Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
agli articoli 2, 4, 6 e 7, del presente  decreto,  valutati  in  euro
772.229 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto ad euro  458.697  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse    rinvenienti
dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14; 
    b) quanto ad euro  273.862  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all' articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127; 
    c) quanto ad  euro  39.670  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento  della
normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234. 
  2.  Fatto  salvo  quanto   previsto   al   comma   precedente,   le
amministrazioni   interessate   provvedono    all'attuazione    delle
disposizioni di cui al presente  decreto  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 novembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'articolo 11,  comma  3,  della  legge  4
          agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          normativi  dell'Unione  europea  -  legge  di   delegazione
          europea 2021): 
                «Art. 11 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)2018/1727,   che
          istituisce   l'Agenzia   dell'Unione   europea    per    la
          cooperazione   giudiziaria   penale   (Eurojust)   e    che
          sostituisce  e  abroga  la   decisione   2002/187/GAI   del
          Consiglio). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di  273.862  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
          corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della
          normativa europea, di cui all'articolo 41-bis  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta l'articolo 41-bis della legge 24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».