Art. 3 
 
                 Ministro e Sottosegretari di Stato 
 
  1. Il Ministro del turismo, di seguito  denominato  «Ministro»,  e'
l'organo di direzione politica del Ministero del turismo ed  esercita
le funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai  sensi  degli
articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e  svolgono  le
funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal  Ministro  con
proprio decreto, ai sensi dell'articolo  10  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano gli articoli 4 e 14 del citato d.lgs. n.
          165 del 2001: 
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita') (Art. 3 del D.Lgs. n. 29  del  1993,  come
          sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n.  470  del  1993,
          poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Gli
          organi di  governo  esercitano  le  funzioni  di  indirizzo
          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la
          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e
          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,
          in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
              «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo)  (Art.  14
          del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima  dall'art.
          8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9  del  D.Lgs.
          n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le  funzioni  di
          cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine  periodicamente,  e
          comunque ogni anno entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della legge di bilancio, anche sulla  base  delle  proposte
          dei dirigenti di cui all'articolo 16: 
                a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi
          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              - Si riporta l'articolo 10 della citata legge 23 agosto
          1988, n. 400: 
              «Art.  10   (Sottosegretari   di   Stato).   -   1.   I
          sottosegretari di  Stato  sono  nominati  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che  il
          sottosegretario  e'  chiamato  a  coadiuvare,  sentito   il
          Consiglio dei ministri. 
              2. Prima di assumere le funzioni  i  sottosegretari  di
          Stato prestano giuramento nelle  mani  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri con la formula di  cui  all'articolo
          1. 
              3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro  ed
          esercitano  i  compiti  ad  essi   delegati   con   decreto
          ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fermi
          restando  la  responsabilita'  politica  e  i   poteri   di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi  dell'articolo  95
          della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
          essere attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi
          sono conferite deleghe  relative  ad  aree  o  progetti  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu' direzioni generali. In tale caso la delega,  conferita
          dal Ministro competente, e'  approvata  dal  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. 
              4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
          rappresentanti del Governo,  alle  sedute  delle  Camere  e
          delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
          conformita' alle direttive del  Ministro  e  rispondere  ad
          interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui  al
          comma  3  possono  essere  invitati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   d'intesa   con   il   Ministro
          competente, a partecipare alle  sedute  del  Consiglio  dei
          Ministri, senza diritto di voto, per riferire su  argomenti
          e questioni attinenti alla materia loro delegata. 
              5.  Oltre  al   sottosegretario   di   Stato   nominato
          segretario  del  Consiglio  dei  ministri,  possono  essere
          nominati presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          altri sottosegretari  per  lo  svolgimento  di  determinati
          compiti  e  servizi.  La  legge   sull'organizzazione   dei
          Ministeri  determina  il  numero  e  le  attribuzioni   dei
          sottosegretari. Entro tali  limiti  i  sottosegretari  sono
          assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed  ai
          Ministeri.".