Art. 8 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori
di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con  riferimento  ai  requisiti
maturati dal richiedente nell'anno precedente. 
  2. Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo,
in via eccezionale, per le domande presentate entro  il  15  dicembre
2023, l'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di
giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo  nell'anno  civile  precedente  a  quello
della presentazione della domanda, detratte le  giornate  coperte  da
altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro  titolo,  ed
e' corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, ferma restando  l'applicazione  degli
altri requisiti e delle modalita' di cui agli articoli 2 e 3. 
  3. L'articolo 66, commi da 7 a  16,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, non si applica agli eventi di  cessazione  involontaria
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dal
primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026,
5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro  per  l'anno
2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2033,  si
provvede ai sensi dell'articolo 9. 
  4. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennita'  di
discontinuita'  non  e'  cumulabile  con  l'indennita'  ALAS  di  cui
all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106. 
 
          Note all'art. 8: 
              - L'articolo 1, comma  352,  della  legge  30  dicembre
          2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 2021, n. 310, S.O, cosi' recita: 
                «Art. 1 - Comma 352 -  352.  Al  fine  di  introdurre
          nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore
          dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 30  aprile  1997,  n.  182,  tenuto
          conto  del  carattere  strutturalmente  discontinuo   delle
          prestazioni  lavorative,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della cultura e' istituito un  fondo,  denominato
          «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una
          dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2022. Con  apposito  provvedimento  normativo,  nei  limiti
          delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il
          relativo limite di spesa, si  provvede  a  dare  attuazione
          all'intervento previsto.» 
              - L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge  25
          maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure  urgenti  connesse
          all'emergenza da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i
          giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  25   maggio   2021,   n.   123,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, cosi' recita: 
                «Art. 66. (Disposizioni urgenti in tema di previdenza
          e assistenza nel settore dello spettacolo). - Omissis 
                7. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  e'  riconosciuta
          una indennita' per i lavoratori autonomi  dello  spettacolo
          (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
          decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  182,  per   la
          disoccupazione  involontaria.   L'indennita'   e'   erogata
          dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 
                8. L'indennita' e' riconosciuta, previa  domanda,  ai
          lavoratori di cui al  comma  7  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o
          subordinato; 
                  b) non essere titolari di trattamento pensionistico
          diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie; 
                  c)   non   essere   beneficiari   di   reddito   di
          cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26; 
                  d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio
          dell'anno  solare  precedente  la  conclusione  dell'ultimo
          rapporto di lavoro  autonomo  alla  data  di  presentazione
          della domanda di indennita', almeno  quindici  giornate  di
          contribuzione  versata  o  accreditata  al  Fondo  pensione
          lavoratori dello spettacolo; 
                  e)  avere  un  reddito  relativo  all'anno   solare
          precedente alla presentazione della domanda non superiore a
          35.000 euro. 
                9. La domanda e' presentata dal  lavoratore  all'INPS
          in  via  telematica  entro  il  termine  di  decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di  lavoro
          autonomo. 
                10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b)  e  c),
          devono  essere  mantenuti  anche  durante  il  percepimento
          dell'indennita'. 
                11. L'indennita' e' rapportata al reddito  imponibile
          ai   fini   previdenziali   risultante    dai    versamenti
          contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori  dello
          spettacolo,  relativo  all'anno  in  cui  si  e'   concluso
          l'ultimo rapporto di  lavoro  autonomo  e  all'anno  solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazioni di essi. 
                12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile
          come determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o  inferiore  nel  2021  all'importo  di   1.227,55   euro,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. Nel caso in cui il reddito  medio  mensile  sia
          superiore al predetto importo l'indennita' e'  pari  al  75
          per cento del predetto importo incrementata  di  una  somma
          pari al 25 per cento della differenza tra il reddito  medio
          mensile e il predetto importo.  L'indennita'  non  puo'  in
          ogni caso superare l'importo massimo  mensile  di  1.335,40
          euro nel 2021,  annualmente  rivalutato  sulla  base  della
          variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le
          famiglie  degli  operai  e   degli   impiegati   intercorsa
          nell'anno precedente. 
                13. L'indennita' e' corrisposta  mensilmente  per  un
          numero di  giornate  pari  alla  meta'  delle  giornate  di
          contribuzione  versata  o  accreditata  al  Fondo  pensione
          lavoratori dello spettacolo  nel  periodo  che  va  dal  1°
          gennaio  dell'anno   solare   precedente   la   conclusione
          dell'ultimo rapporto di  lavoro  autonomo.  Ai  fini  della
          durata non sono computati i periodi contributivi che  hanno
          gia'  dato   luogo   ad   erogazione   della   prestazione.
          L'indennita' non puo'  in  ogni  caso  superare  la  durata
          massima di sei mesi. 
                14. Per i periodi  di  fruizione  dell'indennita'  e'
          riconosciuta  la  contribuzione  figurativa  rapportata  al
          reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un
          limite di retribuzione pari a 1,4 volte  l'importo  massimo
          mensile dell'indennita' per l'anno in  corso.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, e'
          dovuta un'aliquota contributiva pari al 2  per  cento,  che
          confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui
          all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
                15. La prestazione  e'  incompatibile  con  le  altre
          prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria. 
                16. L'indennita' di cui  ai  commi  da  7  a  15  non
          concorre alla formazione del reddito  ai  sensi  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                Omissis»