Art. 4 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Per  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione, il gabinetto costituisce  centro  di  responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione: 
    a) l'Ufficio di gabinetto; 
    b) l'Ufficio legislativo; 
    c) la Segreteria del Ministro; 
    d) l'Ufficio stampa; 
    e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto  previsto  per
le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono  assegnati  personale
del Ministero, dipendenti pubblici e di societa' in house,  anche  in
posizione  di  aspettativa,  fuori  ruolo  o  comando,  collaboratori
assunti con contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  esperti  e
consulenti per particolari professionalita'  e  specializzazioni  con
incarichi di collaborazione, nel numero massimo di  sessanta  unita'.
Il Ministro puo' nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari
provenienti dai ruoli della carriera diplomatica. Per i dipendenti di
societa' in house si applica l'art.  19,  comma  9-bis,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici  di
cui al comma 2, lettere a),  b)  e  d),  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio destinati  al  gabinetto,  fino  a  quindici
consiglieri, di cui almeno cinque a titolo  gratuito.  I  consiglieri
sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalita'  e
specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle
giuridico-amministrative  ed  economiche,  nonche'  in  comunicazione
istituzionale, con incarichi di collaborazione,  di  durata  comunque
non superiore rispetto alla permanenza in  carica  del  Ministro,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del
2001. Il Ministro, con il decreto con  cui  dispone  l'incarico,  da'
atto dei requisiti di specifica  e  comprovata  professionalita'  del
consigliere e allega un suo dettagliato curriculum. 
  5. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro
per  la  durata  massima  del  relativo   mandato   governativo.   In
particolare, il Capo  di  gabinetto  e'  individuato  tra  magistrati
ordinari,  amministrativi  e   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti
generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche'  tra
esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di
elevate capacita' tecniche e professionali, adeguate alle funzioni da
svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,  culturali   e
scientifici  e  alle  esperienze  maturate.  Il   Capo   dell'Ufficio
legislativo e' individuato tra magistrati ordinari, amministrativi  e
contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori
universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione  dello
Stato  ed  equiparati,  nonche'  tra  esperti,  anche  estranei  alla
pubblica  amministrazione,  in  possesso  di  elevate  capacita'   ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della
progettazione e produzione normativa. Il Capo della  Segreteria  puo'
essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei  alla
pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di  gabinetto  e  dei
Capi degli Uffici di diretta collaborazione di  cui  al  comma  2  si
intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3. 
  6. Presso l'Ufficio di gabinetto e  l'Ufficio  legislativo  possono
essere  conferiti,  nell'ambito  della  dotazione  organica  di   cui
all'articolo 21, fino a un totale di due  incarichi  dirigenziali  di
livello non generale. 
  7. L'assegnazione del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali agli Uffici di diretta  collaborazione  e'  disposta  con
provvedimenti del Capo di gabinetto. 
  8. Ai servizi di  supporto  di  carattere  generale  necessari  per
l'attivita' degli Uffici  di  diretta  collaborazione  provvedono  la
Direzione generale personale e affari legali, la  Direzione  generale
controllo,  regolamentazione,  acquisti,  formazione  e   professioni
turistiche  e  la  Direzione   generale   tecnologia,   retribuzione,
digitalizzazione  e  statistica.  Le  medesime   Direzioni   generali
forniscono,  altresi',   le   risorse   strumentali   necessarie   al
funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione. 
  9. E' consentito agli Uffici di  diretta  collaborazione  attivare,
sulla base di convenzioni con le istituzioni  universitarie  europee,
nel limite  massimo  di 10  unita',  stage  curricolari  annuali  con
studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi stage
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          d.lgs. n. 165 del 2001: 
              «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo)  (Art.  14
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
          del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80
          del 1998). - 1. Il Ministro esercita  le  funzioni  di  cui
          all'articolo 4, comma  1.  A  tal  fine  periodicamente,  e
          comunque ogni anno entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della legge di bilancio, anche sulla  base  delle  proposte
          dei dirigenti di cui all'articolo 16: 
                a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi
          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al  presente  comma  sono  abrogate  le  norme  del   regio
          decreto-legge  10  luglio  1924,  n.  1100,  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ed   ogni   altra   norma
          riguardante la costituzione e la disciplina  dei  gabinetti
          dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri  e
          dei Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica.",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
          triennale e si compone di due sezioni. 
