Art. 2 Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unita' delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»; b) all'articolo 2209-ter, alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»; c) all'articolo 2233-bis, comma 1: 1) all'alinea, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; 2) dopo la lettera c-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al presente codice, puo' essere ridotto nel limite massimo di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non puo' essere riportato in aumento per l'anno successivo.».
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 2206-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 2206-bis (Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata: a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015; b) a 170.000 unita', fissate dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016; c) a 160.000 unita', fissate dall'art. 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034.». - Si riporta il testo dell'art. 2209-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 160.000 unita'). - 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 160.000 unita' dall'art. 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis: a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e' fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'art. 2233-bis; c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'art. 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unita' di personale eventualmente in eccedenza. 2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti. 3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 2233-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2033, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'art. 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente e' annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, puo' essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza armata; b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni puo' essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza armata; c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito; c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta puo' prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unita' per difetto. Il numero di promozioni non conferite non puo' essere riportato in aumento per l'anno successivo; c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al presente codice, puo' essere ridotto nel limite massimo di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non puo' essere riportato in aumento per l'anno successivo.».