Art. 2 
 
Modifiche al codice delle assicurazioni private  di  cui  al  decreto
                legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
  1.  Al  codice  delle  assicurazioni  private  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1: 
      1) alla lettera  fff),  il  numero  4-bis)  e'  sostituito  dal
seguente: 
        «4-bis) nel caso in cui un veicolo e' spedito  da  uno  Stato
membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile
della copertura della responsabilita'  civile,  lo  Stato  membro  di
immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della  consegna  da
parte dell'acquirente,  lo  Stato  membro  di  destinazione,  per  un
periodo  di  trenta  giorni,  anche  se  il  veicolo  non  e'   stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;»; 
      2) la lettera rrr) e' sostituita dalla seguente: 
        «rrr) veicolo: 
          1) qualsiasi veicolo a motore  azionato  esclusivamente  da
una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: 
          1.1) una velocita' di progetto massima superiore a 25 km/h;
o 
          1.2) un  peso  netto  massimo  superiore  a  25  kg  e  una
velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h; 
          2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere  utilizzato  con
un veicolo di cui al  numero  1),  a  prescindere  che  sia  ad  esso
agganciato o meno; 
          3) i veicoli elettrici  leggeri  individuati  con  apposito
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.». 
      b) all'articolo 1, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma  1,
le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere  utilizzate  da
persone con disabilita' fisiche non sono considerate veicoli ai sensi
del presente codice.»; 
      c) all'articolo 122: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Sono  soggetti  all'obbligo  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054  del
codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr),
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in  quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente»; 
        2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  a
prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui  e'
utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. 
          1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli
utilizzati esclusivamente in  zone  il  cui  accesso  e'  soggetto  a
restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento  dell'obbligo  di
cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o  privati,
di polizze che coprono  il  rischio  di  una  pluralita'  di  veicoli
secondo la prassi contrattuale  in  uso,  quando  utilizzati  per  le
attivita' proprie di  tali  soggetti,  sempre  che  i  veicoli  siano
analiticamente individuati nelle polizze. 
          1-quater. Alla violazione  della  disposizione  di  cui  al
comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di  cui  all'articolo
193 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  La  violazione
della disposizione di cui al comma 1-ter e'  soggetta  alle  sanzioni
amministrative di cui all'articolo 193, commi 2  e  3,  del  medesimo
decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  La  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e'  soggetta  alle
sanzioni amministrative di cui al citato  articolo  193  del  decreto
legislativo n. 285 del  1992,  aumentando  della  meta'  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2  del  citato  articolo
193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo  decreto
legislativo n. 285 del 1992.»; 
    d) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente: 
      «Art. 122-bis (Deroghe). -  1.  In  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e  dall'articolo  193
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, i veicoli formalmente  ritirati  dalla  circolazione  nonche'
quelli il cui uso e' vietato, in  via  temporanea  o  permanente,  in
forza di una misura adottata dall'autorita' competente  conformemente
alla  normativa   vigente,   non   sono   soggetti   all'obbligo   di
assicurazione. 
      2. La deroga di cui al comma  1  si  applica  anche  quando  il
veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonche' quando
il suo utilizzo e' stato volontariamente  sospeso  su  richiesta  dei
soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale
comunicazione   all'impresa   di   assicurazione   resa   ai    sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445.  Il  termine  di  sospensione,  inizialmente
comunicato dal  soggetto  legittimato,  puo'  essere  prorogato  piu'
volte, previa formale comunicazione all'impresa di  assicurazione  da
effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza  del  periodo  di
sospensione in corso e non puo' avere una durata  superiore  a  dieci
mesi, rispetto all'annualita'. Per i veicoli di cui  all'articolo  60
del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  termine  di
sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto  legittimato,  puo'
essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa
di assicurazione da  effettuarsi  entro  cinque  giorni  prima  della
scadenza del periodo di sospensione in corso e  non  puo'  avere  una
durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualita'. Con  decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy e del  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  l'Ivass,  possono  essere
disciplinati ulteriori casi e modalita' di  sospensione  dell'obbligo
assicurativo tenuto conto del  precipuo  valore  collezionistico  dei
veicoli di cui al medesimo articolo 60. 
      3. La sospensione di cui al comma 2  e'  attivata  dal  momento
della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera c), del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 9  agosto  2013,  n.  110,  secondo  le  modalita'
previste  dall'articolo  3,  comma  2,  del   medesimo   regolamento.
L'impresa ne da' tempestiva comunicazione all'assicurato. 
      4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai  commi
1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1,
lettera b). 
      5.  Qualora  il  veicolo  responsabile  del  sinistro  stazioni
abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di  garanzia  di  cui
all'articolo 283 puo' presentare  una  richiesta  di  indennizzo  nei
confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il  veicolo
staziona abitualmente.»; 
    e) all'articolo 124, comma 1, dopo  le  parole:  «responsabilita'
civile» sono aggiunte le seguenti: «dei veicoli a motore.»; 
    f) l'articolo 128 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 128 (Massimali  di  garanzia).  -  1.  Per  l'adempimento
dell'obbligo di  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  dei
veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato  per  somme
non inferiori ai seguenti importi: 
        a) nel  caso  di  danni  alle  persone  un  importo  di  euro
6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; 
        b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per  sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime; 
        b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, un importo minimo  di  copertura  pari  a  euro  30.000.000  per
sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle
vittime, e a euro 2.000.000 per  sinistro  per  i  danni  alle  cose,
indipendentemente dal numero dei danneggiati. 
      2. Ogni cinque anni  dalla  data  del  22  dicembre  2021,  gli
importi di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono  indicizzati
automaticamente  in  linea  con  l'indice  dei  prezzi   al   consumo
armonizzato (IPCA) stabilito a norma del  regolamento  (UE)  2016/792
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo
agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi
delle abitazioni, e  recante  abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.
2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla
Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun  periodo  di
cinque anni.»; 
    g) dopo l'articolo 132 e' inserito il seguente: 
      «Art.  132.1  (Preventivatore  per  il  confronto  dei   prezzi
dell'assicurazione  autoveicoli).  -  1.  I  consumatori  confrontano
gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle
imprese  di  assicurazione  che   forniscono   copertura   nel   ramo
dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore,  attraverso  lo
strumento indipendente denominato  "Preventivass",  consultabile  nei
siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made  in
Italy. 
      2. Il preventivatore e' dotato delle seguenti caratteristiche: 
        a)  assicura  che  i  prestatori  di  servizi  ricevano  pari
trattamento nei risultati di ricerca; 
        b) indica chiaramente l'identita'  dei  proprietari  e  degli
operatori dello strumento di confronto; 
        c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su  cui  si  basa  il
confronto; 
        d) utilizza un linguaggio chiaro; 
        e) fornisce informazioni precise e  aggiornate  e  indica  la
data dell'ultimo aggiornamento; 
        f)  e'  aperto  a  qualsiasi  prestatore   dell'assicurazione
obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le  informazioni
pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre  un  segmento
significativo del mercato dell'assicurazione  autoveicoli  e,  se  le
informazioni  presentate  non  forniscono  un  quadro  completo   del
mercato, fornisce all'utente una  chiara  indicazione  in  tal  senso
prima di mostrare i risultati; 
        g)  prevede  una  procedura   efficace   per   segnalare   le
informazioni errate; 
        h) comprende una dichiarazione  indicante  che  i  prezzi  si
basano  sulle  informazioni  fornite  e  fa  salvi  ulteriori  sconti
applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.»; 
    h) all'art. 132-bis, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono  l'indicazione
dei  premi  offerti   dalle   imprese   di   assicurazione   mediante
collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo  132.1,
consultabile nei siti  internet  dell'IVASS  e  del  Ministero  delle
imprese del made in Italy e senza obbligo  di  rilascio  di  supporti
cartacei.»; 
    i) all'articolo 134: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il contraente o,  se  persona  diversa,  il  proprietario
ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
il locatario in  caso  di  locazione  finanziaria  hanno  diritto  di
esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla  richiesta,
l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli  ultimi
cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria  relativo  ai
veicoli a motore, oppure dell'assenza  di  sinistri.  Le  imprese  di
assicurazione non trattano i contraenti in  maniera  discriminatoria,
ne'  maggiorano  i  premi  in  ragione  della  loro  nazionalita'   o
unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di  residenza.
Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in  altri
Stati  membri  alla  pari  di  quelle   emesse   da   un'impresa   di
assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica,  anche  in
relazione  all'applicazione  di   eventuali   sconti.   La   consegna
dell'attestazione sullo stato  del  rischio  e'  effettuata  per  via
telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati  elettroniche  di
cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 1-ter e' abrogato; 
      4) al comma 2, le parole: «Il regolamento prevede l'obbligo,  a
carico delle imprese di assicurazione,  di  inserimento  delle»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'impresa di assicurazione inserisce le»; 
      5) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
      6) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti: 
        «4-quinquies. L'impresa adotta, ai  sensi  dell'articolo  30,
comma  5,  politiche   relative   all'uso   delle   attestazioni   di
sinistralita'  pregressa  nel  calcolare  i  premi  e  pubblica   una
panoramica generale delle stesse. 
