Art. 5 
 
                        Ufficio di gabinetto 
 
  1. L'Ufficio di gabinetto  coadiuva  il  Capo  di  gabinetto  nello
svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro. 
  2. In particolare, il  Capo  di  gabinetto  coordina  le  attivita'
affidate  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro,
riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra  le  funzioni  di
indirizzo del Ministro  e  i  compiti  del  Segretario  generale.  In
particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro,
si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a
particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato
generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale  e
con l'Organismo indipendente di valutazione della  performance;  cura
l'adozione  dei  provvedimenti  di  concessione  del  patrocinio  del
Ministero. 
  3. Con decreto del Ministro, su proposta  del  Capo  di  gabinetto,
possono essere nominati, nell'ambito del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino  a
due  Vice  Capo  di  gabinetto  e,  sentito  il   Capo   dell'Ufficio
legislativo, fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo. Non  sono
previsti  compensi  aggiuntivi  da   corrispondere   ai   Vice   Capo
dell'Ufficio legislativo. 
  4. Nell'ambito dell'Ufficio  di  gabinetto  puo'  essere  istituito
l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n.  5,  per  i
compiti e le funzioni  in  materia  di  tutela  amministrativa  delle
informazioni per la sicurezza di cui alla legge  3  agosto  2007,  n.
124, composto da personale individuato nel limite del contingente  di
cui all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre  2015,  n.
          5, recante "Disposizioni per la tutela  amministrativa  del
          segreto di Stato e  delle  informazioni  classificate  e  a
          diffusione esclusiva.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana 5 dicembre 2015, n. 284, S.O.: 
              «Art. 8 (Organi centrali di sicurezza). - 1.  Presso  i
          Ministeri, le  strutture  governative,  lo  Stato  Maggiore
          della Difesa, le Forze  armate,  il  Segretariato  Generale
          della Difesa -  Direzione  Nazionale  degli  Armamenti,  il
          Comando Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  il  Comando
          Generale della Guardia di Finanza o gli altri enti che, per
          ragioni istituzionali,  hanno  la  necessita'  di  trattare
          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
          da  segreto  di  Stato  la  responsabilita'  relativa  alla
          protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale
          e  periferico,  fa  capo   rispettivamente   al   Ministro,
          all'organo previsto dal relativo ordinamento  o  all'organo
          di vertice dell'ente. Le  predette  autorita'  adottano  il
          Regolamento interno di sicurezza  (RIS),  che  descrive  le
          misure  di  sicurezza  fisica,  documentale   e   personale
          predisposte per la protezione e tutela  delle  informazioni
          classificate,  e  lo  inviano  all'UCSe,  per  la  relativa
          approvazione. 
              2. Le autorita' di cui  al  comma  1  possono  delegare
          l'esercizio dei compiti e  delle  funzioni  in  materia  di
          protezione e  tutela  delle  informazioni  classificate,  a
          diffusione esclusiva o coperte da segreto di  Stato  ad  un
          funzionario o ufficiale,  di  elevato  livello  gerarchico,
          munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la
          denominazione di "Funzionario alla sicurezza" o  "Ufficiale
          alla  sicurezza".  Il  "Funzionario   alla   sicurezza"   o
          "Ufficiale alla sicurezza"  svolge  compiti  di  direzione,
          coordinamento, controllo, nonche' attivita' ispettiva e  di
          inchiesta  in  materia  di  protezione   e   tutela   delle
          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
          da segreto  di  Stato,  nell'ambito  del  Ministero,  della
          struttura governativa, dello Stato Maggiore  della  Difesa,
          della Forza armata, del Segretariato Generale della  Difesa
          - Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale
          dell'Arma  dei  Carabinieri,  del  Comando  Generale  della
          Guardia di Finanza o dell'ente di appartenenza. In mancanza
          di delega, i predetti compiti sono esercitati  direttamente
          dalle autorita' di cui al comma 1. 
              3. Al  fine  di  assicurare  continuita'  all'esercizio
          delle funzioni e dei compiti di protezione e  tutela  delle
          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
          da segreto di Stato le autorita' di cui al comma 1  possono
          nominare anche un "sostituto Funzionario alla sicurezza"  o
          un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il compito  di
          sostituire il titolare dell'incarico in  tutti  i  casi  di
          assenza o impedimento. 
              4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla
          sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale del  Capo
          della Segreteria principale di sicurezza di cui all'art. 9,
          denominato  "Funzionario  di  controllo"  o  "Ufficiale  di
          controllo",   coadiuvato   da   personale   esperto   nella
          trattazione  e   gestione   dei   documenti   classificati.
          Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, delle  Forze
          armate, del Segretariato Generale della Difesa -  Direzione
          Nazionale degli Armamenti, del Comando  Generale  dell'Arma
          dei Carabinieri, l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del
          Capo Ufficio Sicurezza. 
              5. Gli incarichi  di  "Funzionario  alla  sicurezza"  o
          "Ufficiale alla sicurezza" di cui al comma 2  e  quello  di
          "Funzionario di controllo" o "Ufficiale  di  controllo"  di
          cui al comma 4 non  possono  essere  assolti  dalla  stessa
          persona,  salvo  casi  eccezionali  connessi  ad   esigenze
          organiche o funzionali. 
