzionali,  di  informazioni
          relative ai titolari  degli  incarichi  dirigenziali  nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, sia con riferimento a quelli che  comportano
          funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
          agli incarichi di responsabilita' degli uffici  di  diretta
          collaborazione; 
                e) definizione di categorie di  informazioni  che  le
          amministrazioni devono  pubblicare  e  delle  modalita'  di
          elaborazione dei relativi formati; 
                f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i  documenti
          e le informazioni di cui al presente comma anche in formato
          elettronico elaborabile e in formati di  dati  aperti.  Per
          formati di dati aperti si devono intendere  almeno  i  dati
          resi  disponibili  e  fruibili  on  line  in  formati   non
          proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
          riutilizzo anche a fini  statistici  e  la  ridistribuzione
          senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
          diverse dall'obbligo di citare la fonte  e  di  rispettarne
          l'integrita'; 
                g)  individuazione,  anche  mediante  integrazione  e
          coordinamento della disciplina vigente, della durata e  dei
          termini  di  aggiornamento   per   ciascuna   pubblicazione
          obbligatoria; 
                h)  individuazione,  anche   mediante   revisione   e
          integrazione    della     disciplina     vigente,     delle
          responsabilita' e delle sanzioni per il mancato,  ritardato
          o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
              36. Le  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo
          adottato ai sensi del comma 35  integrano  l'individuazione
          del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   a   fini   di    trasparenza,
          prevenzione, contrasto della  corruzione  e  della  cattiva
          amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'
          esercizio  della  funzione  di  coordinamento   informativo
          statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione
          statale, regionale  e  locale,  di  cui  all'articolo  117,
          secondo comma, lettera r), della Costituzione. 
              37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
          «, con un livello di garanzia non inferiore  a  quello  cui
          sono tenute le pubbliche  amministrazioni  in  forza  delle
          disposizioni di cui alla presente legge». 
              38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo». 
              39. Al fine di garantire l'esercizio  imparziale  delle
          funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
          reciproca autonomia tra  organi  di  indirizzo  politico  e
          organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa'  partecipate
          dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in  occasione  del
          monitoraggio posto in  essere  ai  fini  dell'articolo  36,
          comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del  2001,
          e  successive  modificazioni,  comunicano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica, per  il  tramite  degli  organismi
          indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a  rilevare
          le  posizioni  dirigenziali  attribuite  a  persone,  anche
          esterne   alle   pubbliche   amministrazioni,   individuate
          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
          procedure  pubbliche   di   selezione.   I   dati   forniti
          confluiscono nella relazione annuale al Parlamento  di  cui
          al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione  per  le
          finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. 
              40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di  cui
          al  comma  39  si  intendono  parte  integrante  dei   dati
          comunicati al Dipartimento della funzione pubblica. 
              41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
          l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
              «Art.  6-bis  (Conflitto  di  interessi).   -   1.   Il
          responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
          competenti ad adottare i pareri, le  valutazioni  tecniche,
          gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale
          devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di   interessi,
          segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». 
              42. All'articolo 53 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                  «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»; 
                b) al comma 5 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «o situazioni di conflitto,  anche  potenziale,  di
          interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle
          funzioni attribuite al dipendente»; 
                c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo  e'
          inserito il seguente: 
                  «Ai  fini  dell'autorizzazione,   l'amministrazione
          verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,
          di conflitto di interessi»; 
                d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
                  «7-bis. L'omissione del versamento del compenso  da
          parte   del   dipendente   pubblico   indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti»; 
                e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
                  «11.  Entro  quindici  giorni  dall'erogazione  del
          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di
          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
          pubblici»; 
                f) al comma 12, il primo periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto»; al  medesimo  comma  12,  al  secondo
          periodo,  le  parole:  «L'elenco  e'   accompagnato»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «La    comunicazione    e'
          accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso
          termine» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  30
          giugno di ciascun anno»; 
                g) al comma 13, le parole: «Entro lo  stesso  termine
          di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro
          il 30 giugno di ciascun anno»; 
                h) al comma 14,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          «l'oggetto, la durata e  il  compenso  dell'incarico»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta
          verifica   dell'insussistenza    di    situazioni,    anche
          potenziali, di conflitto di interessi»; 
                i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti
          i  seguenti:  «Le  informazioni  relative  a  consulenze  e
          incarichi comunicate dalle amministrazioni al  Dipartimento
          della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate
          dalle stesse  nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo,
          sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
          liberamente scaricabili in  un  formato  digitale  standard
          aperto che consenta di analizzare e  rielaborare,  anche  a
          fini statistici, i dati informatici. Entro il  31  dicembre
          di ciascun anno il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto»; 
                l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: 
                  «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti». 
