Art. 17 Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche 1. La Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale. 2. In attuazione degli indirizzi del Ministro, svolge le seguenti funzioni: a) esercita il controllo, il supporto e la vigilanza su enti, associazioni e fondazioni costituiti con la partecipazione del Ministero o da esso finanziati, ivi incluso il Club Alpino Italiano (CAI); b) sviluppa le strategie e le iniziative volte a fornire forme di assistenza e di tutela dei turisti, inclusi i programmi di incentivazione e accesso al turismo, le attivita' del comparto del turismo organizzato, nonche' gli interventi sulla fiscalita' nel turismo o altre forme di agevolazione; c) cura la formazione delle professioni turistiche e lo sviluppo delle relative carriere professionali, individuandone i percorsi formativi e di aggiornamento, le modalita' di riconoscimento dei titoli ed esercitando i connessi poteri di accertamento e controllo previsti dalla normativa vigente; d) cura le iniziative per l'accrescimento del livello professionale nel turismo, l'inserimento nel mercato del lavoro, il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore, la riqualificazione del personale gia' occupato nel settore, l'erogazione di prestazioni collegate a progetti di servizio civile e la formazione di nuove figure professionali, anche attraverso percorsi formativi, nonche' per l'ampliamento dell'offerta di lavoro; e) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche; f) amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, l'elenco nazionale delle guide turistiche, le banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonche' la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; g) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, le attivita' del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale, in attuazione degli indirizzi del Ministro e delle disposizioni del Segretario generale; h) provvede all'acquisto di beni e servizi strumentali alle esigenze del Ministero, fatta eccezione per quelli di competenza della Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, gestendo anche gli adempimenti del responsabile unico del progetto (RUP); i) gestisce il patrimonio e ne regolamenta l'utilizzo, curando anche la manutenzione dei beni mobili e immobili, degli impianti a corredo e delle relative attrezzature tecniche e assicurando l'erogazione dei servizi comuni e dei servizi tecnici; l) cura la gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero; m) fornisce supporto alle attivita' del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia; n) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale; o) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza; p) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; q) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet.
Note all'art. 17: - Si riporta l'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.", convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2019, n. 100: «Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive). - 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. 3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati e' accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalita' istituzionali. 5. 6. 7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4 nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».