Art. 11 Corrispondenti nazionali dell'Eurojust 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresi', il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo. 3. Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria. 4. Ai fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l'Eurojust si applicano i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4.