Art. 2 
 
Divieto di produzione e commercializzazione  di  alimenti  e  mangimi
  costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o  di
  tessuti derivanti da animali vertebrati 
  1. Sulla base del principio di precauzione di  cui  all'articolo  7
del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' vietato agli operatori del settore
alimentare e agli operatori del settore dei mangimi  impiegare  nella
preparazione di alimenti, bevande e mangimi,  vendere,  detenere  per
vendere,  importare,  produrre   per   esportare,   somministrare   o
distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere  ai  suddetti
fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a  partire  da
colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  28  gennaio   2002,   n.
          178/2002/CE, si veda nella nota all'art. 1.