Art. 9 
 
            Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust 
 
  1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust  ha  il  potere
di: 
    a) agevolare o altrimenti sostenere  l'emissione  o  l'esecuzione
delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; 
    b)  contattare  direttamente  e  scambiare  informazioni  con  le
autorita' nazionali competenti o con qualsiasi altro organo,  ufficio
o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; 
    c)  contattare  direttamente  e  scambiare  informazioni  con  le
autorita' internazionali competenti,  in  conformita'  degli  impegni
internazionali dello Stato; 
    d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro
costituzione. 
  2. Il membro  nazionale,  di  concerto  con  l'autorita'  nazionale
competente, puo' altresi'  emettere  o  eseguire  ogni  richiesta  di
assistenza  giudiziaria  reciproca  o  di  riconoscimento  reciproco,
nonche' disporre, chiedere o eseguire misure  investigative  a  norma
della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 3 aprile 2014. 
  3. Quando  ricorrono  ragioni  di  urgenza,  se  non  e'  possibile
individuare  o  contattare  tempestivamente   l'autorita'   nazionale
competente, il membro nazionale puo' adottare le  misure  di  cui  al
comma 2,  a  condizione  che  ne  informi  quanto  prima  l'autorita'
nazionale competente. 
  4. Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3  nei
limiti e alle condizioni in cui essi possono  essere  esercitati  dal
pubblico ministero. Salvo che la legge preveda  un  diverso  termine,
sulle richieste formulate dal membro nazionale  il  giudice  provvede
senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni. 
  5. Il membro nazionale provvede alle  comunicazioni  necessarie  ad
assicurare il corretto e tempestivo  esercizio  dei  poteri  previsti
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e 118-bis  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di  informazioni
di cui all'articolo 10. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa  all'ordine  europeo
          di indagine penale, e' pubblicata nella G.U.U.E. 1°  maggio
          2014, n. L 130. 
              - Si riporta l'articolo 371-bis del codice penale: 
                «Art.  371-bis  (False   informazioni   al   pubblico
          ministero   o   al   procuratore   della    Corte    penale
          internazionale). - Chiunque, nel corso di  un  procedimento
          penale, richiesto dal pubblico ministero o dal  procuratore
          della Corte penale internazionale di  fornire  informazioni
          ai fini delle indagini, rende  dichiarazioni  false  ovvero
          tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui
          quali viene sentito, e' punito con  la  reclusione  fino  a
          quattro anni. 
                Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di  rifiuto
          di informazioni, il procedimento penale, negli altri  casi,
          resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso  del
          quale  sono  state  assunte  le  informazioni   sia   stata
          pronunciata sentenza di primo grado ovvero il  procedimento
          sia stato anteriormente definito con  archiviazione  o  con
          sentenza di non luogo a procedere. 
                Le disposizioni di cui ai commi primo  e  secondo  si
          applicano,  nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  391-bis,
          comma 10, del codice di procedura penale, anche  quando  le
          informazioni ai fini  delle  indagini  sono  richieste  dal
          difensore.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  118-bis  delle   norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il
          procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
          taluno dei delitti  indicati  nell'articolo  407,  comma  2
          lettera a) del codice, nonche' per i delitti  di  cui  agli
          articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e  452-octies  del
          codice penale,  ne  da'  notizia  al  procuratore  generale
          presso  la  corte  di  appello  nonche'  all'Agenzia  delle
          entrate ai  fini  dei  necessari  accertamenti.  Se  rileva
          trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne
          da' segnalazione ai procuratori generali e  ai  procuratori
          della   Repubblica    del    distretto    interessati    al
          coordinamento.  Il  procuratore  della  Repubblica,  quando
          procede a indagini per  i  delitti  di  cui  agli  articoli
          452-bis, 452-quater, 452-sexies  e  452-octies  del  codice
          penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, ne  da'  altresi'
          notizia al Procuratore nazionale antimafia. 
                2. Quando, di  loro  iniziativa  o  a  seguito  della
          segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
          ministero procedono a  indagini  collegate,  i  procuratori
          della Repubblica ne danno notizia al  procuratore  generale
          del rispettivo distretto. 
                3.  Quando  il  coordinamento,  di   cui   ai   commi
          precedenti, non e' stato promosso o non risulta  effettivo,
          il procuratore generale presso la  corte  di  appello  puo'
          riunire i procuratori  della  Repubblica  che  procedono  a
          indagini  collegate.  Se  i  procuratori  della  Repubblica
          appartengono a distretti diversi, la riunione  e'  promossa
          dai  procuratori  generali  presso  le  corti  di   appello
          interessate, di intesa tra loro.».