Art. 2 
 
Disposizioni transitorie per la  rideterminazione  a  160.000  unita'
  delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della
  Marina militare, escluso il Corpo delle  capitanerie  di  porto,  e
  dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  2206-bis,  comma  1,  lettera  c),  le  parole:
«150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»; 
    b) all'articolo 2209-ter, alla rubrica e al comma 1,  alinea,  le
parole: «150.000 unita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «160.000
unita'»; 
    c) all'articolo 2233-bis, comma 1: 
      1) all'alinea, le  parole:  «2024  ovvero  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; 
      2) dopo la lettera c-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente: 
        «c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b),  in
relazione a specifiche esigenze di  Forza  armata,  il  numero  delle
promozioni annuali al grado di colonnello del  ruolo  speciale  delle
Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,   trasmissioni
dell'Esercito italiano, stabilito  dal  quadro  VI  della  tabella  1
allegata al presente codice, puo' essere ridotto nel  limite  massimo
di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non puo'
essere riportato in aumento per l'anno successivo.». 
 
          Note all'art. 2: 
                
              Si riporta il  testo  dell'art.  2206-bis  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 2206-bis (Riduzione delle  dotazioni  organiche
          complessive dell'Esercito italiano, della Marina  militare,
          escluso  il   Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica  militare).  -  1.  L'entita'  complessiva
          delle   dotazioni   organiche   del   personale    militare
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare e' fissata: 
                  a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015; 
                  b)  a  170.000  unita',  fissate  dall'art.  1  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
          gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
          3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
                  c) a  160.000  unita',  fissate  dall'art.  798,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2034.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2209-ter  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  2209-ter  (Disposizioni  transitorie  per   la
          graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni
          organiche dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare,
          escluso  il   Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica militare a 160.000 unita'). - 1.  Ai  fini
          del  conseguimento,   entro   l'anno   2033,   dell'entita'
          complessiva   delle   dotazioni   organiche   dell'Esercito
          italiano, della Marina militare,  escluso  il  Corpo  delle
          capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a
          160.000 unita' dall'art. 798 e della relativa ripartizione,
          di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis: 
                  a)  le   dotazioni   organiche   degli   ufficiali,
          suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli  anni
          dal 2017 e seguenti,  con  decreto  adottato  dal  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione; 
                  b)  il  numero  delle  promozioni   ai   gradi   di
          colonnello  e  di  generale,  e  gradi  corrispondenti,  e'
          fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di
          cui all'art. 2233-bis; 
                  c) fermo quanto previsto per i gradi di  colonnello
          e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e
          909, con il decreto di cui all'art. 2207, in relazione alle
          dotazioni organiche  complessive  e  alle  consistenze  del
          personale determinate dal medesimo decreto sono individuate
          le unita' di personale eventualmente in eccedenza. 
              2. Le dotazioni organiche degli  ufficiali  determinate
          ai sensi del comma 1, lettera  a),  hanno  effetto  per  il
          conferimento delle promozioni a scelta nei  vari  gradi  di
          ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909
          ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti. 
              3. Per i gradi in cui le promozioni non  si  effettuano
          tutti gli anni, nella determinazione  dei  cicli  si  tiene
          conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013
          fino al termine di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2233-bis  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 2233-bis (Regime  transitorio  dell'avanzamento
          degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,   della   Marina
          militare e dell'Aeronautica militare a decorrere  dall'anno
          2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino  all'anno  2033,  in
          relazione alla determinazione delle dotazioni organiche  di
          cui all'art. 2209-ter, il numero complessivo di  promozioni
          a scelta al grado superiore per ogni grado  dei  ruoli  del
          servizio permanente e' annualmente fissato, con decreto del
          Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri: 
                  a)  qualora  il  numero   di   promozioni   annuali
          stabilito dalle tabelle 1, 2,  e  3  allegate  al  presente
          codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2  e
          3 allegate al regolamento, puo' essere conferito il  numero
          di promozioni previsto dalle  citate  tabelle  allegate  al
          regolamento,  fino   al   conseguimento   delle   dotazioni
          organiche previste dal presente codice per  ciascuna  Forza
          armata; 
                  b)  qualora  il  numero   di   promozioni   annuali
          stabilito dalle tabelle 1, 2,  e  3  allegate  al  presente
          codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2  e
          3 allegate al regolamento, il  numero  di  promozioni  puo'
          essere aumentato nel limite massimo previsto  dalle  citate
          tabelle allegate  al  regolamento,  fino  al  conseguimento
          delle dotazioni organiche previste dal presente codice  per
          ciascuna Forza armata; 
                  c) il numero complessivo di promozioni da conferire
          ai vari gradi dei ruoli unificati potra'  essere  ripartito
          tra i ruoli di provenienza in relazione  alla  composizione
          delle aliquote di valutazione e alle  distinte  graduatorie
          di merito; 
                  c-bis) per gli anni 2017 e  2018,  in  relazione  a
          specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga  ai
          criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto  che
          fissa il numero delle promozioni a  scelta  puo'  prevedere
          una riduzione del numero delle promozioni annuali al  grado
          di  colonnello  o  grado  corrispondente  stabilite   dalle
          tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente  codice,  nel  limite
          massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unita'  per
          difetto. Il numero di promozioni  non  conferite  non  puo'
          essere riportato in aumento per l'anno successivo; 
                  c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere  a)
          e b), in relazione a specifiche esigenze di  Forza  armata,
          il numero delle promozioni annuali al grado  di  colonnello
          del ruolo speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
          artiglieria, genio,  trasmissioni  dell'Esercito  italiano,
          stabilito  dal  quadro  VI  della  tabella  1  allegata  al
          presente codice, puo' essere ridotto nel limite massimo  di
          quattro promozioni. Il numero di promozioni  non  conferite
          non  puo'  essere   riportato   in   aumento   per   l'anno
          successivo.».