Art. 6 
 
Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalita' di aggiornamento  delle
                              sanzioni 
 
  1. Per quanto non previsto dalla pre-sente legge  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. L'entita'  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dalla presente legge e' aggiornata ogni due anni,  sulla  base  delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita',  rilevato  dall'Istituto   nazionale   di   statistica
(ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri della  salute  e  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda la nota
          all'art. 2.