        4-sexies. Fino  all'emanazione  da  parte  della  Commissione
europea  dell'atto  di  esecuzione  di  cui  all'articolo  16   della
direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  16
settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma
e il contenuto delle  attestazioni  di  sinistralita'  pregressa,  si
applicano   le   disposizioni   adottate   dall'IVASS   con   proprio
regolamento.»; 
    l) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente: 
      «Art. 144-bis (Tutela dei danneggiati nei sinistri  in  cui  e'
coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo). - 1. Nel caso  di  un
sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in  un  veicolo
trainante e  in  un  rimorchio,  laddove  il  rimorchio  disponga  di
un'assicurazione   della   responsabilita'   civile   separata,    il
danneggiato  puo'  presentare  la  propria  richiesta  di  indennizzo
direttamente  all'impresa  di  assicurazione  che  ha  assicurato  il
rimorchio, ove: 
        a) possa essere  identificato  il  rimorchio,  ma  non  possa
essere identificato il veicolo trainante e 
        b) la legge nazionale applicabile  al  sinistro  preveda  che
l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo. 
      2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato
il  danneggiato  esercita  l'azione   di   regresso   nei   confronti
dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della  strada  o  dell'equivalente  organismo
dello Stato membro la cui legge nazionale  si  applica  nel  caso  di
sinistro. 
      3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1,  l'assicuratore  del
rimorchio, laddove la legge  nazionale  applicabile  al  sinistro  lo
obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su
richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo: 
        a) dell'identita' dell'assicuratore del veicolo trainante o 
        b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in  grado  di
identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo  di
indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada
o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.»; 
    m) all'articolo 283: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c)  l'impresa  che  assicura  il  veicolo,  al  momento  del
sinistro  verificatosi   nel   territorio   della   Repubblica,   sia
assoggettata a procedura  di  regolazione  dell'insolvenza  o  a  una
procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo  268,
paragrafo 1, lettera d)  della  direttiva  2009/138/CE,  o  vi  venga
assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso
residente nel  territorio  della  Repubblica.  Nel  caso  in  cui  il
responsabile del sinistro sia  assicurato  presso  un'impresa  di  un
altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della  strada
ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le  somme
corrisposte ai danneggiati;»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) il natante  risulti  assicurato  presso  una  impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o
di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del  sinistro
si  trovi  in  stato  di  liquidazione  coatta  o  vi   venga   posta
successivamente;»; 
      3) al comma 2, terzo periodo,  le  parole:  «lettera  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere  b),  c),  c-bis),
d), d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti  dei  massimali
di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento  all'IPCA
adottati dalla Commissione europea.»; 
      5) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa,  il
Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al  regresso
per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.»; 
    n) dopo l'articolo 283 e' inserito il seguente: 
      «Art. 283-bis (Obblighi di informativa a carico  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della strada). - 1. Fatti salvi gli  obblighi
di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per  le  vittime  della
strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati
membri dell'apertura della procedura di  liquidazione  di  un'impresa
avente sede legale nel  territorio  della  Repubblica  e  autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»; 
    o) all'articolo 284: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Sinistri  causati
da natanti in altro Stato membro»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) dopo la parola: «altresi'» sono aggiunte le seguenti: «,
in conformita' all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis),»; 
        2.2) dopo le parole: «risarcire i» sono inserite le seguenti:
«danni derivanti dai»; 
        2.3) la  parola:  «veicoli»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«natanti»; 
        3) al comma 2, le parole: «Ministro dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in
Italy»; 
    p) all'articolo 285: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1   coopera,   quando
necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri,  con
gli organismi  di  compensazione  istituiti  ai  sensi  dell'articolo
25-bis  della  direttiva  2009/103/CE,  con  tutte  le  altre   parti
interessate, nonche' con le autorita' competenti degli Stati  membri.
Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la  fornitura
di informazioni, compresi  i  dettagli  di  richieste  di  indennizzo
specifiche. 
        1-ter. L'impresa designata di cui all'articolo 286, comma  1,
informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione  della  richiesta.
Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro  di
origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad informare l'organismo
equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa e l'impresa di
detto Stato membro soggetta a procedura di  liquidazione,  o  il  suo
amministratore  straordinario  o  il  liquidatore,  quali   definiti,
rispettivamente, all'articolo 268, lettere e) e f),  della  direttiva
2009/138/CE, della richiesta. L'impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di  stabilimento  o  di  libera  prestazione  di
servizi, assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o  a
una procedura di liquidazione, come definita ai  sensi  dell'articolo
268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, informa  il
Fondo di cui al comma 1 nel momento  in  cui  indennizza  o  nega  la
responsabilita' in relazione a una richiesta  di  indennizzo  che  e'
stata ricevuta dal Fondo stesso. Il Fondo di cui al comma 1,  che  ha
anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di  richiedere  il
rimborso  delle  somme  versate  all'organismo  omologo  responsabile
ultimo per il sinistro. 
        1-quater. Qualora  il  responsabile  ultimo  sia  l'organismo
dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato  membro,
il Fondo di cui al comma 1, che ha indennizzato  il  danneggiato,  ha
diritto  di  richiedere  il   rimborso   delle   somme   versate   al
corrispondente organismo del suddetto Stato membro  che  provvede  al
pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto.»; 
      2) al comma 2, le parole: «Ministro dello  sviluppo  economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese del  made  in
Italy»; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283,  comma  1,  lettera
c), il contributo di cui al comma 3 e' versato  esclusivamente  dalle
imprese autorizzate dall'IVASS  all'esercizio  nel  territorio  della
Repubblica delle assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»; 
    q) all'articolo 286: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «lettere  a),  b),  c)»  sono
inserite le  seguenti:  «,  c-bis)»  e  le  parole:  «Ministro  dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro  delle
imprese e del made in Italy»; 
      2) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo  economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e  del  made
in Italy»; 
    r) all'articolo 287: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere a),  b)»
sono inserite le seguenti: «, c-bis)»; 
      2) al comma 5, le parole: «lettera c)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere c) e c-bis)» e dopo le  parole:  «dell'impresa  di
assicurazione» sono aggiunte  le  seguenti:  «o  altro  soggetto  che
gestisce la procedura cui e' soggetta l'impresa»; 
    s) l'articolo 288 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 288 (Diritti dei danneggiati nei confronti del  Fondo  di
garanzia per le vittime della Strada). - 1. I danneggiati da  veicoli
assicurati  con  imprese  con  sede  legale  nel   territorio   della
Repubblica che  esercitano  i  rami  di  responsabilita'  civile  dei
veicoli  a  motore  e  dei  natanti  soggette  a  procedure  di   cui
all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono  far  valere,
nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti
derivanti dal  contratto  nei  confronti  della  CONSAP  -  Fondo  di
garanzia  per  le  vittime  della  strada,  richiedendo  l'indennizzo
direttamente all'impresa  designata  per  il  territorio  in  cui  e'
avvenuto il sinistro. 
      2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1,  l'impresa
designata: 
        a) formula un'offerta di indennizzo  motivata  con  la  quale
chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto  la
richiesta non e' contestata e  i  danni  sono  stati  parzialmente  o
interamente quantificati o 
        b) fornisce una risposta motivata con la quale  chiarisce  di
non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la  quale  neghi
la responsabilita' ovvero dichiari  che  la  responsabilita'  non  e'
chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente
quantificati. 
      3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al  comma  2,
lettera  a),  l'impresa  designata   provvede   a   indennizzare   il
danneggiato senza indebito ritardo e in  ogni  caso  entro  tre  mesi
dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di
indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati  solo  parzialmente,
l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro  tre
mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata
alla liquidazione definitiva del danno. 
      4.   L'impresa   designata   non   subordina    il    pagamento
dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato  dimostri  che  la
persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta  di
pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1,  2  e
3. 
      5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146,  comma
1, in quanto compatibili.»; 
    t) all'articolo 290,  comma  2,  le  parole:  «lettera  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)» e le parole:  «posta
in liquidazione coatta» sono soppresse; 
    u) all'articolo 292, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c)  e
c-bis), l'impresa designata che, anche  in  via  di  transizione,  ha
risarcito il danno e' surrogata,  per  importo  pagato,  nei  diritti
dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa.  Se  l'impresa  e'
posta  in  liquidazione  coatta  sussistono  gli   stessi   privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.»; 
    v) all'articolo 296: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «Per l'esercizio delle funzioni di cui al  all'articolo  297,
comma 1-bis, la CONSAP utilizza il  contributo  di  cui  all'articolo
285, comma 3-bis.»; 
      2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146,
comma 1, in quanto compatibili.»; 
    z) all'articolo 297, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  L'Organismo  di  indennizzo   italiano   e'   altresi'
incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel
territorio della Repubblica, per danni a cose o a  persone  derivanti
da sinistri avvenuti in un altro Stato membro  qualora  l'impresa  di
assicurazione sia assoggettata a  procedura  di  liquidazione,  o  ad
altra  procedura  equivalente,  indipendentemente   dall'accertamento
dello stato di insolvenza, o vi  venga  assoggettata  in  un  momento
successivo. 
      1-ter. Nei casi  di  cui  all'articolo  297,  comma  1-bis,  il
contributo  di  cui  all'articolo  285,  comma  3-bis,   e'   versato
esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel
territorio   della   Repubblica   delle    assicurazioni    per    la
responsabilita' civile per i danni  causati  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore. 