              43. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  53,  comma
          16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera  l),  non  si
          applicano ai  contratti  gia'  sottoscritti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              44. L'articolo 54  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n.165, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 54 (Codice di comportamento).  -  1.  Il  Governo
          definisce un codice di comportamento dei  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
          dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione,  il
          rispetto dei doveri costituzionali di  diligenza,  lealta',
          imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
          pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
          ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in  relazione  alle
          funzioni  attribuite,  e  comunque  prevede  per  tutti   i
          dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di  accettare,
          a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre  utilita',  in
          connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
          compiti affidati, fatti salvi i regali  d'uso,  purche'  di
          modico valore e  nei  limiti  delle  normali  relazioni  di
          cortesia. 
              2. Il codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive
          all'atto dell'assunzione. 
              3. La violazione dei doveri  contenuti  nel  codice  di
          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del
          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di
          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'
          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,
          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse
          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,
          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui
          all'articolo 55-quater, comma 1. 
              4. Per ciascuna magistratura e per  l'Avvocatura  dello
          Stato, gli organi delle associazioni di categoria  adottano
          un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti  alla
          magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice  e'
          adottato dall'organo di autogoverno. 
              5. Ciascuna  pubblica  amministrazione  definisce,  con
          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere
          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di
          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.
          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)
          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per
          singoli settori o tipologie di amministrazione. 
              6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente
          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna
          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici
          di disciplina. 
              7. Le pubbliche amministrazioni verificano  annualmente
          lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
          di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
          applicazione degli stessi». 
              45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  sostituito
          dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e' inserito il seguente: 
              «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
          nella formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli
          uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati,  anche  con
          sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
          capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
                a) non possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                b) non possono essere assegnati, anche  con  funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
                c) non possono fare parte delle  commissioni  per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
              2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
          e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
          e la nomina dei relativi segretari». 
              47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
          accordi di cui al presente articolo devono essere  motivati
          ai sensi dell'articolo 3». 
              48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo  per  la  disciplina  organica   degli
          illeciti, e relative sanzioni  disciplinari,  correlati  al
          superamento dei termini  di  definizione  dei  procedimenti
          amministrativi,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) omogeneita' degli illeciti  connessi  al  ritardo,
          superando le  logiche  specifiche  dei  differenti  settori
          delle pubbliche amministrazioni; 
                b) omogeneita' dei controlli da parte dei  dirigenti,
          volti a evitare ritardi; 
                c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema  delle
          sanzioni, sempre  in  relazione  al  mancato  rispetto  dei
          termini. 
              49. Ai fini della prevenzione  e  del  contrasto  della
          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di
          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi
          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'
          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli
          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di
          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,
          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,
          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di
          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di
          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi
          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio
          imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
              50. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  49  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a)  prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata
          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
          del libro secondo del codice penale; 
                b)  prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un
          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi
          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che
          conferisce l'incarico; 
                c) disciplinare i criteri di conferimento  nonche'  i
          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai
          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo
          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al
          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo
          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. 
              I casi di non conferibilita' devono essere  graduati  e
          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di
          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al
          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta
          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,
          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che
          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,
          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
                d)  comprendere  tra  gli  incarichi  oggetto   della
          disciplina: 
                  1) gli incarichi amministrativi di vertice  nonche'
          gli incarichi  dirigenziali,  anche  conferiti  a  soggetti
          estranei alle  pubbliche  amministrazioni,  che  comportano
          l'esercizio  in   via   esclusiva   delle   competenze   di
          amministrazione e gestione; 
                  2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
          amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere; 
                  3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici
          e  di  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo
          pubblico; 
                e) disciplinare i casi di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo
          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di
          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o
          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito
          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'
          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono
          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte
          dell'amministrazione; 
                f) disciplinare i casi di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e
          l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. 
              51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e' inserito il seguente: 
                «Art. 54-bis  (Tutela  del  dipendente  pubblico  che
          segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
          titolo di calunnia o diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso
          titolo ai sensi dell'articolo 2043 del  codice  civile,  il
          pubblico dipendente che denuncia all'autorita'  giudiziaria
          o  alla  Corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio
          superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto  a
          conoscenza in ragione del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'
          essere sanzionato, licenziato o sottoposto  ad  una  misura
          discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti  sulle
          condizioni di lavoro per motivi  collegati  direttamente  o
          indirettamente alla denuncia. 
