Art. 5 
 
Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale
  presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale 
 
  1. L'incarico del membro nazionale distaccato presso  l'Eurojust  e
dell'aggiunto  del  membro  nazionale  puo'  essere   rinnovato   dal
Consiglio superiore della magistratura,  sentito  il  Ministro  della
giustizia, su richiesta formulata dall'interessato  almeno  sei  mesi
prima della scadenza dell'incarico. 
  2. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato e'  riassegnato  alla
sede di provenienza, se  vacante.  La  riassegnazione  alla  sede  di
provenienza non  comporta,  in  alcun  caso,  il  conferimento  delle
funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte.  Quando
la  sede  di  provenienza  non  e'  vacante,  la  riassegnazione  del
magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La
riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. Salvo che  sia  diversamente  disposto,  si  applicano,  a  ogni
effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di  sede
e, se del caso, di funzioni.