      1-quater. Fatti salvi gli obblighi  di  cui  all'articolo  247,
l'Organismo  di  indennizzo  italiano   informa   tempestivamente   i
corrispondenti  organismi  degli  Stati  membri  dell'apertura  della
procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa   di   un'impresa
autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della  Repubblica
delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore.»; 
    aa) all'articolo 298: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Gli  aventi  diritto  possono  altresi'   presentare
all'Organismo di indennizzo italiano richiesta  di  risarcimento  nei
casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. La persona lesa  residente  in  Italia,  entro  due  mesi
dall'accadimento   del   sinistro,   puo'    chiedere    l'indennizzo
all'Organismo  di  indennizzo  italiano  nelle  situazioni   previste
nell'articolo  297,  comma  1,  lettere  b)  e  c).  L'Organismo   di
indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva
risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo  mandatario
per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi  diritto
al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro  il
termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo
di indennizzo italiano.»; 
      3) al comma 6, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis)  l'amministratore  straordinario  o  il   commissario
liquidatore,  nel   caso   in   cui   l'impresa   sia   assoggettata,
rispettivamente, alla procedura di amministrazione straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa.»; 
      4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis. L'impresa di assicurazione del  veicolo  responsabile
del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano  nel  momento
in cui indennizza o  nega  la  responsabilita'  in  relazione  a  una
richiesta che e' stata ricevuta anche  dall'Organismo  ai  sensi  del
comma 1-bis del medesimo articolo. 
        6-ter.  Entro  tre  mesi  dalla  richiesta,  l'Organismo   di
indennizzo italiano: 
          a) formula un'offerta di indennizzo motivata con  la  quale
chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo, in quanto  la
richiesta non e' contestata e  i  danni  sono  stati  parzialmente  o
interamente quantificati; o 
          b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di
non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la  quale  neghi
la responsabilita' ovvero dichiari  che  la  responsabilita'  non  e'
chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente
quantificati. 
        6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in  conformita'  al
comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano  provvede
a indennizzare l'avente diritto senza indebito  ritardo  e,  in  ogni
caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte  dell'avente  diritto
dell'offerta  motivata  di  indennizzo.  Ove  i  danni  siano   stati
quantificati solo parzialmente, l'Organismo  di  indennizzo  italiano
provvede   a   indennizzare   l'avente   diritto   entro   tre   mesi
dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla
liquidazione definitiva del danno. 
        6-quinquies.  L'Organismo  di  indennizzo  italiano  coopera,
quando necessario, con  gli  omologhi  organismi  degli  altri  Stati
membri, con i Fondi di garanzia  di  cui  all'articolo  10-bis  della
direttiva 2009/103/CE, nonche' con gli altri organismi di  indennizzo
di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/103/CE,  nonche'  con  le
Autorita'  competenti  degli  Stati  membri  e  con  le  altre  parti
interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento  e
la fornitura di informazioni, compresi i  dettagli  di  richieste  di
indennizzo specifiche.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1,  del   citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 1. (Definizioni). - 1. Agli effetti del  codice
          delle assicurazioni private si intendono per: 
                  a) assicurazione contro i danni:  le  assicurazioni
          indicate all'articolo 2, comma 3; 
                  b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e  le
          operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; 
                  c)  attivita'  assicurativa:  l'assunzione   e   la
          gestione   dei   rischi   effettuata   da   un'impresa   di
          assicurazione; 
                  d) attivita' riassicurativa: 
                    1) l'assunzione e la gestione dei  rischi  ceduti
          da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo  o
          retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 
                    2)  la  copertura  fornita   da   un'impresa   di
          riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
          membro  dell'Unione  europea   autorizzato   dall'Autorita'
          competente dello  Stato  membro  d'origine  e  che  rientri
          nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; 
                  e) attivita' in regime di liberta'  di  prestazione
          di servizi o rischio  assunto  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
                  f) attivita' in regime di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
                  g) autorita' di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
                  g-bis)  SEVIF:  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1)  AEAP  o  EIOPA:   Autorita'   europea   delle
          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,
          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    2)  ABE  o  EBA:  Autorita'   bancaria   europea,
          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    3)  AESFEM  o  ESMA:  Autorita'   europea   degli
          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con
          regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                    4)  Comitato  congiunto:  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  CERS:  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) Autorita' di vigilanza degli Stati membri:  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/20107; 
                  g-ter)   autorita'   di   vigilanza   sul   gruppo:
          l'autorita' di vigilanza di  gruppo  determinata  ai  sensi
          dell'art. 207-sexies; 
                  h)  carta  verde:  certificato  internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
                  i) codice della strada: il decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
                  l)  codice  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                  l-bis) collegio delle autorita' di  vigilanza:  una
          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il
          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale
          nell'ambito della vigilanza del gruppo; 
                  l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
          spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici  economici
          di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio  o  incentivo
          finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o  forniti   in
          relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; 
                  l-ter)  concentrazione   dei   rischi:   tutte   le
          esposizioni al rischio che  comportano  perdite  potenziali
          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la
          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione; 
                  m) CONSAP: la Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
                  m-bis)  controparte   centrale   autorizzata:   una
          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione
          conformemente  all'articolo  14  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 o che e' stata riconosciuta in  base  all'articolo
          25 dello stesso Regolamento; 
                  m-ter)  consulenza:  l'attivita'  consistente   nel
          fornire raccomandazioni personalizzate ad  un  cliente,  su
          richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
          relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione; 
                  n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni;  n.  1)  distributore  di  prodotti
          assicurativi:   qualsiasi    intermediario    assicurativo,
          intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di
          assicurazione; 
                  n-bis)  distribuzione  di  probabilita'   prevista:
          funzione matematica che assegna ad un elenco  esaustivo  di
          eventi futuri mutualmente  esclusivi  una  probabilita'  di
          realizzazione; 
                  n-ter) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del
          merito  di  credito":  un'agenzia  di   rating   creditizio
          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o
          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti
          dall'applicazione di tale regolamento; 
                  n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla
          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto
          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere
          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,
          quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
                  n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo  concluso
          tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione  e  un
          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato
          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una
          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o
          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti
          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di
          riassicurazione stessa; 
                  o) fondo di garanzia: un organismo  creato  da  uno
          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare,  entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
                  p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          303; 
                  q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          285; 
                  q-bis)  funzione:  in   un   sistema   di   governo
          societario,   la   capacita'   interna    all'impresa    di
          assicurazione o  di  riassicurazione  di  svolgere  compiti
          concreti; un sistema di  governo  societario  comprende  la
          funzione di gestione del rischio, la funzione  di  verifica
          della conformita',  la  revisione  interna  e  la  funzione
          attuariale; 
                  r) grandi rischi: si intendono  per  grandi  rischi
          quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma  3,
          qui  di  seguito  indicati:  1)   4   (corpi   di   veicoli
          ferroviari), 5  (corpi  di  veicoli  aerei),  6  (corpi  di
          veicoli  marittimi,  lacustri   e   fluviali),   7   (merci
          trasportate), 11  (r.c.  aeromobili)  e  12  (r.c.  veicoli
          marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto  previsto  al
          numero  3);  2)  14  (credito)  e  15  (cauzione),  qualora
          l'assicurato   eserciti   professionalmente    un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi  questa  attivita';  3)  3   (corpi   di   veicoli
          terrestri,  esclusi  quelli  ferroviari),  8  (incendio  ed
          elementi naturali), 9  (altri  danni  ai  beni),  10  (r.c.
