Art. 3 Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione e di decorrenza delle promozioni 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla tabella 1, di cui all'articolo 1099-bis, i quadri I, II, III, IV, V e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V e VI allegati al presente decreto; b) alla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, i quadri I, II, III, IV e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV e VI allegati al presente decreto; c) alla tabella 3, di cui all'articolo 1185-bis: 1) i quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X allegati al presente decreto; 2) al quadro VI: 2.1) alla colonna «Comando o attribuzioni, servizio»: 2.1.1) in corrispondenza delle righe «tenente colonnello» e «capitano», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all'estero)»; 2.1.2) in corrispondenza della riga «tenente», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all'estero), compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi»; 2.2) alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»: 2.2.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»; 2.2.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse; 3) al quadro VII, alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»: 3.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti da apposito D.M.» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»; 3.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse; d) all'articolo 652, comma 2-bis: 1) le parole: «sanitarie» e «medici» sono soppresse; 2) le parole: «dei titoli di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali e dei titoli»; e) all'articolo 939, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, al fine di sopperire alla carenza di professionalita' da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono altresi' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso delle lauree magistrali indicate nel bando di concorso e che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi, nell'ambito del numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.»; f) all'articolo 1072, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le conseguenti promozioni decorrono dalla data della vacanza.»; g) all'articolo 1079, comma 1, primo periodo, dopo le parole «promozioni aggiuntive», sono inserite le seguenti: «decorrenti in pari data»; h) l'articolo 1100 e' abrogato; i) all'articolo 2239, il comma 3-quater e' abrogato.
Note all'art. 3: Si riportano i quadri VI e VII della tabella di cui all'articolo 1185-bis, del dlgs. n. 66 del 2010 come sostituiti dal presente decreto: Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica Parte di provvedimento in formato grafico Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il testo dell'articolo 652 del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di una delle lauree magistrali definite per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW. 2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalita', gli ufficiali in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di eta' non superiore a 38 anni in possesso di una delle lauree magistrali e dei titoli indicati nel bando di concorso. 3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 939 del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 939 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 1-bis. L'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, al fine di sopperire alla carenza di professionalita' da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono altresi' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso delle lauree magistrali indicate nel bando di concorso e che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi, nell'ambito del numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio. 2. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.». - Si riporta il testo dell'articolo 1072 del d.lgs. n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 1072 (Promozioni non annuali degli ufficiali). - 1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.Le conseguenti promozioni decorrono dalla data della vacanza. 2. Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.).». - Si riporta il testo dell'articolo 1079 del d.lgs. n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 1079 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali). - 1. Se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive decorrenti in pari data. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unita'. 2. Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta e' inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni del presente codice, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo. 3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.». - La rubrica dell'articolo 1100 del d.lgs. n. 66 del 2010 abrogato dal presente decreto, recava: Mancato conseguimento del diploma di laurea.». - Si riporta il testo dell'articolo 2239 del d.lgs. n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice: sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianita' di grado pari o superiore a sei anni; sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza. 2. (abrogato). 3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento. 3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale. 3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, e' richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianita' di grado 2010. 3-quater (abrogato)».