Art. 11 
 
               Corrispondenti nazionali dell'Eurojust 
 
  1. Il procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione,  il
procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  i  procuratori
generali presso le corti di appello e i procuratori della  Repubblica
presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito
dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust. 
  2. Il procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  designa,
altresi', il corrispondente nazionale per l'Eurojust  in  materia  di
terrorismo. 
  3. Il Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del
Ministero della giustizia designa  un  corrispondente  nazionale  per
l'Eurojust  nell'ambito  della  Direzione   generale   degli   affari
internazionali e della cooperazione giudiziaria. 
  4. Ai fini della  designazione  dei  corrispondenti  nazionali  per
l'Eurojust si applicano i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4.