          autoveicoli  terrestri),  12   (r.c.   veicoli   marittimi,
          lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti
          all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo  123,
          13 (r.c.  generale)  e  16  (perdite  pecuniarie),  purche'
          l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre  criteri
          seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
          risulti  superiore  ai  seimilionieduecentomila  euro;   2)
          l'importo  del  volume  d'affari   risulti   superiore   ai
          dodicimilionieottocentomila  euro;   3)   il   numero   dei
          dipendenti occupati in media  durante  l'esercizio  risulti
          superiore   alle    duecentocinquanta    unita'.    Qualora
          l'assicurato sia un'impresa  facente  parte  di  un  gruppo
          tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di
          cui  sopra  si  riferiscono  al  bilancio  consolidato  del
          gruppo; 
                  r-bis)  gruppo:  un  gruppo  1)  composto  da   una
          societa' partecipante o controllante,  dalle  sue  societa'
          controllate  o  da  altre  entita'  in  cui   la   societa'
          partecipante o controllante o le sue  societa'  controllate
          detengono una partecipazione, nonche' da societa' legate da
          direzione unitaria ai sensi  dell'articolo  96;  ovvero  2)
          basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di
          rapporti finanziari solidi e sostenibili tra  tali  imprese
          che  puo'  includere  anche  mutue  assicuratrici  o  altre
          societa' di tipo mutualistico, a condizione che:  2.1)  una
          delle   imprese   eserciti   effettivamente,   tramite   un
          coordinamento centralizzato, un'influenza  dominante  sulle
          decisioni, incluse le decisioni finanziarie,  di  tutte  le
          imprese che fanno parte del gruppo; e 2.2) la  costituzione
          e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del  titolo  XV
          siano soggetti all'approvazione  preventiva  dell'autorita'
          di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa  che  esegue  il
          coordinamento  centralizzato   e'   considerata   l'impresa
          controllante  o  partecipante  e  le  altre  imprese   sono
          considerate le imprese controllate o partecipate20; 
                  s) impresa:  la  societa'  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione autorizzata; 
                  t)   impresa   di   assicurazione:   la    societa'
          autorizzata  secondo  quanto   previsto   nelle   direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta; 
                  u) impresa di assicurazione autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                  u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
          di assicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria,
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui
          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per
          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o
          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa
          di assicurazione captive; 
                  v)  impresa  di   assicurazione   comunitaria:   la
          societa' avente sede legale e amministrazione - centrale in
          uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia  o
          in  uno  Stato  aderente  allo  Spazio  economico  europeo,
          autorizzata  secondo  quanto   previsto   nelle   direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta; 
                  z) impresa di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                  aa) impresa  di  partecipazione  assicurativa:  una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera bb-bis; 
                  bb) impresa di partecipazione  assicurativa  mista:
          una  societa'  controllante  diversa   da   un'impresa   di
          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da
          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa
          di partecipazione finanziaria mista ai sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera bb-bis, sempreche' almeno una delle sue
          imprese  controllate  sia  un'impresa  di  assicurazione  o
          un'impresa  di  riassicurazione  avente  sede  legale   nel
          territorio della Repubblica; 
                  bb-bis)  impresa  di   partecipazione   finanziaria
          mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
          v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142; 
                  cc)  impresa  di   riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata  all'esercizio  della   sola   riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste nell'accettare rischi ceduti  da  una  impresa  di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
                  cc-bis)   impresa   di   riassicurazione   captive:
          un'impresa di  riassicurazione  controllata  da  un'impresa
          finanziaria diversa da un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o da un gruppo di imprese di  assicurazione
          o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui
          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la
          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa
          parte l'impresa di riassicurazione captive; 
                  cc-ter)      impresa       di       riassicurazione
          extracomunitaria:  la  societa'  avente   sede   legale   e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo,   autorizzata   per   l'esercizio   dell'attivita'
          riassicurativa; 
                  cc-quater)    impresa    finanziaria:    un'impresa
          costituita  da  uno  dei  seguenti  soggetti:  1)  un  ente
          creditizio, un ente finanziario o una societa'  strumentale
          di  cui  all'articolo  4,  n.  18),  del  regolamento  (UE)
          575/2013; 2) un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa  di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa)  e  cc);
          3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4,  n.
          2), del regolamento del Parlamento europeo e del  Consiglio
          n. 575 del 26 giugno 2013; 4) un'impresa di  partecipazione
          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera bbbis); 
                  cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente  della
          stessa e diversa da un intermediario assicurativo a  titolo
          accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
          di distribuzione assicurativa; 
                  cc-sexies) intermediario riassicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione o da  un  dipendente  di
          essa, che avvii o svolga a titolo  oneroso  l'attivita'  di
          distribuzione riassicurativa; 
                  cc-septies)  intermediario  assicurativo  a  titolo
          accessorio: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa
          da uno dei soggetti  di  cui  alla  lettera  d),  comma  2,
          dell'articolo 109, che avvii  o  svolga  a  titolo  oneroso
          l'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   a   titolo
          accessorio, nel  rispetto  delle  seguenti  condizioni:  1)
          l'attivita' professionale principale di tale persona fisica
          o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 2)
          la  persona  fisica  o  giuridica   distribuisce   soltanto
          determinati prodotti assicurativi,  complementari  rispetto
          ad un bene  o  servizio;  3)  i  prodotti  assicurativi  in
          questione non coprono il ramo  vita  o  la  responsabilita'
          civile, a meno che tale copertura non integri il bene o  il
          servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua
          attivita' professionale principale; 
                  dd) ISVAP o  IVASS:  l'Istituto  per  la  vigilanza
          sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui
          e' succeduto  l'IVASS,  Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni, ai sensi dell'art. 13  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 13532; 
                  ee) legge fallimentare: il regio decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                  ff)  localizzazione:  la  presenza   di   attivita'
          mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio  di  un
          determinato  Stato.  I  crediti   sono   considerati   come
          localizzati  nello  Stato  nel  quale   gli   stessi   sono
          esigibili; 
                  gg) (abrogata); 
                  hh) (abrogata); 
                  ii) mercato regolamentato: un  mercato  finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria;  ii-bis)  misura  del  rischio:  la   funzione
          matematica che assegna un importo  monetario  ad  una  data
          distribuzione   di   probabilita'   prevista    e    cresce
          monotonicamente con il livello di  esposizione  al  rischio
          sottostante a tale distribuzione; 
                  ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
                  ll-bis) operazione  infragruppo:  un'operazione  in
          cui un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  si
          affida, direttamente od indirettamente, ad un'altra impresa
          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o
          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di
          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o
          meno, e a fini o meno di pagamento; 
                  mm) organismo di indennizzo  italiano:  l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
                  mm-bis) partecipazione: la  detenzione,  diretta  o
          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'
          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche
          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che
          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla
          gestione di tale societa'; 
                  mm-ter) partecipazione qualificata: la  detenzione,
          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti
          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di
          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente
          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
          impresa; 
                  nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                  oo) (abrogata) 
                  pp) portafoglio del lavoro diretto italiano:  tutti
          i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
                  qq) portafoglio del lavoro  indiretto  italiano:  i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato; 
                  rr) principi contabili internazionali:  i  principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati secondo la procedura di  cui  all'articolo  6  del
          regolamento (CE)  n.  1606/2002  del  19  luglio  2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
                  ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
          da imprese di assicurazione nell'esercizio delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'articolo 2; 
                  ss-bis) prodotto di investimento  assicurativo:  un
          prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),
          del regolamento (UE) n.  1286/2014.  Tale  definizione  non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato   I   della   direttiva   2009/138/CE    (Rami
          dell'assicurazione non vita); 2) i  contratti  assicurativi
          vita, qualora le prestazioni previste dal  contratto  siano
          dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
          a  lesione,  malattia  o   disabilita';   3)   i   prodotti
          pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,  sono
          riconosciuti come  aventi  lo  scopo  precipuo  di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  tt)  ramo  di  assicurazione:  la   classificazione
          secondo un insieme omogeneo di  rischi  od  operazioni  che
          descrive  l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al
          rilascio dell'autorizzazione; 
                  uu) retrocessione: cessione dei rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
                  vv) sede secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa    o    riassicurativa;    con     riferimento
          all'intermediazione, per succursale si intende una  agenzia
          o una succursale situata in uno Stato membro diverso  dallo
          Stato membro di origine,  inclusa  l'organizzazione  di  un
          semplice   ufficio   gestito   da   personale    dipendente
          dell'intermediario ovvero da una persona  indipendente,  ma
          incaricata  ad  agire  in   modo   permanente   per   conto
          dell'intermediario stesso; 
                  vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno   una    delle    seguenti    caratteristiche:    1)
          considerazione esplicita e materiale del valore del  denaro
          in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a
          limitare il risultato economico del contratto tra le  parti
          nel tempo, al fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del
          rischio previsto; 
                  vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita
          o di variazione sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di
          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti
          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della
          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del
          rischio di mercato; 
                  vv-bis.2) rischio di  liquidita':  il  rischio  che
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in
          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per
          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della
          relativa scadenza; 
                  vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita
          o di variazione sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni
          del livello e della volatilita' dei pezzi di mercato  delle
          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; 
                  vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio  di
          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle
          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in
          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle
          riserve tecniche; 
                  vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di  perdite
          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di
          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
          esogeni; 
                  vv-bis.6)  sistemi  di  garanzia:  sistemi  per  lo
          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di
          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni
          di crisi; 
                  vv-bis.7) societa' controllante: una  societa'  che
          esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche  per
          il  tramite  di  societa'  controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta persona; 
                  vv-.bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
          quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o
          per interposta persona; 
                  vv-bis.9) societa' partecipante:  la  societa'  che
          detiene una partecipazione; 
                  vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
          e' detenuta una partecipazione; 
                  vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
                  vv-quater) supporto durevole:  qualsiasi  strumento
          che: 1) permetta al contraente di memorizzare  informazioni
          a lui personalmente dirette, in modo che siano  accessibili
          per la futura consultazione durante  un  periodo  di  tempo
          adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;
          e 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni
          memorizzate; 
                  zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od  una  sede
          secondaria   di   un'impresa   di   assicurazione   o    di
          riassicurazione; 
                  aaa) Stato aderente allo Spazio economico  europeo;
          uno  Stato  aderente  all'accordo   di   estensione   della
          normativa dell'Unione europea in materia, fra  l'altro,  di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
                  bbb) Stato membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
                  ccc) Stato membro dell'obbligazione:  lo  Stato  di
          cui alla  lettera  bbb)  nel  quale  il  contraente  ha  il
          domicilio,  ovvero,  se  il  contraente  e'   una   persona
          giuridica, lo Stato di cui alla  lettera  bbb)  sede  della
          stessa cui si riferisce il contratto; 
                  ddd) Stato membro di  prestazione  di  servizi:  lo
          Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o  in  cui
          e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o  il  rischio
          e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
          cui alla lettera bbb); 
                  eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di  cui
          alla lettera bbb) in cui e'  situato  lo  stabilimento  dal
          quale l'impresa opera; 
                  fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
                    1) lo Stato di cui alla lettera bbb)  in  cui  si
          trovano  i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi   beni
          immobili, ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in  essi
          contenuti, sempre che entrambi siano coperti  dallo  stesso
          contratto di assicurazione; 
                    2)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 
                    3) lo Stato di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
                    4) lo Stato di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
                    4-bis) nel caso in cui un veicolo e'  spedito  da
          uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta  della
          persona responsabile della copertura della  responsabilita'
          civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a  decorrere
          dall'accettazione della consegna da parte  dell'acquirente,
          lo Stato membro di destinazione, per un periodo  di  trenta
          giorni, anche  se  il  veicolo  non  e'  stato  formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
                    4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb)  in  cui
          si e' verificato il sinistro qualora il veicolo  sia  privo
          di targa o rechi una targa che non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo; 
                  ggg)  Stato  membro  d'origine:  lo  Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il  rischio  o   dell'impresa   di   riassicurazione;   con
          riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e'  una
          persona fisica, per Stato membro di origine, si intende  lo
          Stato di' residenza dell'intermediario; se e'  una  persona
          giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata  la
          sede  legale,  o  se  assente,  la  sede   principale,   da
          intendersi come il luogo a partire  dal  quale  e'  gestita
          l'attivita' principale; 
                  ggg-bis) Stato membro ospitante:  lo  Stato  membro
          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
          presta  servizi;  con  riferimento  all'intermediazione  si
          intende  lo  Stato  membro,  diverso  dallo  Stato   membro
          d'origine,  in  cui   l'intermediario   ha   una   presenza
          permanente o una stabile organizzazione  o  in  cui  presta
          servizi; 
                  hhh) Stato terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
                  iii) stretti legami: il rapporto  fra  due  o  piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui  sussiste:  1)
          un legame di controllo ai sensi dell'articolo  72;  2)  una
          partecipazione, detenuta direttamente o per il  tramite  di
          societa' controllate, societa' fiduciarie o per  interposta
          persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o  dei
          diritti  di  voto,  ovvero  una  partecipazione  che,   pur
          restando  al  di  sotto  del  limite  sopra  indicato,  da'
          comunque  la  possibilita'   di   esercitare   un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in  base  al
          quale le stesse persone sono sottoposte  al  controllo  del
          medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte  a  direzione
          unitaria in virtu'  di  un  contratto  o  di  una  clausola
          statutaria, oppure quando  gli  organi  di  amministrazione
          sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure
          quando   esistono   legami   importanti   e   durevoli   di
          riassicurazione;  4)  un  rapporto  di  carattere  tecnico,
          organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
          influire in misura rilevante sulla  gestione  dell'impresa.
