Art. 6 
 
 
                Incumulabilita' con altre indennita' 
 
  1. L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile,  nell'anno  di
competenza  e  con  riferimento  alle  medesime  giornate,   con   le
indennita'  di  maternita',  malattia,  infortunio  e  con  tutte  le
indennita' di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura,  ivi
compresa la prestazione  NASpI  erogata  in  forma  anticipata  e  le
prestazioni integrative  di  durata  della  NASpI.  Non  e'  altresi'
cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto
di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e
straordinaria  anche  in  deroga,  le  prestazioni  di   assegno   di
integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e
dei Fondi di solidarieta' di cui al decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148. L'indennita' di discontinuita' non  e'  cumulabile  con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno  1984,
n. 222. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  e'
          citato nelle note all'articolo 5. 
              - La legge 12 giugno 1984, n. 222,  recante  «Revisione
          della  disciplina  della  invalidita'   pensionabile.»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.