Art. 3 Misura e durata dell'indennita' di discontinuita' 1. L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennita', detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell'indennita' di discontinuita' non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione. 2. La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennita'. 3. L'indennita' e' corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalita' telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse. 4. L'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennita' accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalita' e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5. L'indennita' di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Note all'art. 3: - L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1983, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, cosi' recita: «Art. 7. - 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.». - L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, cosi' recita: «Art. 1. (Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O..