          L'IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione  di  stretti  legami,  al   fine   di   evitare
          situazioni  di  ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle
          funzioni di vigilanza; iii.1) vendita a distanza: qualunque
          modalita' di  vendita  che,  senza  la  presenza  fisica  e
          simultanea del distributore e del contraente, possa  essere
          impiegata per  il  collocamento  a  distanza  di  contratti
          assicurativi e riassicurativi; 
                  iii-bis) tecniche di mitigazione  del  rischio:  le
          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei
          rischi ad un terzo; 
                  lll) testo unico bancario: il  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
                  mmm) testo unico dell'intermediazione  finanziaria:
          il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e
          successive modificazioni; 
                  nnn) testo unico in materia di assicurazioni  sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive
          modificazioni; 
                  ooo) Ufficio centrale italiano:  l'ente  costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo  responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'   stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di assicurazione nel territorio della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
                  ppp)   Ufficio    nazionale    di    assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
                  qqq)  unita'  da  diporto:  il   natante   definito
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio
          2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
                  rrr) veicolo: 
                    1)   qualsiasi   veicolo   a   motore    azionato
          esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo
          ma non su rotaia, con: 
                    1.1) una velocita' di progetto massima  superiore
          a 25 km/h; o 
                    1.2) un peso netto massimo superiore a  25  kg  e
          una velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h; 
                    2)  qualsiasi  rimorchio  destinato   ad   essere
          utilizzato  con  un  veicolo  di  cui  al  numero   1),   a
          prescindere che sia ad esso agganciato o meno; 
                    3) i veicoli elettrici  leggeri  individuati  con
          apposito decreto del Ministro delle imprese e del  made  in
          Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  da  adottarsi
          entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione. 
                    1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera
          rrr)  del  comma  1,   le   sedie   a   rotelle   destinate
          esclusivamente  ad  essere  utilizzate   da   persone   con
          disabilita' fisiche non sono considerate veicoli  ai  sensi
          del presente codice.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  122  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 122 (Veicoli a  motore).  -  1.  Sono  soggetti
          all'obbligo di assicurazione per la responsabilita'  civile
          verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile
          i veicoli di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  rrr),
          qualora utilizzati conformemente alla funzione del  veicolo
          in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente. 
                1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
          prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal  terreno
          su cui e' utilizzato  e  dal  fatto  che  sia  fermo  o  in
          movimento 
                1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda  anche  i
          veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e'
          soggetto   a   restrizioni.   Resta   valida,    ai    fini
          dell'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1,   la
          stipula, da  parte  di  soggetti  pubblici  o  privati,  di
          polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli
          secondo la prassi contrattuale in  uso,  quando  utilizzati
          per le attivita' proprie di tali  soggetti,  sempre  che  i
          veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze 
                1-quater. Alla violazione della disposizione  di  cui
          al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative  di  cui
          all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter
          e'   soggetta   alle   sanzioni   amministrative   di   cui
          all'articolo  193,  commi  2  e  3,  del  medesimo  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  La  violazione  delle
          disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  comma  2,  e'
          soggetta alle sanzioni  amministrative  di  cui  al  citato
          articolo 193 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,
          aumentando   della   meta'   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si
          applicano  le  disposizioni  del  titolo  VI  del  medesimo
          decreto legislativo n. 285 del 1992. 
                2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i
          danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
          titolo in base al quale e' effettuato il trasporto. 
                3.  L'assicurazione  non  ha  effetto  nel  caso   di
          circolazione avvenuta contro la volonta' del  proprietario,
          dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di  riservato
          dominio o del locatario in caso di  locazione  finanziaria,
          fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma  1,  lettera
          d),  a  partire  dal  giorno   successivo   alla   denuncia
          presentata all'autorita' di pubblica sicurezza.  In  deroga
          all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile l'assicurato ha diritto al  rimborso  del  rateo  di
          premio, relativo al residuo periodo  di  assicurazione,  al
          netto  dell'imposta  pagata  e  del   contributo   previsto
          dall'articolo 334. 
                4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per
          i danni causati nel territorio degli  altri  Stati  membri,
          secondo le condizioni ed entro  i  limiti  stabiliti  dalle
          legislazioni  nazionali  di   ciascuno   di   tali   Stati,
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie  eventualmente
          previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato  in
          cui stazionano abitualmente.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  124  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 124 (Gare e competizioni  sportive).  -  1.  Le
          gare e le competizioni  sportive  di  qualsiasi  genere  di
          veicoli a motore e le relative  prove  non  possono  essere
          autorizzate,   anche   se   in    circuiti    chiusi,    se
          l'organizzatore   non   abbia   provveduto   a    contrarre
          assicurazione dei veicoli a motore. 
                2.   L'assicurazione   copre    la    responsabilita'
          dell'organizzatore e degli  altri  obbligati  per  i  danni
          arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi  i
          danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da  essi
          adoperati.». 
              - Il testo dell'articolo  132-bis  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art.    132-bis    (Obblighi    informativi    degli
          intermediari).  -  1.   Gli   intermediari,   prima   della
          sottoscrizione   di   un   contratto    di    assicurazione
          obbligatoria  per  i  veicoli  a  motore,  sono  tenuti   a
          informare il consumatore in modo corretto,  trasparente  ed
          esaustivo  sui  premi  offerti  da  tutte  le  imprese   di
          assicurazione  di  cui  sono  mandatari  relativamente   al
          contratto base previsto dall'articolo 22 del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e   successive
          modificazioni. 
                2. Al fine  di  cui  al  comma  1,  gli  intermediari
          forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di
          assicurazione   mediante   collegamento    telematico    al
          preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile  nei
          siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese  del
          made in Italy e  senza  obbligo  di  rilascio  di  supporti
          cartacei. 
                3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in  modo  da
          garantire l'accesso e la risposta per via  telematica,  sia
          ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per  i
          premi applicati  dalle  imprese  di  assicurazione  per  il
          contratto base relativo ad autovetture e  motoveicoli.  Con
          le  stesse  disposizioni   sono   definite   le   modalita'
          attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle
          informazioni  inserite  nel  servizio  informativo  di  cui
          all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione
          del contratto, a condizioni  non  peggiorative  rispetto  a
          quanto indicato nel preventivo stesso, o presso  un'agenzia
          della compagnia ovvero, per le imprese  che  lo  prevedano,
          attraverso un collegamento  diretto  al  sito  internet  di
          ciascuna compagnia di assicurazione. 
