Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. Le prestazioni per l'indennita' di discontinuita' di cui al presente decreto sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennita' di discontinuita', l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la quota dell'indennita' da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennita' liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 8, comma 3, nonche' alle minori entrate derivanti dall'articolo 7 valutate in 4,8 milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 3,2 milioni di euro per l'anno 2031, 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, per un importo complessivo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 45,2 milioni per l'anno 2024, 51,1 milioni di euro per l'anno 2025, 49,9 milioni di euro per l'anno 2026, 50,6 milioni di euro per l'anno 2027, 51,5 milioni di euro per l'anno 2028, 52,6 milioni di euro per l'anno 2029, 53,6 milioni di euro per l'anno 2030, 54,7 milioni di euro per l'anno 2031, 55,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 56,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 si provvede: a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2024, 12,4 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,9 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2028, 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, 13,7 milioni di euro per l'anno 2030, 14 milioni di euro per l'anno 2031, 14,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante le complessive maggiori entrate contributive derivanti dall'articolo 7; b) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026- 2028, 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029-2031, 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 2; c) quanto a 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 35,5 milioni di euro per l'anno 2027, 36,1 milioni di euro per l'anno 2028, 36,8 milioni di euro per l'anno 2029, 37,5 milioni di euro per l'anno 2030, 38,3 milioni di euro per l'anno 2031, 39 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 29,6 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9: - L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' citato nelle note all'art. 8.