Art. 12 
 
                 Sistema di coordinamento nazionale 
                     dell'Eurojust per l'Italia 
 
  1. E' istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust
per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali  e  i
punti di contatto di cui all'articolo  20  del  regolamento,  con  la
finalita' di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto. 
  2.  Il  corrispondente  nazionale   dell'Eurojust   designato   dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione e' il responsabile
del funzionamento del  Sistema  di  coordinamento  e  ne  convoca  le
riunioni con cadenza almeno annuale. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti  di
contatto di cui all'articolo 20 del regolamento,  sentito  il  membro
nazionale presso l'Eurojust, elaborano  le  linee-guida  operative  e
programmano le altre iniziative volte a  garantire  l'effettivita'  e
l'efficacia dell'attivita'  di  coordinamento.  Le  linee-guida  sono
aggiornate con cadenza almeno biennale.