Art. 6 
 
          Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust 
 
  1. L'assistente del membro  nazionale  e'  nominato  dal  Consiglio
superiore della magistratura secondo le norme del regolamento  e  del
presente decreto. 
  2. Possono assumere l'incarico di assistente del  membro  nazionale
distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici  anni  di
anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal  ruolo  organico
della magistratura o in aspettativa. 
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 3 a 8. 
  4. Il magistrato al quale e' attribuito  l'incarico  di  assistente
del  membro  nazionale  mantiene  il  proprio  trattamento  economico
complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, il Ministero  della  giustizia  corrisponde  allo
stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173  e
178 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, nella misura spettante per il posto di  primo  segretario  presso
l'Ambasciata d'Italia all'Aja. 
  5. L'incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari
a quella  prevista  dal  regolamento  per  il  membro  nazionale.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 5. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per l'articolo 13 del citato  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 e gli articoli 170, 171, 173 e 178  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, si veda nelle note all'articolo 4.