                2.   Nell'ambito   del   procedimento   disciplinare,
          l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata,  senza
          il suo consenso, sempre che la contestazione  dell'addebito
          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e
          ulteriori   rispetto   alla   segnalazione.   Qualora    la
          contestazione sia fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla
          segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove  la  sua
          conoscenza sia assolutamente indispensabile per  la  difesa
          dell'incolpato. 
                3. L'adozione di misure discriminatorie e'  segnalata
          al   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   per    i
          provvedimenti  di  competenza,  dall'interessato  o   dalle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative
          nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
          in essere. 
                4. La  denuncia  e'  sottratta  all'accesso  previsto
          dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e successive modificazioni». 
              52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
          la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria  da
          acquisire  indipendentemente  dalle  soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e  3,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.   La
          prefettura   effettua   verifiche   periodiche   circa   la
          perdurante insussistenza  dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa  e,  in  caso  di  esito   negativo,   dispone   la
          cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
              52-bis. L'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  52
          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione
          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,
          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti
          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa
          e' stata disposta. 
              53. Sono definite come maggiormente esposte  a  rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
                a); 
                b); 
                c) estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra  e
          materiali inerti; 
                d)  confezionamento,   fornitura   e   trasporto   di
          calcestruzzo e di bitume; 
                e) noli a freddo di macchinari; 
                f) fornitura di ferro lavorato; 
                g) noli a caldo; 
                h) autotrasporti per conto di terzi; 
                i) guardiania dei cantieri; 
                i-bis) servizi funerari e cimiteriali; 
                i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; 
                i-quater) servizi ambientali, comprese  le  attivita'
          di raccolta, di  trasporto  nazionale  e  transfrontaliero,
          anche per conto di terzi, di trattamento e  di  smaltimento
          dei rifiuti, nonche'  le  attivita'  di  risanamento  e  di
          bonifica e gli altri servizi  connessi  alla  gestione  dei
          rifiuti. 
              54. L'indicazione delle attivita' di cui  al  comma  53
          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di
          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le
          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato. 
              55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al  comma  52
          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica
          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,
          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'
          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le
          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione
          dell'iscrizione. 
              56.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di
          verifica. 
              57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma  56  continua
          ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
              58. 
              59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione  di
          cui ai commi da 1 a 57 del presente  articolo,  di  diretta
          attuazione  del   principio   di   imparzialita'   di   cui
          all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte
          le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni. 
              60. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, attraverso intese in  sede  di
          Conferenza unificata di cui all'articolo 8,  comma  l,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  definiscono
          gli adempimenti, con l'indicazione  dei  relativi  termini,
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici  e
          dei  soggetti  di  diritto  privato  sottoposti   al   loro
          controllo, volti alla piena e  sollecita  attuazione  delle
          disposizioni  della   presente   legge,   con   particolare
          riguardo: 
                a)   alla   definizione,   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione, del piano triennale di  prevenzione  della
          corruzione,  a  partire  da  quello  relativo   agli   anni
          2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
          e al Dipartimento della funzione pubblica; 
                b)    all'adozione,    da    parte    di     ciascuna
          amministrazione,   di    norme    regolamentari    relative
          all'individuazione degli incarichi  vietati  ai  dipendenti
          pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42,
          lettera  a),  del  presente  articolo,  ferma  restando  la
          disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53; 
                c)    all'adozione,    da    parte    di     ciascuna
          amministrazione,  del  codice  di  comportamento   di   cui
          all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, come sostituito dal  comma  44  del  presente
          articolo. 
              61. Attraverso intese in sede di  Conferenza  unificata
          sono altresi'  definiti  gli  adempimenti  attuativi  delle
          disposizioni  dei  decreti   legislativi   previsti   dalla
          presente legge da parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti  locali,
          nonche' degli enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto
          privato sottoposti al loro controllo. 
              62. All'articolo l della legge 14 gennaio 1994, n.  20,
          dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: 
                «1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
                1-septies. Nei giudizi di responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo  di  cui  all'articolo   5,   comma   2,   del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  e'
          concesso in tutti i casi di fondato timore di  attenuazione
          della garanzia del credito erariale». 
