Art. 12 Sistema di raccolta e smaltimento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi inutilizzati o scaduti 1. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento, il detentore di animali, direttamente o tramite accordi stipulati con l'operatore del settore dei mangimi che gli ha fornito i mangimi, provvede alla raccolta e allo smaltimento presso ditte specializzate dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, qualora questi siano scaduti o non siano stati effettivamente utilizzati per il trattamento indicato nella prescrizione veterinaria di mangimi medicati. 2. Il detentore di animali, eccetto il detentore di animali da compagnia, registra nel sistema informativo di tracciabilita', entro quarantotto ore dall'invio per lo smaltimento, le attivita' effettuate ai sensi del comma 1. 3. I mangimi medicati e i prodotti intermedi di cui al comma 1, devono essere opportunatamente identificati e separati dagli altri mangimi durante la permanenza in azienda prima della raccolta e dello smaltimento.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda nelle note alle premesse.