Art. 4 
 
Autorita' per i controlli e modalita' di applicazione delle sanzioni 
 
  1. Il Ministero della salute, le regioni, le province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  le  aziende  sanitarie  locali,  il  Comando
carabinieri  per  la  tutela  della  salute,  attra  verso  i  Nuclei
antisofisticazione e sanita' dipendenti, il Comando unita' forestali,
ambientali  e  agroalimentari  dell'Arma  dei   carabinieri   (CUFA),
attraverso i Comandi  dipendenti,  il  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  (ICQRF)   del   Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste,  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza e l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nonche',  per  i
prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto  -
Guardia costiera, ognuno per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
svolgono i  controlli  sull'applicazione  della  presente  legge.  Le
autorita' di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva
competenza  con  il   supporto,   ove   necessario,   del   personale
specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per
la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali  in  possesso
di  specifiche  attribuzioni  in  tema  di  controlli  qualitativi  e
tecnico-biologici di natura sanitaria,  in  relazione  ai  potenziali
rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di
cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.  178/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. 
  2.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano  le  disposizioni
di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
689.  Non  e'  ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta   di   cui
all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. 
  3. Per le violazioni di cui agli articoli  2  e  3  della  presente
legge,  le  autorita'  competenti  a  ricevere  il  rapporto  di  cuI
all'articolo 17 della legge n.  689  del  1981  sono  quelle  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e  per
materia. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  28  gennaio   2002,   n.
          178/2002/CE, si veda nella nota all'art. 1. 
              Le  sezioni  I  e  II   del   Capo   I   (Le   sanzioni
          amministrative)  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          recante «Modifiche al  sistema  penale»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30  novembre  1981,  n.  329,  S.O.,
          recano    rispettivamente:    «Principi     generale»     e
          «Applicazione». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  16  e  17  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.» 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.» 
              - Il testo dell'articolo 2, commi 1 e  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,  recante  «Disposizioni
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/625   ai   sensi
          dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della  legge
          4  ottobre  2019,  n.  117»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60, e' il seguente: 
                «Art.  2  (Autorita'  competenti  e  altro  personale
          afferente alle autorita' competenti).  -  1.  Il  Ministero
          della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
          Bolzano, le Aziende  sanitarie  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,  sono   le   Autorita'   competenti
          designate, ai sensi  dell'articolo  4  del  Regolamento,  a
          pianificare,   programmare,    eseguire,    monitorare    e
          rendicontare i controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'
          ufficiali  nonche'  procedere  all'adozione  delle   azioni
          esecutive  previste  dagli   articoli   137   e   138   del
          Regolamento,  e  ad  accertare  e  contestare  le  relative
          sanzioni amministrative nei seguenti settori: 
                  a)  alimenti,  inclusi  i  nuovi  alimenti,  e   la
          sicurezza alimentare, in tutte le  fasi  della  produzione,
          della trasformazione  e  della  distribuzione  di  alimenti
          comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali  e
          il loro coinvolgimento  nel  mantenimento  dello  stato  di
          salute  fornite  sui   prodotti   alimentari,   anche   con
          riferimento ad alimenti  contenenti  allergeni  e  alimenti
          costituiti,  contenenti  o  derivati  da  OGM,  nonche'  la
          fabbricazione e l'uso di materiali e  oggetti  destinati  a
          venire a contatto con gli alimenti; 
                  b) mangimi e sicurezza  dei  mangimi  in  qualsiasi
          fase  della   produzione,   della   trasformazione,   della
          distribuzione e dell'uso, anche con riferimento  a  mangimi
          costituiti, contenenti o derivati da OGM; 
                  c) salute animale; 
                  d) sottoprodotti  di  origine  animale  e  prodotti
          derivati ai fini della prevenzione  e  della  riduzione  al
          minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali; 
                  e) benessere degli animali; 
                  f) prescrizioni per  l'immissione  in  commercio  e
          l'uso di prodotti fitosanitari,  dell'utilizzo  sostenibile
          dei   pesticidi,   ad   eccezione   dell'attrezzatura   per
          l'applicazione dei pesticidi. 
              2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto  di
          quanto  previsto  dall'articolo  5  del   Regolamento.   In
          particolare, il Ministero  della  salute,  le  regioni,  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le   Aziende
          sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i
          profili professionali  del  personale,  anche  in  modo  da
          favorirne l'interscambio. 