              63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo recante  un  testo  unico  della  normativa  in
          materia di  incandidabilita'  alla  carica  di  membro  del
          Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore   della
          Repubblica, di incandidabilita'  alle  elezioni  regionali,
          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di
          ricoprire le cariche di  presidente  e  di  componente  del
          consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente  e
          di componente dei consigli e delle giunte delle  unioni  di
          comuni, di consigliere di amministrazione e  di  presidente
          delle  aziende  speciali  e  delle   istituzioni   di   cui
          all'articolo   114   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo   18   agosto   2000,   n.267,   e   successive
          modificazioni, di presidente e di componente  degli  organi
          esecutivi delle comunita' montane. 
              64. Il decreto legislativo di cui al comma 63  provvede
          al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed
          e'  adottato  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) ferme restando le disposizioni del  codice  penale
          in materia di interdizione perpetua  dai  pubblici  uffici,
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,
          del codice di procedura penale; 
                b) in aggiunta a quanto previsto  nella  lettera  a),
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I,  del
          codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
          preveda una pena detentiva  superiore  nel  massimo  a  tre
          anni; 
                c) prevedere la durata dell'incandidabilita'  di  cui
          alle lettere a) e b); 
                d) prevedere che l'incandidabilita'  operi  anche  in
          caso di applicazione della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
                e)    coordinare     le     disposizioni     relative
          all'incandidabilita' con le vigenti  norme  in  materia  di
          interdizione  dai  pubblici  uffici  e  di  riabilitazione,
          nonche' con le restrizioni  all'esercizio  del  diritto  di
          elettorato attivo; 
                f) prevedere che le  condizioni  di  incandidabilita'
          alla carica di  deputato  e  di  senatore  siano  applicate
          altresi' all'assunzione delle cariche di governo; 
                g) operare una completa ricognizione della  normativa
          vigente  in  materia  di  incandidabilita'  alle   elezioni
          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di
          ricoprire  le  cariche  di  presidente   della   provincia,
          sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e  comunale,
          presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale,
          presidente e componente del  consiglio  di  amministrazione
          dei consorzi, presidente e componente dei consigli e  delle
          giunte   delle   unioni   di   comuni,    consigliere    di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di  cui
          al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e
          componente   degli   organi   delle   comunita'    montane,
          determinata da sentenze definitive di condanna; 
                h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in
          coerenza con le scelte operate in attuazione delle  lettere
          a)  e  i),   l'introduzione   di   ulteriori   ipotesi   di
          incandidabilita'  determinate  da  sentenze  definitive  di
          condanna per delitti di grave allarme sociale; 
                i) individuare, fatta salva la competenza legislativa
          regionale  sul  sistema   di   elezione   e   i   casi   di
          ineleggibilita' e  di  incompatibilita'  del  presidente  e
          degli altri componenti della giunta regionale  nonche'  dei
          consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita'  alle
          elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche  negli
          organi politici di vertice  delle  regioni,  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna; 
                l) prevedere l'abrogazione espressa  della  normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 63; 
                m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza
          di diritto dalle cariche di cui al  comma  63  in  caso  di
          sentenza definitiva di condanna  per  delitti  non  colposi
          successiva alla candidatura o all'affidamento della carica. 
              65. Lo schema del decreto legislativo di cui  al  comma
          63, corredato di relazione tecnica, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri
          da parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i profili finanziari,  che  sono  resi  entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema  di
          decreto. Decorso il termine di cui  al  periodo  precedente
          senza che le  Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri  di
          rispettiva competenza, il decreto legislativo  puo'  essere
          comunque adottato. 
              66. Tutti gli incarichi presso istituzioni,  organi  ed
          enti pubblici, nazionali ed  internazionali  attribuiti  in
          posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli,  comunque
          denominati, negli uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
          inclusi quelli di consulente giuridico, nonche'  quelli  di
          componente degli organismi indipendenti di  valutazione,  a
          magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari,
          avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti
          con contestuale collocamento in posizione di  fuori  ruolo,
          che deve permanere per tutta la  durata  dell'incarico.  E'
          escluso  il  ricorso  all'istituto  dell'aspettativa.   Gli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
          successivi  non  viene   adottato   il   provvedimento   di
          collocamento in posizione di fuori ruolo. 
