Art. 6 
 
Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori
                  ad aria presso centrali esistenti 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' della produzione di  energia
elettrica e il pieno utilizzo della capacita'  installata,  anche  in
funzione del piu' efficiente  impiego  della  risorsa  idrica,  nelle
centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300  MW,  la
realizzazione di sistemi di condensazione ad aria  in  impianti  gia'
dotati di sistemi  di  raffreddamento  ad  acqua,  che  non  comporti
incremento  della  potenza  elettrica  e  che  avvenga  su  superfici
all'interno  delle  centrali  esistenti,  costituisce  modifica   non
sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  7  febbraio   2002,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed e' subordinata  a
comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. La comunicazione di cui al primo  periodo  e'  effettuata
almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori. 
  2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli  articoli  6,
comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152. 
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  non  sono  soggetti  ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo  146  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22
gennaio  2004,  n.  42,  a  condizione  che   siano   realizzati   in
sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima  centrale
termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il  proponente,  con
oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e al Ministero della  cultura,  unitamente  alla
comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata  da  un
tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni  rispetto  alla
volumetria esistente. 
  4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.