Art. 17 
 
Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti,  formazione
                      e professioni turistiche 
 
  1. La Direzione  generale  controllo,  regolamentazione,  acquisti,
formazione e professioni turistiche si  articola  in  quattro  uffici
dirigenziali di livello non generale. 
  2. In attuazione degli indirizzi del Ministro, svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) esercita il controllo, il supporto e  la  vigilanza  su  enti,
associazioni  e  fondazioni  costituiti  con  la  partecipazione  del
Ministero o da esso finanziati, ivi incluso il Club  Alpino  Italiano
(CAI); 
    b) sviluppa le strategie e le iniziative volte a fornire forme di
assistenza  e  di  tutela  dei  turisti,  inclusi  i   programmi   di
incentivazione e accesso al turismo, le attivita'  del  comparto  del
turismo organizzato, nonche'  gli  interventi  sulla  fiscalita'  nel
turismo o altre forme di agevolazione; 
    c) cura la formazione delle professioni turistiche e lo  sviluppo
delle relative  carriere  professionali,  individuandone  i  percorsi
formativi e di aggiornamento,  le  modalita'  di  riconoscimento  dei
titoli ed esercitando i connessi poteri di accertamento  e  controllo
previsti dalla normativa vigente; 
    d)  cura  le   iniziative   per   l'accrescimento   del   livello
professionale nel turismo, l'inserimento nel mercato del  lavoro,  il
rafforzamento  delle  competenze  degli  operatori  del  settore,  la
riqualificazione   del   personale   gia'   occupato   nel   settore,
l'erogazione di prestazioni collegate a progetti di servizio civile e
la  formazione  di  nuove  figure  professionali,  anche   attraverso
percorsi formativi, nonche' per l'ampliamento dell'offerta di lavoro; 
    e)   predispone    gli    atti    necessari    al    monitoraggio
dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi  e
uniformi su  tutto  il  territorio  nazionale  dei  servizi  e  delle
dotazioni per la classificazione delle strutture  ricettive  e  delle
imprese turistiche; 
    f) amministra e gestisce, in raccordo con la  Direzione  generale
promozione, investimenti  e  innovazione  per  il  turismo,  l'elenco
nazionale delle guide turistiche, le banche dati per  l'assistenza  e
la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonche' la  banca
dati di cui all'articolo 13-quater, comma  4,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58; 
    g)  cura,  nelle  materie  di  competenza,  in  raccordo  con  la
Direzione generale promozione,  investimenti  e  innovazione  per  il
turismo, le attivita' del Ministero in materia di piani di  carattere
generale o  straordinario,  anche  di  interesse  sovranazionale,  in
attuazione degli indirizzi del  Ministro  e  delle  disposizioni  del
Segretario generale; 
    h) provvede all'acquisto  di  beni  e  servizi  strumentali  alle
esigenze del Ministero, fatta  eccezione  per  quelli  di  competenza
della Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e
statistica, gestendo anche gli adempimenti del responsabile unico del
progetto (RUP); 
    i) gestisce il patrimonio e ne  regolamenta  l'utilizzo,  curando
anche la manutenzione dei beni mobili e immobili,  degli  impianti  a
corredo  e  delle  relative  attrezzature  tecniche   e   assicurando
l'erogazione dei servizi comuni e dei servizi tecnici; 
    l)  cura  la  gestione  unificata   delle   spese   a   carattere
strumentale, comuni a piu' centri di  responsabilita'  amministrativa
nell'ambito del Ministero; 
    m) fornisce supporto alle attivita' del  Comitato  permanente  di
promozione del turismo in Italia; 
    n) elabora direttive e circolari  esplicative  nelle  materie  di
competenza della Direzione generale; 
    o) fornisce supporto alla Direzione generale personale  e  affari
legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e
giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza; 
    p) fornisce supporto agli Uffici  di  diretta  collaborazione  ai
fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli  atti
parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; 
    q) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale
tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura  la
gestione del sito internet. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'articolo 13-quater del decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, recante: "Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi.", convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno
          2019, n. 58,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 30 aprile 2019, n. 100: 
              «Art. 13-quater (Disposizioni in materia  di  locazioni
          brevi e attivita' ricettive). - 1.  All'articolo  4,  comma
          5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e'
          aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  assenza  di
          nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
          territorio dello Stato che appartengono allo stesso  gruppo
          dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
          responsabili con questi ultimi  per  l'effettuazione  e  il
          versamento  della  ritenuta  sull'ammontare  dei  canoni  e
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
              2.  I  dati  risultanti  dalle  comunicazioni  di   cui
          all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno,  in  forma
          anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,  all'Agenzia
          delle entrate, che li rende disponibili, anche  a  fini  di
          monitoraggio, ai comuni che hanno  istituito  l'imposta  di
          soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, o il contributo  di  soggiorno,  di  cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.  Tali  dati  sono  utilizzati
          dall'Agenzia delle entrate, unitamente a  quelli  trasmessi
          dai soggetti che esercitano  attivita'  di  intermediazione
          immobiliare ai sensi dell'articolo 4,  commi  4  e  5,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          dell'analisi del  rischio  relativamente  alla  correttezza
          degli adempimenti fiscali. 
              3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
          delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di trasmissione. Decorso  il  termine  di
          quarantacinque giorni,  il  decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Ai fini della  tutela  dei  consumatori,  presso  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' istituita una  banca  di  dati  delle  strutture
          ricettive, nonche' degli immobili destinati alle  locazioni
          brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  identificati  mediante  un  codice  da
          utilizzare in ogni  comunicazione  inerente  all'offerta  e
          alla promozione  dei  servizi  all'utenza,  fermo  restando
          quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
          di dati raccoglie e ordina le  informazioni  inerenti  alle
          strutture ricettive e agli  immobili  di  cui  al  presente
          comma. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo i dati inerenti  alle  strutture
          ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
          relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
          banca di dati e di acquisizione dei  codici  identificativi
          regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          che vi sono contenute e della loro pubblicazione  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero del  turismo.  Per  le
          esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
          la   banca   dati   e'   accessibile    all'amministrazione
          finanziaria  degli  enti   creditori   per   le   finalita'
          istituzionali. 
              5. 
              6. 
              7. I soggetti titolari  delle  strutture  ricettive,  i
          soggetti che concedono in locazione breve immobili  ad  uso
          abitativo, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n.  96,  i  soggetti  che  esercitano
          attivita' di intermediazione immobiliare e i  soggetti  che
          gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
          in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone  che
          dispongono di unita' immobiliari  o  porzioni  di  esse  da
          locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
          nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 
              8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  7
          comporta l'applicazione della sanzione  pecuniaria  da  500
          euro  a  5.000  euro.  In  caso   di   reiterazione   della
          violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 
              9.   All'onere    derivante    dall'attuazione    delle
          disposizioni del comma 4, pari a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari, forestali e del turismo.».