Art. 6 Incumulabilita' con altre indennita' 1. L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennita' di maternita', malattia, infortunio e con tutte le indennita' di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non e' altresi' cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarieta' di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' citato nelle note all'articolo 5. - La legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.