Art. 11 
Sistemi  di  raccolta   dei   dati   sui   medicinali   antimicrobici
  relativamente al  settore  dei  mangimi  medicati  e  dei  prodotti
  intermedi 
 
  1.  Ai  fini  della  raccolta  dati  di  cui  all'articolo  57  del
regolamento (UE) n. 6/2019, gli operatori del settore dei mangimi che
effettuano  la  produzione  industriale  di  mangimi  medicati  o  di
prodotti   intermedi   inseriscono   nel   sistema   informativo   di
tracciabilita', attraverso la prescrizione del mangime  medicato,  le
informazioni  relative  alle  confezioni  dei  medicinali  veterinari
utilizzati per la produzione del  mangime  medicato  o  del  prodotto
intermedio, compreso il numero dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio e la quantita' del medicinale  veterinario  utilizzata  nel
mangime. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse.