Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni degli articoli 3 e 6 si applicano alle procedure
di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il
Ministro della giustizia, il Consiglio superiore  della  magistratura
provvede alla conferma dell'incarico dei magistrati  gia'  distaccati
presso l'Eurojust,  salvo  che  risultino  venuti  meno  i  requisiti
necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli  3
e 6. Quando l'incarico e' confermato, il  Consiglio  superiore  della
magistratura dispone il ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati  e
conferisce  ai  medesimi  le   funzioni   requirenti.   La   conferma
dell'incarico non ne modifica il termine di scadenza.  Si  applicano,
in caso di mancata conferma, le disposizioni dell'articolo  5,  comma
2. 
  3. Ai fini di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, non si  tiene  conto  del  conferimento  delle
funzioni  requirenti  disposto  ai  sensi  del  comma  2  quando   il
magistrato  distaccato   presso   l'Eurojust,   prima   di   assumere
l'incarico, esercitava funzioni giudicanti. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si  riporta  l'articolo  13,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  25
          luglio 2005, n. 150): 
                «Art. 13 (Attribuzione  delle  funzioni  e  passaggio
          dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
          - 1. - 2. (Omissis) 
                3. Il passaggio da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
          requirenti, e  viceversa,  non  e'  consentito  all'interno
          dello stesso distretto, ne' all'interno di altri  distretti
          della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
          distretto  di  corte  di  appello  determinato   ai   sensi
          dell'articolo  11  del  codice  di  procedura   penale   in
          relazione al  distretto  nel  quale  il  magistrato  presta
          servizio all'atto del mutamento di funzioni.  Il  passaggio
          di  cui   al   presente   comma   puo'   essere   richiesto
          dall'interessato, per  non  piu'  di  una  volta  nell'arco
          dell'intera carriera, entro il  termine  di  sei  anni  dal
          maturare  per  la  prima  volta  della  legittimazione   al
          tramutamento previsto  dall'articolo  194  dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo e'
          consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni
          giudicanti alle funzioni requirenti,  quando  l'interessato
          non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonche' il
          passaggio   dalle   funzioni   requirenti   alle   funzioni
          giudicanti civili o del lavoro in  un  ufficio  giudiziario
          diviso in sezioni,  ove  vi  siano  posti  vacanti  in  una
          sezione che  tratti  esclusivamente  affari  civili  o  del
          lavoro. In quest'ultimo caso, il  magistrato  non  puo'  in
          alcun  modo  essere  destinato,  neppure  in  qualita'   di
          sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o  miste,
          anche in occasione di  successivi  trasferimenti.  In  ogni
          caso,  il  passaggio  puo'  essere  disposto  solo   previa
          partecipazione ad un corso di qualificazione  professionale
          e  subordinatamente  a  un  giudizio  di   idoneita'   allo
          svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal  Consiglio
          superiore della magistratura previo  parere  del  consiglio
          giudiziario. Per tale giudizio di  idoneita'  il  consiglio
          giudiziario deve acquisire le osservazioni  del  presidente
          della corte di appello o del procuratore generale presso la
          medesima  corte  a  seconda  che  il  magistrato   eserciti
          funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
          di appello o  il  procuratore  generale  presso  la  stessa
          corte, oltre agli elementi forniti dal  capo  dell'ufficio,
          possono acquisire anche le osservazioni del presidente  del
          consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare  gli
          elementi di fatto sulla base dei quali  hanno  espresso  la
          valutazione di idoneita'. Per il passaggio  dalle  funzioni
          giudicanti di  legittimita'  alle  funzioni  requirenti  di
          legittimita', e viceversa, le  disposizioni  del  quinto  e
          sesto  periodo  si  applicano  sostituendo   al   consiglio
          giudiziario  il  Consiglio   direttivo   della   Corte   di
          cassazione, nonche' sostituendo al presidente  della  corte
          d'appello e al procuratore  generale  presso  la  medesima,
          rispettivamente,  il  primo  presidente  della   Corte   di
          cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 
                4. - 7. (Omissis).».