Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La   Settimana   nazionale   delle   discipline   scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche  e'  volta  a  promuovere
l'orientamento, l'apprendimento, la formazione  e  l'acquisizione  di
competenze nell'ambito di  tali  discipline,  necessarie  a  favorire
l'innovazione e la prosperita' della Nazione. 
  2.  Le  iniziative  da  realizzare  nell'ambito   della   Settimana
nazionale promuovono le attivita' svolte nell'ambito delle risorse di
cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalita': 
    a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico  che
coinvolgano gli studenti e  le  istituzioni  pubbliche,  compresi  le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, le imprese private e gli  ordini  professionali,  volti  a
favorire la conoscenza delle discipline STEM e  che  indirizzino,  in
modo  consapevole,  la  scelta  degli  stessi  studenti  verso   tali
discipline; 
    b) valorizzare e  consolidare  le  esperienze  nell'ambito  delle
discipline STEM nel curriculum dello studente; 
    c)  promuovere  campagne  di  sensibilizzazione  allo  scopo   di
stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento  delle  discipline
STEM le quali offrono, nel contesto  attuale,  maggiori  opportunita'
lavorative; 
    d) supportare la didattica, sin dai primi  gradi  di  istruzione,
verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM; 
    e) promuovere corsi di formazione con modalita' innovative  sulle
discipline STEM per il personale  docente  al  fine  di  favorire  lo
sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti; 
    f) valorizzare gli strumenti di  collaborazione  tra  il  settore
pubblico e  il  settore  privato  attraverso  la  costituzione  e  lo
sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con
le  iniziative  di  formazione  collegate  a  imprese   del   settore
tecnologico nell'ambito delle discipline STEM; 
    g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  volte
a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM; 
    h)  promuovere  l'organizzazione   di   incontri,   giornate   di
orientamento e altre attivita' similari per gli studenti della scuola
secondaria di secondo  grado  indirizzate  all'approfondimento  delle
conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM; 
    i) promuovere percorsi di  studio,  formazione  o  ricerca  nelle
discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse  di  studio,
da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per  gli  studenti  che
decidano di intraprendere tali percorsi; 
    l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso  adeguate
competenze in ambito scientifico, il reinserimento  nel  mercato  del
lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo,  in  particolare,
la partecipazione femminile e incentivando  azioni  in  favore  delle
donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere; 
    m)  promuovere  iniziative  finalizzate  all'applicazione   delle
competenze STEM in ambito giuridico. 
  3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al  comma  2,  ferme
restando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi  comprese
le risorse  relative  alla  missione  4,  « Istruzione  e  ricerca »,
componente 1, « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita », e componente 2,  « Dalla  ricerca
all'impresa », del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  le
risorse  del   Fondo   per   la   Repubblica   Digitale   nell'ambito
dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari,  il  Fondo  per  le
politiche relative ai  diritti  e  alle  pari  opportunita',  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, e'
incrementato  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.  All'onere
derivante dal primo periodo, pari a 2  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 novembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4
          luglio 2006, n. 153, e' il seguente: 
                «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia,  per
          le politiche giovanili  e  per  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita'). In vigore dal  4  luglio
          2006 - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per
          la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti  e  le
          sue problematiche  generazionali,  nonche'  per  supportare
          l'Osservatorio  nazionale   sulla   famiglia,   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
                2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani  alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
          agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
          all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
          per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
                3. Al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  10  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, e' il seguente: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»