                4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione  del
          cliente di aver ricevuto, ove prescritte,  le  informazioni
          di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo  a
          favore del cliente.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  134  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 134 (Attestazione sullo stato del  rischio).  -
          1. Il contraente o, se  persona  diversa,  il  proprietario
          ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
          dominio o il locatario in  caso  di  locazione  finanziaria
          hanno  diritto  di  esigere  in  qualunque  momento,  entro
          quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato
          del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque  anni  del
          contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli
          a motore, oppure dell'assenza di sinistri.  Le  imprese  di
          assicurazione  non  trattano  i   contraenti   in   maniera
          discriminatoria, ne' maggiorano i premi  in  ragione  della
          loro  nazionalita'  o  unicamente  sulla  base   del   loro
          precedente  Stato  membro  di  residenza.  Le  imprese   di
          assicurazione trattano  le  attestazioni  emesse  in  altri
          Stati membri alla pari di quelle emesse  da  un'impresa  di
          assicurazione avente sede nel territorio della  Repubblica,
          anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La
          consegna  dell'attestazione  sullo  stato  del  rischio  e'
          effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo  delle
          banche dati elettroniche  di  cui  al  comma  2  o  di  cui
          all'articolo 135. 
                1-bis. (abrogato). 
                1-ter. (abrogato). 
                2.   L'impresa   di   assicurazione   inserisce    le
          informazioni riportate sull'attestato  di  rischio  in  una
          banca dati elettronica detenuta da  enti  pubblici  ovvero,
          qualora  gia'  esistente,  da  enti  privati,  al  fine  di
          consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
          di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In  ogni
          caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente
          le informazioni sull'attestazione. 
                3. La classe di  merito  indicata  sull'attestato  di
          rischio  si  riferisce  al  proprietario  del  veicolo.  Il
          regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
          a  dodici  mesi,  ed  individua  i  termini  relativi  alla
          decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. 
                4. L'attestazione sullo stato del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135. 
                4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
          stipulazione di un nuovo contratto e in  tutti  i  casi  di
          rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza  di
          sinistri  con  responsabilita'  esclusiva  o  principale  o
          paritaria  negli  ultimi  cinque  anni,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'attestato  di  rischio,  relativi   a   un
          ulteriore veicolo, anche di diversa  tipologia,  acquistato
          dalla persona fisica gia' titolare di polizza  assicurativa
          o da un componente stabilmente convivente  del  suo  nucleo
          familiare, non puo' assegnare al contratto  una  classe  di
          merito  piu'  sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante
          dall'ultimo attestato di  rischio  conseguito  sul  veicolo
          gia' assicurato e non puo' discriminare in  funzione  della
          durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di
          merito, le condizioni di premio assegnate  agli  assicurati
          aventi le stesse caratteristiche di  rischio  del  soggetto
          che stipula il nuovo contratto. 
                4-ter.  Conseguentemente   al   verificarsi   di   un
          sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare
          alcuna  variazione  di  classe  di  merito  prima  di  aver
          accertato l'effettiva responsabilita' del  contraente,  che
          e' individuata nel responsabile  principale  del  sinistro,
          secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno  e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non sia possibile accertare la responsabilita'  principale,
          ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,  in  caso  di
          liquidazione parziale, la responsabilita'  si  computa  pro
          quota in relazione al numero dei conducenti  coinvolti,  ai
          fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
          sinistri.  In  ogni  caso,   le   variazioni   peggiorative
          apportate alla classe di merito e i conseguenti  incrementi
          del premio per  gli  assicurati  che  hanno  esercitato  la
          facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera  b),
          devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 
                4-ter.1.  Conseguentemente  al  verificarsi   di   un
          sinistro, qualora l'assicurato accetti  l'installazione  di
          uno  dei  dispositivi  di  cui  all'articolo  132-ter,   le
          variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i
          conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a
          quelli altrimenti applicati. 
                4.ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si  sia
          reso  responsabile  in  via  esclusiva  o   principale   un
          conducente collocato nella classe di merito piu' favorevole
          per  il  veicolo  di  diversa  tipologia  ai  sensi   delle
          disposizioni del comma 4 -bis e  che  abbia  comportato  il
          pagamento di un  indennizzo  complessivamente  superiore  a
          euro  5.000,  le  imprese  di  assicurazione,  alla   prima
          scadenza successiva del contratto, possono  assegnare,  per
          il  solo  veicolo  di  diversa  tipologia   coinvolto   nel
          sinistro, una classe di  merito  superiore  fino  a  cinque
          unita' rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del
          presente articolo. Le disposizioni del  presente  comma  si
          applicano    unicamente     ai     soggetti     beneficiari
          dell'assegnazione della classe di  merito  piu'  favorevole
          per il solo veicolo di diversa  tipologia  ai  sensi  delle
          disposizioni  del  comma  4  -  bis  nel  testo  in  vigore
          successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo  55
          - bis comma 1, lettera  a)  del  decreto-legge  26  ottobre
          2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 2019, n. 157. 
                4-quater. E' fatto comunque obbligo alle  imprese  di
          assicurazione di comunicare tempestivamente  al  contraente
          le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. 
                4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo
          30, comma 5, politiche relative all'uso delle  attestazioni
          di sinistralita' pregressa nel calcolare i premi e pubblica
          una panoramica generale delle stesse. 
                4-sexies.  Fino   all'emanazione   da   parte   della
          Commissione  europea  dell'atto  di   esecuzione   di   cui
          all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 16  settembre  2009,  il  quale
          specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto
          delle attestazioni di sinistralita' pregressa, si applicano
          le   disposizioni   adottate   dall'IVASS    con    proprio
          regolamento.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  283  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art.  283.  (Sinistri  verificatisi  nel  territorio
          della Repubblica). - 1. Il Fondo di garanzia per le vittime
          della strada, costituito presso  la  CONSAP,  risarcisce  i
          danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
          per i quali vi e' obbligo di  assicurazione,  nei  casi  in
          cui: 
                  a) il sinistro sia stato  cagionato  da  veicolo  o
          natante non identificato; 
                  b) il veicolo o  natante  non  risulti  coperto  da
          assicurazione; 
                  c) l'impresa che assicura il  veicolo,  al  momento
          del sinistro verificatosi nel territorio della  Repubblica,
          sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza
          o a una procedura di liquidazione, come definita  ai  sensi
          dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della  direttiva
          2009/138/CE,  o  vi  venga  assoggettata  in   un   momento
          successivo, e il danneggiato sia  anch'esso  residente  nel
          territorio  della  Repubblica.   Nel   caso   in   cui   il
          responsabile del sinistro sia assicurato presso  un'impresa
          di un altro Stato membro,  il  Fondo  di  garanzia  per  le
          vittime della strada ha diritto di recuperare  dall'omologo
          organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati; 
                  c-bis) il natante  risulti  assicurato  presso  una
          impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime
          di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi,  e
          che  al  momento  del  sinistro  si  trovi  in   stato   di
          liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; 
                  d) il veicolo sia posto in circolazione  contro  la
          volonta'     del     proprietario,      dell'usufruttuario,
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso  di  locazione  finanziaria.  (d-bis)  il
          veicolo sia stato spedito nel territorio  della  Repubblica
          italiana da uno Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1,  comma
          1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto
          in un sinistro e sia privo di assicurazione; 
                  d-ter) il sinistro  sia  cagionato  da  un  veicolo
          estero  con   targa   non   corrispondente   o   non   piu'
          corrispondente allo stesso veicolo v). 
                2. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  il
          risarcimento e' dovuto solo per i danni  alla  persona.  In
          caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto
          anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
          all'importo di  euro  500,  per  la  parte  eccedente  tale
          ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e
          d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla  persona,
          nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma  1,
          lettere c) e c-bis), il risarcimento e' dovuto per i  danni
          alla persona, nonche' per i danni alle cose.  Nel  caso  di
          cui al comma 1, lettera  d),  il  risarcimento  e'  dovuto,
          limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che  sono
          trasportati contro la  propria  volonta'  ovvero  che  sono
          inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i  danni
          alla persona sia per i danni a cose. 
                3. Nel caso previsto dal  comma  1,  lettera  a),  il
          danno e'  risarcito  nei  limiti  dei  minimi  di  garanzia
          previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro,
          nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente  alle
          autovetture ad uso privato. La  percentuale  di  inabilita'
          permanente, la  qualifica  di  convivente  a  carico  e  la
          percentuale di  reddito  del  danneggiato  da  calcolare  a
          favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
          in base alle norme del testo unico delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali. 
                4. Nei casi previsti dal comma  1,  lettere  b),  c),
          c-bis), d), d-bis) e d-ter),  il  danno  e'  risarcito  nei
          limiti dei massimali di cui all'articolo 128  e  agli  atti
          delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione
          europea. 
                5. Il Fondo di garanzia per le vittime  della  strada
          e'   surrogato,   per   l'importo   pagato,   nei   diritti
          dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa  posta  in
          liquidazione coatta, beneficiando dello stesso  trattamento
          previsto  per   i   crediti   di   assicurazione   indicati
          all'articolo  258,  comma  4,  lettera  a).  L'impresa   di
          assicurazione  che  ha  provveduto  alla  liquidazione  del
          danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto  di  regresso
          nei confronti del Fondo di garanzia per  le  vittime  della
          strada in  caso  di  liquidazione  coatta  dell'impresa  di
          assicurazione del veicolo responsabile. 
                5-bis.   Nel   caso   di   liquidazione    volontaria
          dell'impresa, il Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
          strada ha diritto al  regresso  per  l'importo  pagato  nei
          confronti dell'impresa.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  284  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 284 (Sinistri causati da natanti in altro Stato
          membro). - 1. Il Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
          strada e' tenuto altresi', in conformita' all'articolo 283,
          comma 1, lettera c-bis), a risarcire i danni derivanti  dai
          sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da
          natanti  ivi  immatricolati  che  siano  assicurati  presso
          un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro
          Stato  in  regime  di  stabilimento  o   di   liberta'   di
          prestazione di servizi, che  al  momento  del  sinistro  si
          trovi in stato di liquidazione  coatta  o  vi  venga  posta
          successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5. 