              67. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo per  l'individuazione  di  ulteriori
          incarichi, anche negli uffici  di  diretta  collaborazione,
          che, in aggiunta a quelli di cui al  comma  66,  comportano
          l'obbligatorio collocamento in posizione  di  fuori  ruolo,
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) tener conto delle differenze  e  specificita'  dei
          regimi  e  delle  funzioni  connessi   alla   giurisdizione
          ordinaria, amministrativa, contabile  e  militare,  nonche'
          all'Avvocatura dello Stato; 
                b) durata dell'incarico; 
                c)   continuativita'   e   onerosita'    dell'impegno
          lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico; 
                d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra
          le  funzioni   esercitate   presso   l'amministrazione   di
          appartenenza e quelle esercitate in  ragione  dell'incarico
          ricoperto fuori ruolo. 
              68. Salvo quanto previsto dal comma  69,  i  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili   e   militari,   gli
          avvocati e  procuratori  dello  Stato  non  possono  essere
          collocati in posizione di fuori ruolo  per  un  tempo  che,
          nell'arco del loro servizio, superi complessivamente  dieci
          anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
          comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
          posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 
              69. Salvo quanto previsto nei commi  70,  71  e  72  le
          disposizioni di cui al comma 68  si  applicano  anche  agli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72  non  si
          applicano ai membri  di  Governo,  alle  cariche  elettive,
          anche presso gli organi di  autogoverno,  e  ai  componenti
          delle Corti internazionali comunque denominate. 
              71.  Per   gli   incarichi   previsti   dal   comma   4
          dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
          143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
          2008,  n.   181,   anche   se   conferiti   successivamente
          all'entrata in vigore della presente legge, il  termine  di
          cui al comma 68 decorre dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili  e
          militari, nonche' gli avvocati e  procuratori  dello  Stato
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          hanno gia' maturato o che,  successivamente  a  tale  data,
          maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
          fuori ruolo, di cui al comma 68,  si  intendono  confermati
          nella  posizione   di   fuori   ruolo   sino   al   termine
          dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o  del
          mandato relativo all'ente o soggetto presso cui  e'  svolto
          l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un  termine,  il
          collocamento  in  posizione  di  fuori  ruolo  si   intende
          confermato per i  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in
          vigore della presente legge. 
              73. Lo schema del decreto legislativo di cui  al  comma
          67 e' trasmesso alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data
          di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso  il
          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
          di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
          comunque adottato. 
              74. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 67,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il  Governo  e'
          autorizzato  ad   adottare   disposizioni   integrative   o
          correttive del decreto legislativo stesso. 
              75.  Al  codice  penale  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,»
          sono inserite le seguenti: «319-quater,»; 
                b)  all'articolo  32-quinquies,   dopo   le   parole:
          «319-ter» sono inserite le seguenti: «,  319-quater,  primo
          comma,»; 
                c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre»
          e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 
                d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 317 (Concussione). -  Il  pubblico  ufficiale
          che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi  poteri,
          costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
          o a un terzo, denaro o altra  utilita'  e'  punito  con  la
          reclusione da sei a dodici anni»; 
                e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317»  sono
          sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; 
                f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente: 
                  «Art.  318  (Corruzione   per   l'esercizio   della
          funzione). - Il pubblico  ufficiale  che,  per  l'esercizio
          delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
          per se' o per un  terzo,  denaro  o  altra  utilita'  o  ne
          accetta la promessa e' punito con la reclusione  da  uno  a
          cinque anni»; 
                g) all'articolo 319, le parole:  «da  due  a  cinque»
          sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; 
                h) all'articolo 319-ter sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono
          sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 
                  2) nel  secondo  comma,  la  parola:  «quattro»  e'
          sostituita dalla seguente: «cinque»; 
                i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente: 
                  «Art.  319-quater  (Induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
          grave  reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di
          pubblico servizio che, abusando della sua  qualita'  o  dei
          suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'
          e' punito con la reclusione da tre a otto anni. 