              1-bis.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento
          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di
          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi.  Essa
          contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento,  le
          misure quantitative necessarie a realizzare  gli  obiettivi
          programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. 
              1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
                a) la determinazione del livello massimo del  ricorso
          al mercato finanziario e del saldo netto da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
                b) norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa  che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
                c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
                d)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                e)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascun anno del triennio di riferimento,  al  rinnovo  dei
          contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                f) eventuali norme recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
          commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
          dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
          effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
          cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
                g) le norme eventualmente necessarie a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              1-quater. Le nuove  o  maggiori  spese  disposte  dalla
          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono
          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,
          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
              1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2,  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la  prima  sezione  del
          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso
          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o
          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o
          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione
          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute
          nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
              1-sexies. La seconda sezione del disegno  di  legge  di
          bilancio e' formata sulla base della legislazione  vigente,
          tenuto conto dei  parametri  indicati  nel  DEF,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, lettera  c),  dell'aggiornamento
          delle previsioni per le  spese  per  oneri  inderogabili  e
          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)
          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni
          proposte ai  sensi  dell'articolo  23,  ed  evidenzia,  per
          ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2  del
          presente articolo, gli effetti finanziari  derivanti  dalle
          disposizioni contenute nella prima sezione. 
              2. La seconda sezione del disegno di legge di  bilancio
          espone  per  l'entrata   e,   distintamente   per   ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma. 
              2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
          l'affidamento di ciascun programma  di  spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni. 
              2-ter. Con  il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
                a) l'ammontare presunto dei residui attivi o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
                b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
                c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
                d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. In appositi allegati  agli  stati  di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) oneri inderogabili, in quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
                b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                c) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno  di
          legge di bilancio e' riportato, con riferimento a  ciascuno
          stato di previsione della spesa e a ciascun  programma,  un
          prospetto riepilogativo  da  cui  risulta  la  ripartizione
          della spesa tra oneri inderogabili, fattori  legislativi  e
          adeguamento   al   fabbisogno,   distintamente   per    gli
          stanziamenti di parte corrente  e  in  conto  capitale.  Il
          prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio  dell'esame
          del disegno di  legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
          Parlamento. 
              6. 
              7. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
          e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
          stati di previsione della spesa distinti per  Ministeri,  e
          dal  quadro  generale  riassuntivo   con   riferimento   al
          triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio: 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente.  Per  la
          spesa, illustra  le  informazioni  relative  al  quadro  di
          riferimento in cui l'amministrazione opera e  le  priorita'
          politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
          economia  e  finanza  e  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
          La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
          programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
          Per ciascuna azione sono indicate  le  risorse  finanziarie
          per il triennio di riferimento con riguardo alle  categorie
          economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
          criteri  di  formulazione   delle   previsioni.   La   nota
          integrativa  riporta  inoltre  il  piano  degli  obiettivi,
          intesi come  risultati  che  le  amministrazioni  intendono
          conseguire, correlati a ciascun programma e  formulati  con
          riferimento a ciascuna azione, e i relativi  indicatori  di
          risultato  in  termini  di  livello  dei   servizi   e   di
          interventi,  in  coerenza   con   il   programma   generale
          dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
                b) 
                c)  per  ogni   programma   l'elenco   delle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'articolo 38-ter; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e) 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              11-bis.  Allo  stato  di  previsione  dell'entrata   e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
              11-ter. Nella seconda sezione del disegno di  legge  di
          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del
          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi
          dell'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  b),   l'importo
          massimo di emissione di titoli dello  Stato,  in  Italia  e
          all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 
              12. Gli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'
          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale
          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso
          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e
          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.
