(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133 
 
    All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
    «Art. 01 (Disposizioni in  materia  di  ingresso  nel  territorio
dello Stato). - 1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo  le  parole:  "dall'articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale"  sono  inserite  le
seguenti: ", per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui  al
secondo  comma,  secondo  periodo,  e   agli   articoli   583-bis   e
583-quinquies del codice penale,"». 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 1), le parole: «e 16, del» sono sostituite  dalle
seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite  dalle
seguenti: «n. 159»; 
          al numero 3), le parole: «Nei  confronti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10. Nei confronti» e le  parole:  «e  si  applicano»
sono sostituite dalle seguenti: «; si applicano»; 
        alla lettera b), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle
seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite  dalle
seguenti: «n. 159»; 
        alla lettera c): 
          al numero 1), le parole: «, e' aggiunto infine il  seguente
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in  fine,  i
seguenti periodi», le parole: «Titolo VIII del  codice  penale»  sono
sostituite dalle seguenti: «titolo VIII del libro  primo  del  codice
penale» e dopo le parole: «quinto e sesto periodo» sono  inserite  le
seguenti: «del presente comma»; 
          al numero 2), le parole: «e all'articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del presente articolo e all'articolo» e  le  parole:
«primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo,»; 
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: "puo'  ordinare"
sono sostituite dalla seguente: "ordina"»; 
        al comma 2, le parole: «Al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, di "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18  giugno  2009,
n. 69, recante  delega  al  governo  per  il  riordino  del  processo
amministrativo", all'articolo 119, comma  1,  lettera  m-sexies),  le
parole» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 119,  comma  1,
lettera m-sexies), del codice del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  le
parole:» e dopo le parole: «dalle seguenti» e' inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «:»; 
        al comma 3, le parole: «primo periodo.» sono sostituite dalle
seguenti: «primo periodo»; 
        al comma 4:  alla  lettera  a),  le  parole:  «dei  cittadini
stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «degli stranieri»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole:  "entro  trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni  dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni"»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo  20,  dopo  il  comma  3  sono  inseriti  i
seguenti: 
        "3-bis. Il giudice,  nel  pronunciare  nei  confronti  di  un
cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea  una  sentenza
di condanna o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  un  reato  non
colposo, quando ritiene di dover irrogare la  pena  della  reclusione
entro il limite di  tre  anni  e  non  ricorrono  le  condizioni  per
ordinare  la   sospensione   condizionale   della   pena   ai   sensi
dell'articolo  163  del  codice  penale,  nel  rispetto  dei  criteri
indicati ai commi 4 e 5 del presente  articolo,  puo'  sostituire  la
pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con
divieto  di  reingresso  nel  territorio  nazionale  per  un  periodo
corrispondente al doppio della pena irrogata. 
        3-ter. Nel caso di cui al comma  3-bis,  l'allontanamento  e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se  la  sentenza  non  e'
definitiva. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  13,  comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286"; 
          b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "commi 11 e 12"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 11 e 12". 
        4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1°
settembre 2011,  n.  150,  le  parole:  "entro  trenta  giorni  dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro venti  giorni  dalla  notificazione
del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«All'atto del collocamento fuori ruolo e'  reso  indisponibile  nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta  la
durata del collocamento stesso, un numero di  posti  equivalente  dal
punto di vista finanziario»; 
      al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:   «per   il   posto
rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti:  «,  per  il  posto,
rispettivamente,»; 
      al comma 4, al primo periodo, la parola: «annua»  e'  soppressa
e, al secondo periodo, dopo le parole: «dall'anno 2024»  e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,». 
    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.
25, e  al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 29-bis,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
          "1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda
reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un  provvedimento
di  allontanamento  dello   straniero   dal   territorio   nazionale,
convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi  degli  articoli  13,
comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286, il questore, sulla  base  del  parere  del  presidente  della
Commissione territoriale del luogo in cui e'  in  corso  il  predetto
allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare  della
domanda e  ne  dichiara  l'inammissibilita',  senza  pregiudizio  per
l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono
nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della  protezione
internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b),  fermi
restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi  elementi
rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione  internazionale
o del divieto di espulsione ai sensi del  predetto  articolo  19,  la
Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame"; 
        b) all'articolo 35, comma 2-bis, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui
all'articolo 28-bis, ad esclusione  del  caso  di  cui  al  comma  1,
lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del  caso  di
cui al comma 1, lettera e), ne  da'  comunicazione  alle  Commissioni
territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice  ai  fini
di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo"; 
        c) all'articolo 35-bis: 
          1) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
          "17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a  spese
dello Stato e l'impugnazione ha ad  oggetto  una  decisione  adottata
dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29,  29-bis  e
32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente
il ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2,  del
medesimo testo unico.  Se  non  ritiene  le  pretese  del  ricorrente
manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui  al
comma 13, primo periodo, del presente articolo"; 
          2) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
        "17-bis. Quando il ricorrente  e'  ammesso  al  patrocinio  a
spese dello Stato e  il  giudice  rigetta  l'istanza  di  sospensione
dell'efficacia esecutiva della decisione adottata  dalla  Commissione
territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera  b-bis),
dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio  a  spese
dello Stato. Nello stesso modo  procede  quando  e'  stata  rigettata
l'istanza di sospensione  dell'efficacia  esecutiva  della  decisione
adottata   dalla   Commissione   territoriale   e   perviene,   prima
dell'adozione del  decreto  decisorio  di  cui  al  comma  13,  primo
periodo,  del  presente  articolo,  la  comunicazione   dell'avvenuta
espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis". 