                  Nei casi  previsti  dal  primo  comma,  chi  da'  o
          promette  denaro  o  altra  utilita'  e'  punito   con   la
          reclusione fino a tre anni»; 
                l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal
          seguente: «Le disposizioni degli  articoli  318  e  319  si
          applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»; 
                m)  all'articolo  322  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) nel primo comma,  le  parole:  «che  riveste  la
          qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a  compiere  un
          atto del suo ufficio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 
                  2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
                    «La pena di cui al  primo  comma  si  applica  al
          pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
          che sollecita una promessa o  dazione  di  denaro  o  altra
          utilita' per l'esercizio delle  sue  funzioni  o  dei  suoi
          poteri»; 
                n) all'articolo 322-bis sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  1)  nel  secondo  comma,  dopo   le   parole:   «Le
          disposizioni degli articoli»  sono  inserite  le  seguenti:
          «319-quater, secondo comma,»; 
                  2) nella rubrica, dopo  la  parola:  «concussione,»
          sono inserite le seguenti: «induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita',»; 
                o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole:
          «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; 
                p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da  sei
          mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno  a
          quattro anni»; 
                q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,»  sono
          inserite le seguenti: «319-quater,»; 
                r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 346-bis (Traffico di influenze  illecite).  -
          Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui  agli
          articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti  con
          un pubblico ufficiale o con un incaricato  di  un  pubblico
          servizio, indebitamente fa dare o promettere, a  se'  o  ad
          altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,  come  prezzo
          della  propria  mediazione  illecita  verso   il   pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
          remunerarlo,  in  relazione  al  compimento  di   un   atto
          contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
          di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione  da
          uno a tre anni. 
                  La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o
          promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
                  La  pena  e'   aumentata   se   il   soggetto   che
          indebitamente fa dare o  promettere,  a  se'  o  ad  altri,
          denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la  qualifica
          di pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di  un  pubblico
          servizio. 
                  Le pene sono altresi' aumentate  se  i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarie. 
                  Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e'
          diminuita». 
              76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal
          seguente: 
                «Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o
          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono
          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla
          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
                Si applica la pena della reclusione fino a un anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
                Chi da' o  promette  denaro  o  altra  utilita'  alle
          persone indicate nel primo e nel secondo  comma  e'  punito
          con le pene ivi  previste.  Le  pene  stabilite  nei  commi
          precedenti sono raddoppiate se si tratta  di  societa'  con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati dell'Unione europea o  diffusi  tra  il  pubblico  in
          misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58,  e  successive  modificazioni.  Si  procede  a
          querela della persona offesa, salvo che  dal  fatto  derivi
          una distorsione della  concorrenza  nella  acquisizione  di
          beni o servizi». 
              77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 25: 
                  1) nella rubrica,  dopo  la  parola:  «Concussione»
          sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a  dare  o
          promettere utilita'»; 
                  2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma  2,»
          sono inserite le seguenti: «319-quater»; 
                b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la  lettera  s)
          e' aggiunta la seguente: 
                  «s-bis) per il delitto di corruzione  tra  privati,
          nei casi previsti dal terzo comma  dell'articolo  2635  del
          codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da  duecento   a
          quattrocento quote». 
              78. All'articolo 308 del codice  di  procedura  penale,
          dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                «2-bis. Nel caso  si  proceda  per  uno  dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,  e  320  del
          codice penale, le  misure  interdittive  perdono  efficacia
          decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
          caso,  qualora  esse  siano  state  disposte  per  esigenze
          probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione  anche
          oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo  restando
          che comunque la loro efficacia viene  meno  se  dall'inizio
          della loro esecuzione e' decorso un periodo di  tempo  pari
          al triplo dei termini previsti dall'articolo 303». 
              79. All'articolo  133,  comma  1-bis,  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»  sono  inserite  le
          seguenti: «, 319-quater». 
              80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto  1992,  n.356,  e  successive  modificazioni,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  «319-ter,»  sono
          inserite le seguenti: «319-quater,»; 
                b) al comma 2-bis, dopo le  parole:  «319-ter,»  sono
          inserite le seguenti: «319-quater,». 
              81. Al testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 58, comma 1, lettera b),  le  parole:
          «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite  dalle
          seguenti: «(corruzione per l'esercizio della  funzione)»  e
          dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti  giudiziari),»
          sono  inserite  le  seguenti:  «319-quater,   primo   comma
          (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»; 
                b) all'articolo 59, comma  1,  lettera  a),  dopo  le
          parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «,319-quater»; 
                c) all'articolo 59, comma  1,  lettera  c),  dopo  le
          parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285  e
          286 del  codice  di  procedura  penale»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283,  comma  1,  del
          codice di procedura penale, quando  il  divieto  di  dimora
          riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale». 
              82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.   267,   e'   comunicato   dal   prefetto
          all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al  comma  1
          del presente articolo, che si esprime entro trenta  giorni.
          Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
          l'Autorita'  rilevi  che  la  stessa  sia  correlata   alle
          attivita' svolte dal segretario in materia  di  prevenzione
          della corruzione. 
              83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001,
          n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti:
          «, 319-quater».".