Art. 3 
 
 
          Misura e durata dell'indennita' di discontinuita' 
 
  1. L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero  di
giornate pari ad un terzo di quelle  accreditate  al  Fondo  pensione
lavoratori  dello   spettacolo   nell'anno   civile   precedente   la
presentazione della domanda  dell'indennita',  detratte  le  giornate
coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate  ad  altro
titolo, di cui all'articolo 6,  nel  limite  della  capienza  di  312
giornate annue complessive. Ai fini della durata  dell'indennita'  di
discontinuita' non sono computati i periodi  contributivi  che  hanno
gia' dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione. 
  2. La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata  sulla  media
delle retribuzioni imponibili in rapporto alle  giornate  oggetto  di
contribuzione derivanti dall'esercizio delle attivita' lavorative per
le quali e' richiesta l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo  pensione
lavoratori  dello  spettacolo   relative   all'anno   precedente   la
presentazione della domanda dell'indennita'. 
  3.  L'indennita'  e'  corrisposta  in  un'unica  soluzione,  previa
domanda  presentata  dal  lavoratore  all'Istituto  nazionale   della
previdenza sociale (INPS), secondo le modalita' telematiche  indicate
dall'Istituto stesso, entro il 30  marzo  di  ogni  anno  a  pena  di
decadenza, con riferimento  ai  requisiti  maturati  dal  richiedente
nell'anno precedente, nella  misura  del  60  per  cento  del  valore
calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennita'
non puo' in ogni caso superare  l'importo  del  minimale  giornaliero
contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai  sensi  dell'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.   638,   e
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389.
L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il  30  settembre
successivo alla presentazione delle stesse. 
  4.  L'INPS  effettua  la  verifica  dei  requisiti  reddituali  dei
soggetti che hanno presentato domanda di indennita' accedendo ai dati
dell'Anagrafe tributaria con le  modalita'  e  nei  termini  definiti
mediante  accordi  di  cooperazione  con  l'Agenzia  delle   entrate.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  5. L'indennita' di cui all'articolo 1 concorre alla formazione  del
reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
          1983,  n.  463,   recante   misure   urgenti   in   materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica, disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica
          amministrazione e proroga  di  taluni  termini,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1983,  n.   250,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638, cosi' recita: 
                «Art. 7. - 1. Il numero dei contributi settimanali da
          accreditare ai lavoratori dipendenti  nel  corso  dell'anno
          solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche  a  carico
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per  ogni
          anno solare successivo al  1983  e'  pari  a  quello  delle
          settimane dell'anno stesso  retribuite  o  riconosciute  in
          base   alle   norme   che   disciplinano   l'accreditamento
          figurativo,  sempre   che   risulti   erogata,   dovuta   o
          accreditata figurativamente per ognuna  di  tali  settimane
          una retribuzione non  inferiore  al  30%  dell'importo  del
          trattamento minimo mensile di pensione a carico  del  Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1°  gennaio
          dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di  paga  in
          corso alla data del 1° gennaio 1984, il  limite  minimo  di
          retribuzione giornaliera, ivi  compresa  la  misura  minima
          giornaliera dei salari medi  convenzionali,  per  tutte  le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza e  assistenza
          sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del
          trattamento minimo mensile di pensione a carico  del  Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1°  gennaio  di
          ciascun anno.». 
              - L'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  9  ottobre
          1989, n. 338, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
          evasione  contributiva,  di  fiscalizzazione  degli   oneri
          sociali,  di  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di
          finanziamento  dei  patronati,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  10  ottobre  1989,  n.  237,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.  389,  cosi'
          recita: 
                «Art.  1.  (Retribuzione  imponibile,  accreditamento
          della  contribuzione  settimanale  e   limite   minimo   di
          retribuzione imponibile). - 1. La retribuzione da  assumere
          come base per il calcolo dei contributi di previdenza e  di
          assistenza sociale non puo'  essere  inferiore  all'importo
          delle  retribuzioni  stabilito   da   leggi,   regolamenti,
          contratti  collettivi,   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da
          accordi collettivi  o  contratti  individuali,  qualora  ne
          derivi una  retribuzione  di  importo  superiore  a  quello
          previsto dal contratto collettivo.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre  1986,  n.  917  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O..