                2. Il Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy
          autorizza,  con  decreto  da  pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni  con  i
          fondi di garanzia degli altri Stati membri  concernenti  il
          risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  285  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 285 (Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
          strada). - 1. Il Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
          strada e' amministrato, sotto la  vigilanza  del  Ministero
          dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza  di
          un apposito comitato. 
                1-bis. Il Fondo di cui al  comma  1  coopera,  quando
          necessario, con gli omologhi organismi  degli  altri  Stati
          membri, con gli organismi  di  compensazione  istituiti  ai
          sensi dell'articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE, con
          tutte le altre parti interessate, nonche' con le  autorita'
          competenti degli Stati membri. Tale cooperazione include la
          richiesta, l'ottenimento e la  fornitura  di  informazioni,
          compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche. 
                1-ter. L'impresa designata di cui  all'articolo  286,
          comma 1, informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione
          della  richiesta.  Qualora  il  responsabile   ultimo   sia
          l'organismo dello Stato membro di origine  dell'impresa  di
          un  altro  Stato  membro  operante  nel  territorio   della
          Repubblica  in  regime  di   stabilimento   o   di   libera
          prestazione di servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede
          ad informare l'organismo equivalente dello Stato membro  di
          origine dell'impresa e  l'impresa  di  detto  Stato  membro
          soggetta  a   procedura   di   liquidazione,   o   il   suo
          amministratore  straordinario  o  il   liquidatore,   quali
          definiti, rispettivamente, all'articolo 268, lettere  e)  e
          f), della direttiva 2009/138/CE, della richiesta. L'impresa
          operante nel  territorio  della  Repubblica  in  regime  di
          stabilimento  o   di   libera   prestazione   di   servizi,
          assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a
          una procedura  di  liquidazione,  come  definita  ai  sensi
          dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della  direttiva
          2009/138/CE, informa il Fondo di cui al comma 1 nel momento
          in cui indennizza o nega la responsabilita' in relazione  a
          una richiesta di indennizzo che e' stata ricevuta dal Fondo
          stesso. Il Fondo di cui  al  comma  1,  che  ha  anticipato
          l'indennizzo al danneggiato, ha diritto  di  richiedere  il
          rimborso  delle   somme   versate   all'organismo   omologo
          responsabile ultimo per il sinistro. 
                1-quater.  Qualora   il   responsabile   ultimo   sia
          l'organismo dello Stato membro di origine  dell'impresa  di
          un altro Stato membro, il Fondo di cui al comma 1,  che  ha
          indennizzato il danneggiato, ha diritto  di  richiedere  il
          rimborso delle somme versate  al  corrispondente  organismo
          del suddetto Stato membro che provvede al  pagamento  entro
          sei mesi o entro il diverso termine convenuto. 
                2. Il  Ministro  delle  imprese  del  made  in  Italy
          disciplina, con regolamento, le condizioni e  le  modalita'
          di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
          di  garanzia  per  le  vittime  della  strada,  nonche'  la
          composizione del comitato di cui al comma 1. 
                3.  Le  imprese   autorizzate   all'esercizio   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
          natanti sono tenute  a  versare  annualmente  alla  CONSAP,
          gestione autonoma del Fondo  di  garanzia  per  le  vittime
          della strada, un contributo commisurato al premio incassato
          per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo
          di assicurazione. 
              3-bis. Nei casi  di  cui  all'articolo  283,  comma  1,
          lettera c), il contributo di cui  al  comma  3  e'  versato
          esclusivamente   dalle   imprese   autorizzate   dall'IVASS
          all'esercizio  nel  territorio   della   Repubblica   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione dei veicoli a motore. 
                4. Il regolamento di cui  al  comma  2  determina  le
          modalita'  di   fissazione   annuale   della   misura   del
          contributo, nel limite massimo del quattro  per  cento  del
          premio  imponibile,  tenuto  conto  dei   risultati   della
          liquidazione dei danni che sono determinati nel  rendiconto
          annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo. 
                4-bis. La CONSAP ha  il  potere  di  negoziare  e  di
          concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo  con  gli
          organismi omologhi al Fondo  di  garanzia  per  le  vittime
          della strada degli altri Stati membri dell'Unione  europea,
          al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e  di
          rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13,  della
          direttiva  2009/103/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio del 16 settembre 2009.  L'accordo  e'  notificato
          immediatamente alla Commissione europea.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  286  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 286 (Liquidazione dei danni a cura dell'impresa
          designata). -  1.  1.  La  liquidazione  dei  danni  per  i
          sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a),  b),
          c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), e' effettuata  a  cura  di
          un'impresa designata dall'IVASS secondo quanto previsto nel
          regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del  made
          in Italy. L'impresa provvede alla  liquidazione  dei  danni
          anche per i sinistri verificatisi  oltre  la  scadenza  del
          periodo  assegnato  e   fino   alla   data   indicata   nel
          provvedimento che designi altra impresa. 
                2.  Le  somme  anticipate  dalle  imprese  designate,
          comprese le spese ed al netto  delle  somme  recuperate  ai
          sensi dell'articolo 292, sono  rimborsate  dalla  CONSAP  -
          Fondo di garanzia per le vittime della strada,  secondo  le
          convenzioni,  stipulate  fra  le  imprese  e  il  Fondo  di
          garanzia   per   le   vittime   della   strada,    soggette
          all'approvazione del Ministro delle imprese e del  made  in
          Italy su proposta dell'IVASS. 
                3.  Le  imprese  designate   sono   sottoposte,   per
          l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle  direttive  per
          il regolare svolgimento delle  operazioni  di  liquidazione
          dei danni emanate  in  via  generale  o  particolare  dalla
          CONSAP.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  287  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente: 
                «Art. 287 (Esercizio dell'azione di risarcimento).  -
          1. Nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  283,  comma  1,
          lettere a), b) ,c-bis), d) , d-bis) e d-ter), l'azione  per
          il risarcimento dei danni causati  dalla  circolazione  dei
          veicoli e dei  natanti,  per  i  quali  vi  e'  obbligo  di
          assicurazione, puo' essere proposta  solo  dopo  che  siano
          decorsi sessanta giorni da quello  in  cui  il  danneggiato
          abbia  chiesto  il  risarcimento   del   danno,   a   mezzo
          raccomandata,  ((all'impresa  designata,  inviandone  copia
          contestuale alla  CONSAP))  -  Fondo  di  garanzia  per  le
          vittime della strada. Nell'ipotesi  prevista  dall'articolo
          283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento  dei
          danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi  sei
          mesi dal giorno in  cui  il  danneggiato  ha  richiesto  il
          risarcimento del danno. 
                2.  Il   danneggiato   che,   nell'ipotesi   prevista
          dall'articolo  283,  comma  1,  lettera  a),  abbia   fatto
          richiesta   ((all'impresa   designata,   inviandone   copia
          contestuale alla  CONSAP))  -  Fondo  di  garanzia  per  le
          vittime della strada, non e' tenuto a rinnovare la  domanda
          qualora successivamente  venga  identificata  l'impresa  di
          assicurazione del responsabile. 
                3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere
          esercitata  esclusivamente   nei   confronti   dell'impresa
          designata. La CONSAP - Fondo di  garanzia  per  le  vittime
          della strada puo' tuttavia intervenire nel processo,  anche
          in grado di appello. 
                4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1,  lettere
          b), d-bis) e d-ter),  deve  essere  convenuto  in  giudizio
          anche il responsabile del danno. 
                5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo  283,
          comma 1, lettere c) e  c-bis),  deve  essere  convenuto  in
          giudizio anche il commissario liquidatore  dell'impresa  di
          assicurazione o altro soggetto che  gestisce  la  procedura
          cui e' soggetta l'impresa.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  290,  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 290 (Prescrizione dell'azione). -  1.  L'azione
          diretta   che   spetta   al   danneggiato   nei   confronti
          dell'impresa designata,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          283, comma 1, lettere a),  b),  d),  d-bis)  e  d-ter),  e'
          soggetta al termine di prescrizione  cui  sarebbe  soggetta
          l'azione verso il responsabile. 
                2. L'azione che spetta al danneggiato  nei  confronti
          dell'impresa designata,  nel  caso  previsto  dall'articolo
          283, comma 1, lettere c) e c-bis), e'  proponibile  fino  a
          che   non   sia   prescritta   l'azione    nei    confronti
          dell'impresa.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  292,  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art.  292  (Diritto  di  regresso   e   di   surroga
          dell'impresa designata).  -  1.  L'impresa  designata  che,
          anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi
          previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) ((,  d),
          d-bis) e d-ter))), ha azione di regresso nei confronti  dei
          responsabili del sinistro per il  recupero  dell'indennizzo
          pagato nonche' degli interessi e delle spese. 
                2. Nel caso  previsto  dall'articolo  283,  comma  1,
          lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in  via
          di transizione, ha risarcito il  danno  e'  surrogata,  per
          importo  pagato,  nei   diritti   dell'assicurato   e   del
          danneggiato verso  l'impresa.  Se  l'impresa  e'  posta  in
          liquidazione  coatta  sussistono   gli   stessi   privilegi
          stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  296  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente: 
                «Art. 296 (Organismo di indennizzo  italiano).  -  1.
