Art. 4 
 
             Trattamento economico del membro nazionale 
       presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale 
 
  1. I magistrati ai quali sono attribuiti gli  incarichi  di  membro
nazionale distaccato presso  l'Eurojust  e  di  aggiunto  del  membro
nazionale mantengono il proprio  trattamento  economico  complessivo.
Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi  il
trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173  e  178  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  nella
misura  spettante  per  il  posto   di   primo   consigliere   presso
l'Ambasciata d'Italia all'Aja. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art.  13  (Limite  al  trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
                2. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  471,  dopo  le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                  b) al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione  e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                  c) al comma 473, le parole "fatti salvi i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
                3.  Le  regioni  provvedono  ad  adeguare  i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
                4.  Ai  fini  dei   trattamenti   previdenziali,   le
          riduzioni   dei   trattamenti    retributivi    conseguenti
          all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo   operano   con   riferimento   alle    anzianita'
          contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014 
                5.   La   Banca   d'Italia,   nella   sua   autonomia
          organizzativa e finanziaria, adegua il proprio  ordinamento
          ai principi di cui al presente articolo. 
                5-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto   economico   consolidato   individuate   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, pubblicano nel proprio sito internet i  dati  completi
          relativi ai compensi percepiti da  ciascun  componente  del
          consiglio di amministrazione in qualita' di  componente  di
          organi  di  societa'  ovvero   di   fondi   controllati   o
          partecipati dalle amministrazioni stesse.». 
              - Si riportano gli articoli 170, 171,  173  e  178  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
                «Art. 170 (Assegni  e  indennita').  -  Il  personale
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri,   oltre   allo
          stipendio e agli assegni di carattere fisso e  continuativo
          previsti per l'interno, compresa l'eventuale  indennita'  o
          retribuzione di  posizione  nella  misura  minima  prevista
          dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
          sia  diversamente  disposto,  percepisce,  quando   e'   in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
          consolari di  prima  categoria,  l'indennita'  di  servizio
          all'estero, stabilita per il posto di organico che  occupa,
          nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
          alle disposizioni del presente decreto. 
                Nessun'altra  indennita'  ordinaria  e  straordinaria
          puo' essere concessa,  a  qualsiasi  titolo,  al  personale
          suddetto in relazione al servizio  prestato  all'estero  in
          aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. 
                Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
                Ai fini delle disposizioni della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'articolo 7 comma 3,  della  legge  31  luglio
          1975, n. 364. 
                Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
          un periodo che, anche per effetto  di  eventuali  proroghe,
          non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
          ha titolo al trattamento economico  di  cui  alla  presente
          parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli  173,
          175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche'  al  primo
          comma dell'articolo 200. 
                Le disposizioni di cui agli articoli 175,  176,  178,
          179, 181 e al titolo II della parte terza  si  interpretano
          nel senso che non si applicano al personale assegnato o  in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede  in
          Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
          delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere  dal
          loro   effettivo   trasferimento   presso   la    residenza
          demaniale.» 
                «Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero).  -  1.
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico consolare. 
                2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
                  a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
          A; 
                  b) dalle maggiorazioni relative ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita la commissione di cui  all'articolo  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
                3. I coefficienti di sede sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
                  a)  del  costo  della  vita,   desunto   dai   dati
          statistici elaborati  dalle  Nazioni  Unite  e  dall'Unione
          europea, con particolare riferimento al costo dei  servizi.
          Il  Ministero  puo'  a  tal  fine  avvalersi   di   agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
                  b) degli oneri connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
                  c) del corso dei cambi. 
                4. Ai fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
                5. Nelle sedi in cui esistono comprovate  difficolta'
          di  copertura  o  situazioni  di  rischio  e  disagio,   da
          valutarsi  in  base  alle  condizioni  di  sicurezza,  alle
          condizioni sanitarie ed alle strutture  medico-ospedaliere,
          alle condizioni climatiche e di inquinamento, al  grado  di
          isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali  tra
          cui anche la notevole distanza geografica  dall'Italia,  il
          personale    percepisce    una    apposita    maggiorazione
          dell'indennita' di servizio  prevista  dal  comma  1.  Tale
          maggiorazione viene determinata con  decreto  del  Ministro
          degli affari esteri, di intesa con il Ministro del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica,  sentita  la
          commissione  permanente  di  finanziamento,  tenendo  conto
          delle classificazioni delle sedi estere in base al  disagio
          adottate dalla Commissione dell'Unione  europea.  Essa  non
          puo'  in   alcun   caso   superare   il   120   per   cento
          dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno
          biennale. 
                6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a
          qualsiasi titolo  l'abitazione,  l'indennita'  di  servizio
          all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del
          12 per cento. 
                7. Le indennita' base  di  cui  al  comma  2  possono
          essere periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro
          degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica,  per  tener
          conto  della  variazione  percentuale  del   valore   medio
          dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT.  La  variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189.» 
                «Art. 173 (Aumenti per situazioni di famiglia). -  1.
