Art. 2 
 
 
  Requisiti per il riconoscimento dell'indennita' di discontinuita' 
 
  1. L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta, previa  domanda,
ai lavoratori di  cui  all'articolo  1  iscritti  al  Fondo  pensione
lavoratori  dello  spettacolo   in   possesso,   al   momento   della
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
    a) essere cittadino  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea
ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio
italiano; 
    b) essere residente in Italia da almeno un anno; 
    c) essere in possesso di un  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  determinato  in  sede  di
dichiarazione  quale  reddito  di  riferimento  per  le  agevolazioni
fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta  precedente
alla presentazione della domanda; 
    d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di  presentazione
della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione  accreditata
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai  fini  del  calcolo
delle  giornate  non   si   computano   le   giornate   eventualmente
riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di  indennita'
di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e
di indennita' della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
nel medesimo anno; 
    e) avere, nell'anno precedente a quello  di  presentazione  della
domanda,  un  reddito  da  lavoro   derivante   in   via   prevalente
dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali  e'  richiesta
l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello
spettacolo; 
    f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato  a
tempo indeterminato nell'anno precedente a  quello  di  presentazione
della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente
a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista  l'indennita'  di
disponibilita' di cui all'articolo  16  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81; 
    g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
          n. 81, e' citato nei riferimenti all'articolo 1.