Art. 4 
 
 
                      Contribuzione figurativa 
 
  1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla  retribuzione  di
cui  all'articolo  3,  comma  2,  entro  un  limite  di  retribuzione
giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3,
comma 3, secondo periodo. 
  2. Le giornate riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono
accreditate  figurativamente  nell'anno  precedente   a   quello   di
presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, fino a concorrenza del numero di  giornate  richieste  ai
fini   del   raggiungimento   del   requisito   dell'annualita'    di
contribuzione  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e comunque nei limiti dei periodi
non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1997,  n.  182,  recante  attuazione  della  delega
          conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di   regime
          pensionistico per i lavoratori  dello  spettacolo  iscritti
          all'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  giugno
          1997, n. 147, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo istituito presso  l'ENPALS).  -
          Omissis 
                2. Per i lavoratori di cui al comma  1  il  requisito
          dell'annualita' di contribuzione richiesto per  il  sorgere
          del diritto alle prestazioni si considera  soddisfatto  con
          riferimento a: 
                  a)  90  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del  medesimo
          comma 1; 
                  b) 260  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del  medesimo
          comma 1; 
                  c) 312  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del  medesimo
          comma 1. 
                Omissis»