Art. 5 Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale 1. L'incarico del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale puo' essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico. 2. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato e' riassegnato alla sede di provenienza, se vacante. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non e' vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Salvo che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.