          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota
          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle
          previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima
          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del
          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
          testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
              12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
          una relazione tecnica nella quale sono indicati: 
                a)  la  quantificazione  degli   effetti   finanziari
          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta
          nell'ambito della prima sezione; 
                b)   i   criteri   essenziali   utilizzati   per   la
          formulazione, sulla base della legislazione vigente,  delle
          previsioni di entrata e di spesa  contenute  nella  seconda
          sezione; 
                c) elementi di informazione  che  diano  conto  della
          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da
          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici
          di cui all'articolo 10-bis, comma 1. 
              12-ter.  Alla  relazione  tecnica  prevista  dal  comma
          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio
          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti
          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa
          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del
          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti
          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle
          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai
          sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  sul  saldo  netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato,  sul  saldo  di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento  netto
          del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'  allegata
          una nota tecnico-illustrativa con funzione di  raccordo,  a
          fini conoscitivi, tra  il  medesimo  disegno  di  legge  di
          bilancio  e  il  conto  economico   delle   amministrazioni
          pubbliche. In particolare, essa indica: 
                a) elementi di dettaglio sulla  coerenza  del  valore
          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare
          con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
          e debitorie pregresse; 
                b) i contenuti della manovra, i relativi effetti  sui
          saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori  di
          intervento e i criteri utilizzati  per  la  quantificazione
          degli stessi; 
                c)  le   previsioni   del   conto   economico   delle
          amministrazioni   pubbliche,   secondo   quanto    previsto
          all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di  cassa
          delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di
          legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
              12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa  di  cui  al
          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              13. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme. 
              16. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata
          relativa  alle  spese  a  carattere  strumentale   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
          279. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante:  "Testo  unico
          in  materia  di  societa'  a   partecipazione   pubblica.",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 8 settembre 2016, n. 210: 
              «Art. 19 (Gestione del personale). -  1.  Salvo  quanto
          previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
          le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
          codice  civile,  dalle  leggi  sui   rapporti   di   lavoro
          subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia  di
          ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto   dalla
          normativa vigente, e dai contratti collettivi. 
              2. Le societa' a controllo pubblico  stabiliscono,  con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35,  comma
          3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso
          di  mancata  adozione  dei  suddetti  provvedimenti,  trova
          diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  pubblicati
          sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
          comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n. 33. 
              4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del  codice
          civile,  ai  fini  retributivi,  i  contratti   di   lavoro
          stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
          cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
          ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
          procedure di reclutamento del personale. 
              5. Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con
          propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
          pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
          ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
          controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
          di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
          disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
          limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
          settore in cui ciascun soggetto opera. 
              6. Le societa' a  controllo  pubblico  garantiscono  il
          concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
          tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
          nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
          di contrattazione di secondo livello. 
              7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e  6
          sono pubblicati sul sito  istituzionale  della  societa'  e
          delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22,  comma
          4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
          n. 33. 
              8.   Le   pubbliche   amministrazioni    titolari    di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
          165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
          finanza pubblica e contenimento delle spese  di  personale.
          Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche  del  parametro  di   cui   all'articolo   1,   comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, a  condizione  che
          venga  fornita  dimostrazione,   certificata   dal   parere
          dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
          esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  in  particolare,  a
          condizione che: 
                a) in corrispondenza del trasferimento alla  societa'
          della funzione sia  stato  trasferito  anche  il  personale
          corrispondente alla funzione  medesima,  con  le  correlate
          risorse stipendiali; 
                b)  la  dotazione  organica   dell'ente   sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito; 
                c) siano  state  adottate  le  necessarie  misure  di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa; 
                d) l'aggregato di  spesa  complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'. 
              9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da  565
          a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  continuano  ad
          applicarsi fino alla data di pubblicazione del  decreto  di
          cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non  oltre  il  31
          dicembre 2017. 
              9-bis. Al personale di cui al presente  articolo  e  al
          personale dipendente di enti pubblici non economici,  anche
          per  esigenze  strettamente  collegate  all'attuazione  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  Restano  fermi,  per  le
          amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi  stabiliti
          dall'articolo   30,   comma   1-quinquies,   del    decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di
          cui al presente articolo non possono eccedere la durata  di
          un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il
          31 dicembre 2026.».