              3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo  4
          del Regolamento nei seguenti settori: 
                a)  alimenti,  relativamente  alle  norme   volte   a
          garantire pratiche  commerciali  leali  e  a  tutelare  gli
          interessi e l'informazione  dei  consumatori,  comprese  le
          norme di etichettatura, per  i  profili  privi  di  impatto
          sulla  sicurezza  degli  alimenti,  e   per   i   controlli
          effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
          1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013; 
                b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare
          gli   aspetti   qualitativi   e   merceologici,    compresa
          l'etichettatura, per  i  profili  privi  di  impatto  sulla
          sicurezza  dei  mangimi,  ma  che  possono  incidere  sulla
          correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali; 
                c) misure di protezione contro gli  organismi  nocivi
          per le piante; 
                d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti
          biologici; 
                e)  uso  ed  etichettatura  delle  denominazioni   di
          origine protette, delle indicazioni geografiche protette  e
          delle specialita' tradizionali garantite. 
              4. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali e' organo  di  collegamento  per  lo  scambio  di
          comunicazioni  tra  le  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri,  ai  sensi  degli  articoli  da  102  a   107   del
          Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel
          comma 2. 
              5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica,  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 3,  lettere  b)  e  d)  della
          legge  4  ottobre  2019,  n.   117,   per   coordinare   la
          collaborazione e i contatti con la  Commissione  europea  e
          gli altri Stati membri in relazione ai controlli  ufficiali
          e alle altre attivita' ufficiali  nei  settori  di  cui  al
          comma 1. 
              6.  Il  Ministero  della   salute,   e'   l'organo   di
          collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma  3,  lettera
          c) della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,  responsabile  di
          agevolare lo scambio  di  comunicazioni  tra  le  Autorita'
          competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
          attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1. 
              7. Con riferimento  al  settore  di  cui  al  comma  1,
          lettere c) ed e),  il  Ministero  della  salute,  ai  sensi
          dell'articolo 4, punto 55) del regolamento  (UE)  2016/429,
          e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione  e
          del coordinamento dei controlli  ufficiali  e  delle  altre
          attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle
          malattie animali trasmissibili. 
              8. Con riferimento ai settori di cui  al  comma  1,  il
          Ministero  della  difesa  e'  Autorita'  competente  per  i
          controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  di  controllo
          ufficiale condotte  nelle  strutture  delle  Forze  armate,
          comprese quelle connesse  alle  attivita'  dei  contingenti
          impiegati  nelle   missioni   internazionali.   Esso   puo'
          procedere anche  a  effettuare  controlli  ufficiali  negli
          stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari  che
          forniscono merce per le Forze Armate, previo  coordinamento
          con   l'Azienda   sanitaria   locale    competente    sullo
          stabilimento  oggetto  di   controllo,   la   quale   sara'
          destinataria anche dell'esito di  tali  controlli.  Restano
          ferme  le  competenze  e  le  attribuzioni   del   servizio
          sanitario  del  Corpo  della  Guardia  di   finanza,   come
          stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
          2001,  n.  69,  nelle  strutture  che  si   trovano   nella
          disponibilita' del medesimo corpo. 
              9. Nei settori di cui al comma 1,  il  Ministero  della
          salute,  nel  rispetto  del  riparto  costituzionale  delle
          competenze legislative dello Stato, delle Regioni  e  delle
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  garantisce  il
          coordinamento, l'uniformita',  l'efficacia  e  l'efficienza
          dei controlli ufficiali e delle altre  attivita'  ufficiali
          tra tutte le Autorita' competenti sul territorio  nazionale
          attraverso  l'adozione  di  piani  nazionali  di  controllo
          pianificati secondo i principi del presente decreto  e  del
          Regolamento. 
              10. Il Ministero della salute, in qualita' di Autorita'
          competente, puo' avvalersi del Comando carabinieri  per  la
          tutela della salute, garantendone  il  coordinamento  delle
          attivita' di accertamento con  le  attivita'  di  controllo
          svolte dalle altre Autorita'  territorialmente  competenti.
          Il personale afferente al Comando dei  carabinieri  per  la
          tutela della salute, nel caso rilevi  la  presenza  di  non
          conformita' nei settori di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, informa l'Autorita' competente dei  provvedimenti
          adottati. 
              11. Al personale delle Autorita' competenti di  cui  al
          comma 1,  addetto  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita'  ufficiali,  e'  attribuita   la   qualifica   di
          Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria  nei  limiti  del
          servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
          conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
          ufficiale e puo' in  ogni  caso  richiedere,  ove  occorra,
          l'assistenza della forza pubblica. 
              12. Il personale e le forze  di  polizia  afferenti  ad
          altre Istituzioni che, nell'ambito  dello  svolgimento  dei
          controlli condotti per la propria attivita'  istituzionale,
          sospettino la presenza di non conformita'  nei  settori  di
          cui al comma  1,  ne  danno  tempestiva  segnalazione  alle
          Autorita' competenti. 
              13.  L'autorita'  giudiziaria   che,   nell'ambito   di
          indagini investigative o  programmi  di  repressione  degli
          illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
          minaccia  alla  salute  pubblica,  informa   le   autorita'
          competenti al fine di contenere il rischio.»