Art. 2 Struttura operativa italiana presso l'Eurojust 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust. 2. Compongono altresi' la struttura operativa l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa e' presso la sede dell'Eurojust.