          Alla CONSAP, quale gestore del Fondo  di  garanzia  per  le
          vittime  della  strada,  e'  riconosciuta  la  funzione  di
          Organismo di indennizzo  italiano.  Per  l'esercizio  delle
          funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP
          utilizza il  contributo  di  cui  all'articolo  285,  comma
          3-bis. 
                2.   L'Organismo   di   indennizzo   italiano   nello
          svolgimento delle sue funzioni puo' avvalersi  dell'Ufficio
          centrale  italiano  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          apposita convenzione. 
                2-bis. La CONSAP ha  il  potere  di  negoziare  e  di
          concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo  con  gli
          omologhi organismi degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea, al fine  di  dare  attuazione  alle  procedure  di
          rimborso  e  di  rivalsa  previste  dall'articolo   25-bis,
          paragrafo 13, della direttiva  2009/103/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo e'
          notificato immediatamente alla Commissione europea. 
                2-ter.  Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  297  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 297 (Ambito  di  intervento  dell'Organismo  di
          indennizzo  italiano).  -  1.  L'Organismo  di   indennizzo
          italiano e' incaricato di risarcire gli aventi diritto  che
          abbiano residenza  nel  territorio  della  Repubblica,  per
          danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti  in
          un altro Stato membro e provocati dall'uso di: 
                  a) un veicolo assicurato tramite  uno  stabilimento
          situato in altro Stato membro e  stazionante  in  un  altro
          Stato membro; 
                  b)  un   veicolo   di   cui   risulti   impossibile
          l'identificazione; 
                  c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due
          mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione. 
                1-bis. L'Organismo di indennizzo italiano e' altresi'
          incaricato di risarcire gli  aventi  diritto,  che  abbiano
          residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose
          o a persone derivanti da  sinistri  avvenuti  in  un  altro
          Stato  membro  qualora  l'impresa  di   assicurazione   sia
          assoggettata  a  procedura  di  liquidazione,  o  ad  altra
          procedura equivalente, indipendentemente  dall'accertamento
          dello stato di insolvenza, o vi venga  assoggettata  in  un
          momento successivo. 
                1-ter. Nei casi di cui all'articolo 297, comma 1-bis,
          il contributo di cui  all'articolo  285,  comma  3-bis,  e'
          versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS
          all'esercizio  nel  territorio   della   Repubblica   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione dei veicoli a motore. 
                1-quater.   Fatti   salvi   gli   obblighi   di   cui
          all'articolo  247,  l'Organismo  di   indennizzo   italiano
          informa tempestivamente i  corrispondenti  organismi  degli
          Stati membri dell'apertura della procedura di  liquidazione
          coatta amministrativa di un'impresa autorizzata  dall'IVASS
          all'esercizio  nel  territorio   della   Repubblica   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione dei veicoli a motore. 
                2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,   lettera   a),
          l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora
          il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui  Ufficio
          nazionale per  l'assicurazione  abbia  aderito  al  sistema
          della carta verde.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  298  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 298. (Sinistri causati da veicoli  regolarmente
          assicurati). - 1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  297,
          commi 1, lettera  a),  e  2,  gli  aventi  diritto  possono
          presentare all'Organismo di indennizzo  italiano  richiesta
          di risarcimento: 
                  a) qualora l'impresa  di  assicurazione  o  il  suo
          mandatario per la liquidazione dei sinistri nel  territorio
          della Repubblica non abbiano fornito una risposta  motivata
          sugli elementi  dedotti  nella  richiesta  di  risarcimento
          entro tre mesi dalla data in cui gli aventi  diritto  hanno
          presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa
          di assicurazione del veicolo, il cui uso  ha  provocato  il
          sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; 
                  b) nel caso in cui l'impresa di  assicurazione  non
          abbia designato  un  mandatario  per  la  liquidazione  dei
          sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso  gli
          aventi diritto  non  possono  presentare  all'Organismo  di
          indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno
          presentato una analoga richiesta  direttamente  all'impresa
          di assicurazione del veicolo il cui  uso  ha  provocato  il
          sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata  entro  tre
          mesi dalla presentazione della richiesta. 
                1-bis. Gli aventi diritto possono altresi' presentare
          all'Organismo   di   indennizzo   italiano   richiesta   di
          risarcimento nei casi  previsti  dall'articolo  297,  comma
          1-bis. 
                2. L'Organismo di indennizzo italiano  si  astiene  o
          cessa di intervenire  a  favore  degli  aventi  diritto  al
          risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione
          legale  direttamente  contro  l'impresa  di   assicurazione
          ovvero contro il responsabile del sinistro. 
                3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
          e' sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti  della
          persona o delle  persone  che  hanno  causato  il  sinistro
          ovvero nei confronti dell'impresa di  assicurazione  o  del
          suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non puo'
          subordinare  il  risarcimento  alla  dimostrazione  che  il
          responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare. 
                4. Gli aventi  diritto  presentano  all'Organismo  di
          indennizzo italiano la propria  richiesta  di  risarcimento
          nelle  forme  previste  dal   regolamento,   adottato   dal
          ((Ministro dello sviluppo economico)), che  da'  attuazione
          al presente titolo. 
                5. La persona lesa residente  in  Italia,  entro  due
          mesi   dall'accadimento   del   sinistro,   puo'   chiedere
          l'indennizzo all'Organismo  di  indennizzo  italiano  nelle
          situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere  b)
          e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine  al  suo
          intervento  in  caso  di   successiva   risposta   motivata
          dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario  per  la
          liquidazione  dei  sinistri  alla  richiesta  degli  aventi
          diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia
          inviata entro il termine di due  mesi  dalla  presentazione
          della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano. 
                6.  L'Organismo  di   indennizzo   italiano   informa
          immediatamente  di   aver   ricevuto   una   richiesta   di
          risarcimento dagli aventi diritto e che  interverra'  entro
          due  mesi  a  decorrere  dalla   presentazione   di   detta
          richiesta, i seguenti soggetti: 
                  a) l'impresa  di  assicurazione  con  la  quale  e'
          assicurato il veicolo che  ha  causato  il  sinistro  o  il
          mandatario per la liquidazione dei sinistri; 
                  b) l'organismo di  indennizzo  dello  Stato  membro
          dello stabilimento dell'impresa  di  assicurazione  che  ha
          stipulato il contratto; 
                  c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; 
                  d) l'ufficio nazionale  per  l'assicurazione  dello
          Stato ove e' avvenuto il sinistro, se il sinistro e'  stato
          causato  da  un  veicolo  stazionante  in  un  altro  Stato
          rispetto a quello in cui e' accaduto il sinistro; 
                  d-bis)   l'amministratore   straordinario   o    il
          commissario liquidatore, nel  caso  in  cui  l'impresa  sia
          assoggettata,   rispettivamente,    alla    procedura    di
          amministrazione  straordinaria  o  di  liquidazione  coatta
          amministrativa. 
                6-bis.  L'impresa  di   assicurazione   del   veicolo
          responsabile del sinistro informa l'Organismo di indennizzo
          italiano  nel  momento  in  cui  indennizza   o   nega   la
          responsabilita' in relazione a una richiesta che  e'  stata
          ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del comma 1-bis  del
          medesimo articolo. 
                6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di
          indennizzo italiano: 
                  a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la
          quale   chiarisce   di   essere   tenuto    a    provvedere
          all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata  e
          i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati;
          o 
                  b) fornisce una  risposta  motivata  con  la  quale
          chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo,
          o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che
          la responsabilita' non e'  chiaramente  determinata  ovvero
          che i danni non sono stati interamente quantificati. 
                6-quater.  Laddove   l'indennizzo   sia   dovuto   in
          conformita' al comma  6-ter,  lettera  a),  l'Organismo  di
          indennizzo  italiano  provvede  a   indennizzare   l'avente
          diritto senza indebito ritardo e, in ogni caso,  entro  tre
          mesi  dall'accettazione  da   parte   dell'avente   diritto
          dell'offerta motivata di  indennizzo.  Ove  i  danni  siano
          stati  quantificati  solo  parzialmente,   l'Organismo   di
          indennizzo  italiano  provvede  a   indennizzare   l'avente
          diritto entro tre mesi dall'accettazione  dell'offerta.  La
          somma corrisposta e' imputata alla liquidazione  definitiva
          del danno. 
                6-quinquies.  L'Organismo  di   indennizzo   italiano
          coopera, quando  necessario,  con  gli  omologhi  organismi
          degli altri Stati membri, con i Fondi di  garanzia  di  cui
          all'articolo 10-bis della  direttiva  2009/103/CE,  nonche'
          con gli altri organismi di indennizzo di  cui  all'articolo
          24 della direttiva 2009/103/CE, nonche'  con  le  Autorita'
          competenti  degli  Stati  membri  e  con  le  altre   parti
          interessate.  Tale  cooperazione  include   la   richiesta,
          l'ottenimento e la fornitura di  informazioni,  compresi  i
          dettagli di richieste di indennizzo specifiche. 
                7. L'organismo di indennizzo italiano  cui  e'  stata
          presentata  la  richiesta  di  risarcimento  e'  tenuto   a
          rispettare, per la determinazione della  responsabilita'  e
          la quantificazione del danno, le norme di diritto  positivo
          applicabili nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.».