Art. 7 Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust 1. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale, questi puo' essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unita'. 2. Quando si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne da' comunicazione al collegio dell'Eurojust e riceve l'assenso prima di provvedere alla relativa nomina.