          In  relazione  agli  oneri  derivanti  dal   servizio   del
          dipendente  all'estero  e'  attribuita  al   medesimo,   se
          coniugato, un aumento di un ottavo della sua indennita'  di
          servizio  qualora  il  coniuge   non   eserciti   attivita'
          lavorativa  retribuita,  ovvero  non  goda  di  redditi  di
          impresa o da lavoro autonomo in misura superiore  a  quella
          stabilita dalle disposizioni vigenti per esser  considerato
          fiscalmente  a  carico.  Qualora  il  coniuge  fruisca   di
          trattamento pensionistico costituito con contributi versati
          in ottemperanza a disposizioni  di  legge  e  con  oneri  a
          carico dell'erario o di  enti  previdenziali,  dall'aumento
          per situazioni di famiglia viene detratto  l'importo  della
          pensione. 
                2. L'aumento di cui al comma 1 non compete  nei  casi
          di nullita', annullamento, divorzio, separazione  legale  o
          consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
          separazione o scioglimento  di  matrimonio  pronunciati  da
          giudice straniero anche se non delibati. 
                3. All'impiegato avente figli  a  carico  spetta  per
          ogni  figlio  un  aumento   dell'indennita'   di   servizio
          all'estero  commisurata  a  un  ottavo  dell'indennita'  di
          servizio che nello stesso Paese e' prevista per il posto di
          primo segretario o di console. 
                4. Gli aumenti di cui ai commi 1,  2  e  3  non  sono
          pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti  non
          risiedano   stabilmente    nella    sede    del    titolare
          dell'indennita',  fatta  eccezione  per  i  figli  che  non
          possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o
          per gravi ragioni di salute o  perche'  affidati  all'altro
          genitore a seguito di divorzio,  annullamento,  separazione
          legale  o  consensuale  omologata,  nonche'  nei  casi   di
          provvedimenti di separazione o scioglimento del  matrimonio
          pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati  o,
          in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati
          al genitore non convivente con il dipendente all'estero. E'
          fatta  anche  eccezione  per  il  coniuge  che  non   possa
          risiedere nella stessa sede per  gravi  ragioni  di  salute
          rispetto  alle  quali  l'assistenza  medica  nel  Paese  di
          servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione,  non
          sia   adeguata:   in   tal   caso,   peraltro,    l'aumento
          dell'indennita' di servizio  in  relazione  al  coniuge  e'
          limitato all'8 per cento. E' infine fatta eccezione per  il
          coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto
          debba assistere i figli minorenni assenti  dalla  sede  per
          motivi di  studio  o  di  salute:  in  tal  caso  l'aumento
          dell'indennita' di servizio  in  relazione  al  coniuge  e'
          limitato al 5 per cento. 
                5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle
          disposizioni contenute nel comma 4, nonche'  i  casi  e  le
          condizioni  in   cui   le   disposizioni   stesse   trovano
          applicazione sono determinati dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  1991,  n.
          306, che potra' essere modificato con decreto del  Ministro
          degli affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.» 
                «Art. 178 (Spese per abitazione). -  1.  Fatto  salvo
          quanto disposto dagli articoli 84 e 177,  il  personale  in
          servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o
          nelle   immediate   vicinanze    la    disponibilita'    di
          un'abitazione adeguata alle  esigenze  di  sicurezza  e  di
          decoro inerenti alle funzioni svolte. 
                2.  Per   le   spese   di   abitazione   spetta   una
          maggiorazione  dell'indennita'  di  cui  all'articolo   171
          determinata secondo i seguenti criteri: 
                  a)   l'importo   e'   parametrato    all'indennita'
          personale  secondo  percentuali,  anche  differenti  per  i
          singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a
          revisione  annuale,  non  superiori   all'80   per   cento,
          stabilite con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla  base
          dei costi di alloggi rispondenti  alle  caratteristiche  di
          cui al comma 1 del presente articolo; 
                  b) la maggiorazione  non  puo'  eccedere  il  costo
          effettivo della locazione  di  un  alloggio  adeguato  alle
          funzioni svolte; 
                  c) la maggiorazione e' corrisposta  dall'assunzione
          di funzioni nella sede  alla  cessazione  definitiva  delle
          funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e  quelli  in
          cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale; 
                  d)  nel  caso   di   dipendenti   che   condividano
          l'abitazione,   la   maggiorazione   spetta   soltanto   al
          dipendente che vi ha diritto  nella  misura  piu'  elevata,
          aumentata del 20 per cento; 
                  e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i
          familiari conviventi anche non a carico  sono  proprietari,
          nella  sede  di  servizio,  di  un'abitazione  idonea  alle
          funzioni svolte. 
                3. La maggiorazione e'  versata  in  rate  semestrali
          anticipate. L'amministrazione puo'  versare  le  prime  due
          rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede,  se
          nel  locale  mercato   immobiliare   e'   prassi   costante
          pretendere per la stipulazione dei contratti  di  locazione
          il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni.».