Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. 2. Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed e' corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione degli altri requisiti e delle modalita' di cui agli articoli 2 e 3. 3. L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro per l'anno 2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 9. 4. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile con l'indennita' ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Note all'art. 8: - L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O, cosi' recita: «Art. 1 - Comma 352 - 352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.» - L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cosi' recita: «Art. 66. (Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo). - Omissis 7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una indennita' per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie; c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennita', almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. 9. La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennita'. 11. L'indennita' e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. 12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 13. L'indennita' e' corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla meta' delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennita' non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e' riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, e' dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 15. La prestazione e' incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria. 16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Omissis»