Art. 9 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le prestazioni per l'indennita'  di  discontinuita'  di  cui  al
presente decreto sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni
di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno  2024,  40,7
milioni di euro per l'anno 2025, 41,6  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro  per
l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro
per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031,  46,8  milioni
di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033. 
  2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui  al
comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministero della cultura  e  al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze.  Se  l'ammontare  complessivo  delle
risorse finanziarie  non  consente  di  soddisfare  il  numero  delle
domande  ammesse  all'indennita'  di  discontinuita',  l'INPS,  entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande
di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la  quota  dell'indennita'
da erogare,  riparametrata  in  misura  proporzionale  in  base  alla
dotazione finanziaria e all'ammontare  complessivo  delle  indennita'
liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa  di
cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dall'articolo  8,  comma  3,
nonche' alle minori entrate derivanti dall'articolo 7 valutate in 4,8
milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026,
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 3,1 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 3,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, 3,3 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2032,
per un importo complessivo di 90,6 milioni di euro per  l'anno  2023,
45,2 milioni per l'anno 2024, 51,1 milioni di euro per  l'anno  2025,
49,9 milioni di euro per l'anno 2026, 50,6 milioni di euro per l'anno
2027, 51,5 milioni di euro per l'anno 2028, 52,6 milioni di euro  per
l'anno 2029, 53,6 milioni di euro per l'anno 2030,  54,7  milioni  di
euro per l'anno 2031, 55,8 milioni di euro per  l'anno  2032  e  56,8
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2033  si  provvede:  a)
quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2024, 12,4 milioni  di  euro
per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026,  12,9  milioni
di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno  2028,  13,4
milioni di euro per l'anno 2029, 13,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 14 milioni di euro per l'anno 2031, 14,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033
mediante  le  complessive  maggiori  entrate  contributive  derivanti
dall'articolo 7; b) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026- 2028,  2,4  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2029-2031, 2,5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno  2032  mediante  le  maggiori  entrate  derivanti
dall'articolo 8, comma 2; c) quanto a 90,6 milioni di euro per l'anno
2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024,  35  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, 35,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 36,1 milioni di euro per l'anno 2028, 36,8 milioni di euro  per
l'anno 2029, 37,5 milioni di euro per l'anno 2030,  38,3  milioni  di
euro per l'anno 2031, 39 milioni di  euro  per  l'anno  2032  e  39,8
milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2033   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 352, della legge della legge 30 dicembre  2021,
n. 234; quanto a 29,6 milioni di euro per l'anno 2024, in termini  di
fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante   corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 9: 
              - L'articolo 1, comma  352,  della  legge  30  dicembre
          2021, n. 234, e' citato nelle note all'art. 8.