Art. 2 
 
           Struttura operativa italiana presso l'Eurojust 
 
  1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del
membro nazionale e l'assistente del membro  nazionale  compongono  la
struttura operativa italiana presso l'Eurojust. 
  2. Compongono altresi' la  struttura  operativa  l'aggiunto  e  gli
assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7. 
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 7,  comma  2,  il  luogo  di
lavoro dei componenti della struttura operativa  e'  presso  la  sede
dell'Eurojust.