              6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il  "Funzionario
          alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si  avvale  di
          un "Funzionario alla sicurezza fisica"  o  "Ufficiale  alla
          sicurezza fisica", come definito all'art. 70 e, qualora  la
          trattazione  di  informazioni  classificate  o  coperte  da
          segreto di Stato comporti l'utilizzo di  sistemi  COMSEC  o
          CIS di: 
                a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", come
          definito all'art. 54; 
                b) un "Funzionario alla sicurezza CIS"  o  "Ufficiale
          alla sicurezza CIS", come definito all'art. 61; 
                c) un "Centro" come definito  all'art.  3,  comma  1,
          lett. r) del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 12 giugno 2009, n. 7; 
                d) un "Custode del materiale  CIFRA",  come  definito
          all'art. 54. 
              7. Il complesso  rappresentato  dal  "Funzionario  alla
          sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo  Ufficio
          Sicurezza",  dal  "Capo  della  Segreteria  principale   di
          sicurezza  -  Funzionario/Ufficiale  di  controllo  ",  dal
          "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", dal "Funzionario
          alla sicurezza CIS "o "Ufficiale alla sicurezza CIS ",  dal
          "Funzionario  alla  sicurezza  fisica"  o  "Ufficiale  alla
          sicurezza fisica", dalla stessa  Segreteria  principale  di
          sicurezza, dal "Centro" di cui al comma 6, lett. c)  e  dal
          "Custode del materiale CIFRA" di cui al comma 6, lett.  d),
          costituisce l'Organo centrale di sicurezza. 
              8.  L'Organo  centrale  di  sicurezza  e'   diretto   e
          coordinato dal "Funzionario alla  sicurezza"  o  "Ufficiale
          alla sicurezza". 
              9. Gli incarichi di cui ai commi 4 e 6  sono  assegnati
          dall'Autorita'  di  cui  al  comma  1,  su   proposta   del
          "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla  sicurezza".
          Nel  caso  in  cui  esigenze  organiche  o  funzionali   lo
          richiedano,  la  predetta  autorita'  puo'  attribuire  gli
          incarichi di cui sopra,  o  alcuni  di  essi,  alla  stessa
          persona ovvero al "Funzionario di controllo"  o  "Ufficiale
          di controllo". 
              10. Il "Funzionario alla sicurezza" o  "Ufficiale  alla
          sicurezza", per assicurare  la  continuita'  dell'esercizio
          delle  funzioni   nell'ambito   dell'Organo   centrale   di
          sicurezza, nomina due sostituti del Capo  della  Segreteria
          principale, nonche' un sostituto dei Funzionari o Ufficiali
          e del Custode del materiale Cifra di cui al comma 6. 
              11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno  il  compito
          di: 
                a)  coordinare  e  controllare,   presso   tutte   le
          articolazioni   e   le   altre   strutture   di   sicurezza
          funzionalmente  dipendenti,  sia  a  livello  centrale  che
          periferico,  l'applicazione  di   tutte   le   disposizioni
          inerenti alla protezione e alla tutela  delle  informazioni
          classificate, a diffusione esclusiva o coperte  da  segreto
          di Stato; 
                b) emanare direttive interne per l'applicazione delle
          disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   delle
          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
          da segreto di Stato; 
                c) comunicare all'UCSe i nominativi del  "Funzionario
          di controllo"  o  "Ufficiale  di  controllo",  e  dei  suoi
          sostituti, dei Funzionari o Ufficiali  e  del  Custode  del
          materiale Cifra di cui al comma 6, e  dei  loro  sostituti,
          nonche'  i  nominativi  dei  Funzionari  o   Ufficiali   di
          controllo designati, presso gli Organi periferici; 
                d) inoltrare  all'UCSe  le  proposte  finalizzate  al
          miglioramento   della    sicurezza    delle    informazioni
          classificate, a diffusione esclusiva o coperte  da  segreto
          di Stato nell'ambito della propria amministrazione o  ente,
          sia a livello centrale che periferico; 
                e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il  relativo
          scadenzario; 
                f) proporre all'Organo nazionale di sicurezza, per il
          tramite   dell'UCSe,   l'istituzione,    il    cambio    di
          denominazione e l'estinzione della Segreteria Principale di
          Sicurezza, degli Organi  periferici,  delle  Segreterie  di
          sicurezza e dei Punti di  controllo  di  cui  all'art.  11,
          comma 6; 
                g)    istituire,    nell'ambito     della     propria
          amministrazione, centrale e periferica,  le  Segreterie  di
          sicurezza e i Punti di controllo la cui istituzione non sia
          riservata all'Organo nazionale di sicurezza; 
                h)  comunicare   all'UCSe   l'avvenuta   istituzione,
          modifica o estinzione delle Segreterie di sicurezza  e  dei
          Punti di controllo di cui alla lettera g); 
                i) curare gli adempimenti in  materia  di  violazione
          della  sicurezza  e  di  compromissione   di   informazioni
          classificate o coperte da segreto di Stato. 
              12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate
          hanno,  inoltre,  il  compito  di  effettuare,  secondo  le
          modalita' e i termini indicati dalle vigenti  disposizioni,
          le verifiche per l'accertamento  della  sussistenza  e  del
          mantenimento dei requisiti di  sicurezza  per  il  possesso
          delle abilitazioni di sicurezza da  parte  degli  operatori
          economici. Tali Organi  ricevono  il  RIS  dagli  operatori
          economici e lo  trasmettono  all'UCSe  per  l'approvazione,
          corredato del proprio parere. 
              13. 
              14.». 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: "Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del  segreto.",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2007, n. 187.