Art. 7 
 
           Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori 
               del membro nazionale presso l'Eurojust 
 
  1. Quando lo richiedono particolari esigenze  di  specializzazione,
ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a
ostacolare  in  modo  non  occasionale  il  corretto   e   tempestivo
adempimento  dei  compiti  e  l'esercizio  dei  poteri   del   membro
nazionale,  questi  puo'  essere  assistito  da  un  aggiunto  e   da
assistenti ulteriori rispetto  a  quelli  previsti  dall'articolo  7,
paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente
non superiore a tre unita'. 
  2. Quando si procede ai sensi del comma 1, il  Consiglio  superiore
della magistratura ne da' comunicazione al collegio  dell'Eurojust  e
riceve l'assenso prima di provvedere alla relativa nomina.