Art. 9 
 
        Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  programmazione  efficiente   delle
infrastrutture della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  in
coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili e dei sistemi  di  accumulo  di  energia,  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, Terna S.p.A., in qualita' di gestore della rete elettrica di
trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale: 
    a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati
e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli
interventi  di  sviluppo  della  rete   elettrica   di   trasmissione
nazionale, nonche' delle richieste di connessione alla medesima  rete
degli impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,  dei
sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo; 
    b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma  2,  alle
relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti
di connessione alla  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale  in
prospettiva del raggiungimento degli obiettivi  di  decarbonizzazione
al 2030 e al 2050, predisposte da Terna S.p.A. medesima. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al portale  di  cui
al medesimo comma 1 il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, il Ministero della cultura,  l'Autorita'  di  regolazione
per energia reti e ambiente (ARERA), nonche' le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono
affidati a Terna S.p.A. 
  4. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'ARERA, su proposta di Terna S.p.A., disciplina le
modalita' di funzionamento del  portale  di  cui  al  comma  1  e  di
copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo  comma  1  e  del
comma 3. 
  5. Fatta salva l'applicazione di regimi  piu'  favorevoli  previsti
dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31  dicembre
2026,  per  la  realizzazione   delle   cabine   primarie   e   degli
elettrodotti, senza limiti di estensione e fino  a  30  kV,  prevista
nell'ambito   di   progetti   ammessi   ai   finanziamenti   di   cui
all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' per  la  realizzazione  delle
opere accessorie indispensabili all'attuazione dei  progetti  stessi,
si applicano i commi 6, 7, 8 e 9. 
  6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle
aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli  ambientali,
paesaggistici,  culturali  o  imposti  dalla  normativa   dell'Unione
europea,  la  costruzione  e  l'esercizio   delle   opere   e   delle
infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di  inizio
lavori  (DIL)  presentata  alle  regioni  o  alle  province  autonome
interessate almeno trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei
lavori. La  DIL  e'  corredata  del  progetto  definitivo  e  di  una
relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo,
la conformita' e la compatibilita' delle opere e delle infrastrutture
da realizzare con gli strumenti  pianificatori  approvati  e  il  non
contrasto con quelli adottati nonche' ai regolamenti edilizi  vigenti
e,  ove  occorrente,  il  rispetto  della  normativa  in  materia  di
elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  in  materia   di
gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di  progettazione,
costruzione  ed  esercizio  delle  linee  elettriche  e  delle  norme
tecniche per le costruzioni. 
  7. Nei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,  paesaggistici,
culturali  o  imposti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  ovvero
occorra l'acquisizione della dichiarazione  di  pubblica  utilita'  o
l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture  di  cui
al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica,
secondo  quanto  previsto  dalla  vigente   normativa   regionale   o
provinciale.  Entro  cinque  giorni  dalla  data   di   presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica  ai  sensi  del  primo  periodo,
l'amministrazione procedente adotta  lo  strumento  della  conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, con le seguenti variazioni: 
    a)  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa   dell'Unione
europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di
competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale  senza
che l'amministrazione si sia espressa la  determinazione  si  intende
rilasciata positivamente e senza condizioni; 
    b) fuori dai casi di cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,  della
legge n. 241 del 1990,  l'amministrazione  procedente  svolge,  entro
quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio
delle determinazioni di competenza delle singole  amministrazioni  ai
sensi della lettera a) del presente comma, con le  modalita'  di  cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241  del  1990,
una riunione telematica di tutte le amministrazioni  coinvolte  nella
quale prende atto delle rispettive  posizioni  e  procede,  entro  il
termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della  riunione
telematica, all'adozione  della  determinazione  motivata  conclusiva
della conferenza di servizi. 
  8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7  si  intende
accolta qualora, entro novanta giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un  provvedimento  di
diniego ovvero  non  sia  stato  espresso  un  dissenso  congruamente
motivato,  da  parte  di  un'amministrazione  preposta  alla   tutela
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di  cui  al
primo  periodo,  fermi  restando  gli  effetti  comunque  intervenuti
dell'accoglimento,  l'amministrazione  procedente   e'   tenuta,   su
richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via  telematica,
un'attestazione  circa  l'intervenuto  rilascio   dell'autorizzazione
unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla  richiesta  di  cui  al
secondo periodo, l'attestazione e' sostituita  da  una  dichiarazione
del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nei  casi  di
dissenso  congruamente  motivato  da  parte  di  una  o  piu'   delle
amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento,  ove  non  sia   stata
adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel
termine di cui al comma 7, lettera b), il  Presidente  della  regione
interessata,  su  istanza  del  soggetto   interessato,   assume   la
determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro
il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza,
direttamente o mediante un commissario ad acta.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  9. I commi 6, 7  e  8  si  applicano,  su  richiesta  del  soggetto
interessato, anche alle procedure per la  costruzione  e  l'esercizio
delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.