Art. 6 Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust 1. L'assistente del membro nazionale e' nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto. 2. Possono assumere l'incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 3 a 8. 4. Il magistrato al quale e' attribuito l'incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja. 5. L'incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
Note all'art. 6: Per l'articolo 13 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e gli articoli 170, 171, 173 e 178 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si veda nelle note all'articolo 4.