Art. 3 Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e l'aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto. 2. Possono assumere l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa. 3. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 4. Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l'esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalita' di competenza dell'Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonche' in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea. 5. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilita' presentate dai candidati a ricoprire l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione. 6. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilita', il Consiglio superiore della magistratura formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, puo' formulare osservazioni o valutazioni comparative. 7. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del membro nazionale con delibera motivata. Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne e' disposto il ricollocamento in ruolo. 8. Il Ministro della giustizia comunica l'avvenuta nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): «Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma e' di tre anni.».