Art. 3 
 
            Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust 
                e dell'aggiunto del membro nazionale 
 
  1. Il membro nazionale distaccato presso  l'Eurojust  e  l'aggiunto
del membro nazionale sono  nominati  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto. 
  2. Possono  assumere  l'incarico  di  membro  nazionale  distaccato
presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con
almeno venti anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori
dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa. 
  3. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194  del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  4. Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della  magistratura
valuta prioritariamente l'esperienza professionale dei candidati  nei
procedimenti aventi ad oggetto le  forme  gravi  di  criminalita'  di
competenza dell'Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi  1  e  3,
del regolamento,  nonche'  in  materia  di  cooperazione  giudiziaria
penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che  delle  competenze
linguistiche dei candidati,  si  tiene  conto  delle  conoscenze  del
quadro normativo ed istituzionale  europeo  e  di  diritto  penale  e
processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea. 
  5. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al  Ministro
della giustizia le dichiarazioni  di  disponibilita'  presentate  dai
candidati a  ricoprire  l'incarico  di  membro  nazionale  distaccato
presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale  e  la  relativa
documentazione. 
  6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle dichiarazioni  di  disponibilita',  il  Consiglio
superiore della magistratura formula una proposta motivata di  nomina
e la trasmette al Ministro della giustizia  che,  nei  trenta  giorni
successivi, puo' formulare osservazioni o valutazioni comparative. 
  7. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o
delle  valutazioni  comparative  del  Ministro  della  giustizia   o,
comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse,
il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro  nazionale
distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del  membro  nazionale  con
delibera motivata. Con la medesima  delibera,  ove  necessario,  sono
conferite al magistrato nominato  le  funzioni  requirenti  e  ne  e'
disposto il ricollocamento in ruolo. 
  8. Il  Ministro  della  giustizia  comunica  l'avvenuta  nomina  al
collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  l'articolo  194  del  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
                «Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il  magistrato
          destinato,  per  trasferimento  o   per   conferimento   di
          funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad  altre
          sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle
          di  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione  e   di
          procuratore generale presso la Corte di  cassazione,  prima
          di quattro anni dal giorno  in  cui  ha  assunto  effettivo
          possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi  di
          salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. 
                Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la
          sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma
          e' di tre anni.».