          2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, le parole: "al difensore non e' liquidato  alcun
compenso" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  difensore  non  ha
diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione
ne da' atto nel provvedimento decisorio"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso 3-bis, la  parola:  «presenta»  e'
sostituita dalla seguente: «presenti»; 
        alla lettera b), le parole:  «al  comma  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 2, al primo periodo» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, al secondo periodo, le parole: "la Commissione
territoriale dichiara l'estinzione del procedimento" sono  sostituite
dalle seguenti: "il procedimento e' estinto" e, al terzo periodo,  le
parole:  "successivamente  alla  dichiarazione  di  estinzione"  sono
sostituite dalle seguenti: "successivamente all'estinzione"»; 
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis e' abrogato»; 
        alla  rubrica,  dopo  le  parole:  «di  presentazione»   sono
inserite le seguenti: «e di manifesta infondatezza». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) all'articolo 19: 
        1) al comma 1: 
          1.1) al primo periodo, la parola:  "trenta"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque"; 
          1.2) al secondo periodo, dopo le  parole:  "e'  situata  la
struttura," sono inserite  le  seguenti:  "secondo  le  esigenze  del
territorio medesimo, tenuto  conto  dell'entita'  degli  arrivi  alla
frontiera ovvero dei rintracci," e le parole: "anche  in  convenzione
con gli enti locali" sono soppresse; 
          1.3) al terzo periodo,  le  parole:  "in  coerenza  con  la
normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti:  "in  attuazione
della vigente normativa"; 
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. A conclusione della fase  di  prima  accoglienza  nelle
strutture governative di cui al comma 1, i  minori  non  accompagnati
sono inseriti nel Sistema  di  accoglienza  e  integrazione,  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria
di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema e' commisurata  alle
effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui
ai commi 1 e 3-bis ed e' comunque stabilita nei limiti delle  risorse
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del  1989,  da
riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21,  comma
1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A  tal  fine  gli  enti
locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale  per  le
politiche e i servizi dell'asilo  prevedono  specifici  programmi  di
accoglienza riservati ai minori non accompagnati"; 
        3) al comma 3, primo periodo, le parole: "commi 1 e  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3-bis"; 
        4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
          "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati  di
minori non  accompagnati,  qualora  l'accoglienza  non  possa  essere
assicurata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo,  e'
disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo  11,  l'attivazione  di
strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori  non
accompagnati,  con  una  capienza  massima  di  cinquanta  posti  per
ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono
essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri
a valere anche sul  fondo  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la
realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di
cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di  capienza
stabilito dalla medesima disposizione, nella misura  massima  del  50
per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso  i
servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee  non  puo'  essere
disposta nei confronti del minore di  eta'  inferiore  a  quattordici
anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In  caso  di
momentanea indisponibilita' delle strutture ricettive  temporanee  di
cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza
del minore di eta'  non  inferiore  a  sedici  anni  in  una  sezione
dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli  9  e  11,
per un periodo comunque non superiore a novanta  giorni,  prorogabile
al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei  limiti  delle
risorse disponibili a  legislazione  vigente  allo  scopo  destinate.
Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture  di  cui
al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia,
a cura del gestore della struttura, al comune  in  cui  si  trova  la
struttura  stessa,  per  il   coordinamento   con   i   servizi   del
territorio"»; 
        alla lettera b), numero 3): 
          al capoverso 6-bis, le  parole:  «dall'Accordo  sancito  in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2,  lettera
c) del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante  il
Protocollo multidisciplinare  per  la  determinazione  dell'eta'  dei
minori stranieri non accompagnati,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'eta' dei
minori stranieri non accompagnati, adottato con  accordo  sancito  in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2,  lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»; 
          al capoverso 6-ter: 
          al primo periodo, le parole: «presso il  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le  famiglie»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il tribunale per i minorenni,»; 
          al terzo periodo, le parole: «presso il  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le  famiglie»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»; 
          al quinto periodo, le parole: «tribunale per la persona, la
famiglia ed i minorenni» sono sostituite dalle  seguenti:  «tribunale
per  i  minorenni»  e  la  parola:  «notifica»  e'  sostituita  dalla
seguente: «notificazione». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  dopo  le  parole:  «All'articolo  32  del»  sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; 
        al capoverso 1-bis.1, secondo periodo, le  parole:  «periodo,
consegue» sono sostituite dalle seguenti: «periodo consegue». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), la parola: «prefettura» e' sostituita  dalle
seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo»; 
        alla  lettera  b),  le  parole:  «le  parole  "in  stato   di
gravidanza" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «dopo  le
parole: "le donne" sono inserite le seguenti: ",  con  priorita'  per
quelle"»; 
        la lettera c) e' soppressa; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del  decreto
legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  le  parole:  "in  stato  di
gravidanza" sono soppresse». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, dopo le parole: «n. 142» e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,»  e  le  parole:  «decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al  transito  di
migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con  altri
Stati europei»; 
      al comma 2, le parole: «al comma 1, e'» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1 e'» e dopo le  parole:  «all'articolo  50  del»
sono inserite le seguenti: «codice dei  contratti  pubblici,  di  cui
al»; 
      al comma 3, dopo le parole: «nelle strutture di cui al comma 1»
sono inserite le seguenti: «e delle presenze di migranti in  transito
riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera»; 
      al comma 4, le parole: «pari  a  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di euro» e le parole: «e a  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di euro». 
    Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 9-bis (Accesso alla carriera dei  funzionari  tecnici  di
Polizia). - 1. All'articolo 31, comma 1, del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334, le parole: "trenta anni" sono sostituite  dalle
seguenti: "trentadue anni". 
      2. Al fine di dare immediata attuazione  alla  disposizione  di
cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, ferme restando le deroghe di  cui  al  predetto  regolamento,  i
bandi  dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  alla   qualifica   di
funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di
eta' non superiore a trentadue anni. 
      Art. 9-ter (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle
capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi). -  1.
Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e
un'opportuna flessibilita' organizzativa per far fronte  al  costante
coinvolgimento  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera nelle attivita' connesse al fenomeno migratorio e in ragione
dei maggiori impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio,
all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 e' aggiunto
il seguente: 
        "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano
nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028". 
      2. Per i fini di cui al comma  1  e'  autorizzato,  per  l'anno
2024,  l'arruolamento  di  un  contingente  aggiuntivo  fino  a   200
volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni
2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100  volontari
in ferma prefissata triennale, nei limiti  della  dotazione  organica
definita dall'articolo 815 del codice di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del
medesimo codice». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, alinea, le parole: «all'articolo 16, della legge 1°
aprile 1981. n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze  di
sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni  connessi
all'eccezionale  afflusso  migratorio,  le  risorse  destinate   alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro  straordinario  svolte  dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga  al
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  dopo  le  parole:  «afflusso  migratorio»   sono
inserite le seguenti: «e  all'accresciuta  necessita'  di  presidiare
obiettivi sensibili, tenuto conto altresi' della crisi mediorientale»
e le parole: «di potenziamento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
per il potenziamento»; 
        alla lettera a), le parole: «3.750  migliaia  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «3,75 milioni di euro», le  parole:  «alla
criminalita' organizzata  e  al  terrorismo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della criminalita' organizzata  e  del  terrorismo»  e  le
parole: «per il settore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  i
settori»; 
        alla lettera b), le parole: «1.250  migliaia  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1,25 milioni di euro» e le  parole:  «per
l'acquisto e il potenziamento del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco  nel  settore  dei  dispositivi  di   protezione   individuale,
dell'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti:  «,  in
favore del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  per  interventi  di
acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione
individuale e dell'innovazione tecnologica»; 
      al comma 2,  le  parole:  «allo  scopo  utilizzando  l'apposito
accantonamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Il comma 6  dell'articolo  13  del  decreto-legge  13
giugno 2023, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
agosto 2023, n. 103, e' abrogato»; 
      al comma 3, le parole:  «nel  settore»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nei  settori»  e  le  parole:  «e  di  innovazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»; 
      al comma 4, le parole: «2024, e 2025, si provvede quanto»  sono
sostituite dalle seguenti: «2024 e 2025,  si  provvede,  quanto»,  le
parole:  «dei  fondi  speciali  di  parte  corrente  iscritti»   sono
sostituite dalle seguenti: «del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto», dopo le  parole:  «del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:  «per  l'anno
2023», le parole: «e quanto a 5 milioni euro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e, quanto a 5 milioni di euro» e  le  parole:  «dei  fondi
speciali di conto capitale iscritti» sono sostituite dalle  seguenti:
«del fondo speciale di conto capitale iscritto»; 
      al comma 5, le parole:  «nel  settore»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nei  settori»  e  le  parole:  «e  di  innovazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»; 
      al comma 6, le parole: «dei fondi speciali  di  parte  corrente
iscritti» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  fondo  speciale  di
parte  corrente  iscritto»  e  dopo   le   parole:   «del   Ministero
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno
2023».