Art. 3 
 
Adeguamento  delle  tabelle   1,   2   e   3   allegate   al   Codice
  dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento
  di  personale  ad  alta  specializzazione  e  di  decorrenza  delle
  promozioni 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla tabella 1, di cui all'articolo 1099-bis, i quadri I,  II,
III, IV, V e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III,  IV,  V  e  VI
allegati al presente decreto; 
    b) alla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, i quadri I,  II,
III, IV e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV e VI  allegati
al presente decreto; 
    c) alla tabella 3, di cui all'articolo 1185-bis: 
      1) i quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X sono sostituiti dai
quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X allegati al presente decreto; 
      2) al quadro VI: 
        2.1) alla colonna «Comando o attribuzioni, servizio»: 
        2.1.1) in corrispondenza delle righe «tenente  colonnello»  e
«capitano», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in
Italia o all'estero)»; 
        2.1.2)  in  corrispondenza  della  riga  «tenente»,  dopo  le
parole:  «di  volo»  sono  inserite  le  seguenti:  «(in   Italia   o
all'estero), compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi»; 
        2.2) alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»: 
          2.2.1) in corrispondenza della riga «capitano», le  parole:
«Superare  gli  esami  previsti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Superare i corsi prescritti»; 
          2.2.2) in  corrispondenza  della  riga  «sottotenente»,  le
parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono
soppresse; 
      3)  al  quadro  VII,  alla  colonna   «Titoli,   esami,   corsi
richiesti»: 
        3.1) in corrispondenza  della  riga  «capitano»,  le  parole:
«Superare gli esami previsti da apposito D.M.» sono sostituite  dalle
seguenti: «Superare i corsi prescritti»; 
        3.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le  parole:
«Diploma di  licenza  di  istituto  medio  di  secondo  grado.»  sono
soppresse; 
    d) all'articolo 652, comma 2-bis: 
      1) le parole: «sanitarie» e «medici» sono soppresse; 
      2) le parole: «dei titoli di specializzazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali e dei titoli»; 
    e) all'articolo 939, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica
militare, al fine di sopperire alla carenza  di  professionalita'  da
impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello  spazio
cibernetico, possono altresi' arruolare ufficiali in ferma prefissata
con durata della  ferma  di  quattro  anni,  incluso  il  periodo  di
formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso delle lauree
magistrali indicate nel bando di concorso e che  hanno  superato  con
esito favorevole gli appositi corsi formativi, nell'ambito del numero
massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza
media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.»; 
    f) all'articolo 1072, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Le conseguenti promozioni decorrono  dalla  data  della
vacanza.»; 
    g) all'articolo 1079, comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole
«promozioni aggiuntive», sono inserite le  seguenti:  «decorrenti  in
pari data»; 
    h) l'articolo 1100 e' abrogato; 
    i) all'articolo 2239, il comma 3-quater e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riportano i quadri VI e VII  della  tabella  di  cui
          all'articolo 1185-bis,  del  dlgs.  n.  66  del  2010  come
          sostituiti dal presente decreto: 
                Quadro  VI:  Ruolo   naviganti   speciale   dell'Arma
          aeronautica 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                Quadro    VII:    Ruolo    speciale    delle     armi
          dell'Aeronautica militare 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  652  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  652  (Alimentazione  straordinaria  dei  ruoli
          normali). - 1. Gli ufficiali  in  servizio  permanente  dei
          ruoli normali possono anche essere tratti con il  grado  di
          tenente,  mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,   dai
          cittadini  in  possesso  di  una  delle  lauree  magistrali
          definite  per  ciascun  ruolo  con   i   decreti   di   cui
          all'articolo 647, che non hanno superato  il  35°  anno  di
          eta' alla data indicata nel bando di concorso. 
              2. Salvo quanto stabilito nel comma  1,  gli  ufficiali
          del ruolo normale del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto
          possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
          dai giovani in possesso del titolo di  primo  ufficiale  di
          coperta su navi di stazza pari o  superiori  a  3000  GT  o
          primo ufficiale di macchina su  navi  con  apparato  motore
          principale pari o superiore a 3000 KW. 
              2-bis.   In   caso    di    carenza    di    specifiche
          professionalita',  gli  ufficiali  in  servizio  permanente
          possono essere tratti con il  grado  di  capitano  mediante
          concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di  eta'  non
          superiore a  38  anni  in  possesso  di  una  delle  lauree
          magistrali e dei titoli indicati nel bando di concorso. 
              3. Il presente codice stabilisce quando possono  essere
          banditi i concorsi di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  939  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 939  (Ufficiali  in  ferma  prefissata).  -  1.
          Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia  di  finanza
          possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con  durata
          della ferma di due anni e sei mesi, incluso il  periodo  di
          formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato  con
          esito favorevole gli appositi corsi formativi. 
              1-bis.  L'Esercito  italiano,  la  Marina  militare   e
          l'Aeronautica militare, al fine di sopperire  alla  carenza
          di  professionalita'  da  impiegare  per  la  difesa  delle
          infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono
          altresi' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata
          della  ferma  di  quattro  anni,  incluso  il  periodo   di
          formazione, da reclutare tra coloro che  sono  in  possesso
          delle lauree magistrali indicate nel bando  di  concorso  e
          che hanno superato con esito favorevole gli appositi  corsi
          formativi, nell'ambito del numero massimo  degli  ufficiali
          ausiliari  da  mantenere  in  servizio  come  forza   media
          stabilito annualmente dalla legge di bilancio. 
              2. Agli ufficiali in ferma prefissata si  applicano  le
          norme di stato giuridico, in quanto  compatibili,  previste
          per gli ufficiali di complemento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1072 del d.lgs.  n.
          66 del 2010 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1072 (Promozioni non annuali degli  ufficiali).
          - 1. Per i gradi nei quali le promozioni a  scelta  non  si
          effettuano tutti gli anni, il Ministro  della  difesa,  per
          gli anni in  cui  non  sono  previste  promozioni,  approva
          egualmente la graduatoria, ma il Direttore  generale  della
          Direzione generale  per  il  personale  militare  forma  il
          quadro di  avanzamento  solo  se  nel  corso  dell'anno  si
          verificano una o piu'  vacanze  nei  gradi  rispettivamente
          superiori. In tale  caso,  il  nuovo  ciclo  di  promozioni
          decorre dall'anno di  apertura  del  quadro.Le  conseguenti
          promozioni decorrono dalla data della vacanza. 
              2. Se non diversamente stabilito dal  presente  codice,
          per i gradi degli ufficiali dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare, nei  quali  le
          promozioni a scelta non si effettuano tutti  gli  anni,  il
          quadro  di  avanzamento  e'  formato  computando  gli  anni
          precedenti   nei   quali   non    sono    state    disposte
          promozioni.).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1079 del d.lgs.  n.
          66 del 2010 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1079 (Modalita' per colmare  ulteriori  vacanze
          organiche degli ufficiali). -  1.  Se  per  gli  ufficiali,
          effettuate in un grado le promozioni stabilite  per  l'anno
          dal presente codice, si constatano al 1°  luglio  ulteriori
          vacanze nel grado superiore, le  stesse  sono  colmate  con
          promozioni aggiuntive decorrenti in pari  data.  Le  stesse
          non possono eccedere un decimo del numero delle  promozioni
          da effettuare nell'anno  e  comunque,  non  possono  essere
          inferiori all'unita'. 
              2. Se  il  numero  degli  ufficiali  dichiarati  idonei
          all'avanzamento a  scelta  e'  inferiore  al  numero  delle
          promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni
          del presente codice,  le  promozioni  non  effettuate  sono
          portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare
          nell'anno immediatamente successivo. 
              3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa
          ha  facolta'  di  richiamare  in  servizio  gli   ufficiali
          dall'aspettativa   per   riduzione   dei   quadri    ovvero
          dall'ausiliaria.». 
              - La rubrica dell'articolo 1100 del d.lgs.  n.  66  del
          2010 abrogato dal presente decreto, recava: 
                Mancato conseguimento del diploma di laurea.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2239 del d.lgs.  n.
          66 del 2010 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli
          ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1.  Fermo  restando
          le  dotazioni  organiche  dei  gradi  di  colonnello  e  di
          generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei  vari
          gradi, stabiliti dal presente codice: 
                  sino all'anno 2015, per l'avanzamento a  colonnello
          del ruolo speciale delle armi  dell'Arma  aeronautica  sono
          inclusi  i  tenenti  colonnelli  gia'  valutati,  giudicati
          idonei e non iscritti in  quadro  e  i  tenenti  colonnelli
          aventi un'anzianita' di grado pari o superiore a sei anni; 
                  sino all'anno 2015, per il ruolo normale del  Corpo
          del genio aeronautico  il  numero  di  promozioni  annue  a
          scelta e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti,  secondo
          le  proporzioni  esistenti  nei  ruoli  e  nei   gradi   di
          provenienza. 
              2. (abrogato). 
              3. In deroga al numero di promozioni annuali nel  grado
          di  maggiore,  sino  al  2015,  il  numero  annuale   delle
          promozioni al grado di maggiore, per  ciascun  ruolo  degli
          ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare,
          e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani  inseriti
          in aliquota di avanzamento. 
              3-bis. Fino all'adozione di  una  nuova  disciplina  ai
          sensi dell'articolo 1096,  comma  1,  lettera  b),  restano
          validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di  cui
          alle vigenti disposizioni, ad  esclusione  della  frequenza
          del corso superiore della scuola di guerra  aerea  per  gli
          ufficiali del ruolo naviganti normale. 
              3-ter. Il  requisito  del  conseguimento  della  laurea
          specialistica previsto nella tabella 3, quadro I  e  quadro
          II, e' richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per
          l'avanzamento  al  grado  superiore  dei  capitani   aventi
          anzianita' di grado 2010. 
              3-quater (abrogato)».