Art. 10 
 
            Disposizioni specifiche per la contaminazione 
                      crociata e l'omogeneita' 
 
  1. In attuazione dell'articolo 7,  paragrafo  5,  del  regolamento,
nelle more della definizione da parte della  Commissione  europea,  i
livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le  sostanze
attive nei mangimi non bersaglio sono stabiliti nell'allegato  I  del
presente decreto. 
  2.  Con  decreto  del  Ministero  della   salute,   previo   parere
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  del  Centro  di   referenza
nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti  per  gli
animali possono essere stabiliti ulteriori livelli massimi  specifici
di contaminazione crociata per le sostanze  attive  nei  mangimi  non
bersaglio  nelle  more  della  loro  definizione   da   parte   della
Commissione europea. 
  3.  Il  Ministero  della  salute   con   decreto,   previo   parere
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  del  Centro  di   referenza
nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti  per  gli
animali,  puo'  stabilire  criteri  di   omogenea   dispersione   dei
medicinali veterinari nei mangimi medicati e nei prodotti  intermedi,
finche' alla determinazione degli stessi non provveda la  Commissione
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda
          nelle note alle premesse.