Art. 12 
 
       Sistema di raccolta e smaltimento dei mangimi medicati 
           e dei prodotti intermedi inutilizzati o scaduti 
 
  1. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento, il detentore  di
animali, direttamente o tramite accordi stipulati con l'operatore del
settore dei mangimi che gli  ha  fornito  i  mangimi,  provvede  alla
raccolta e allo smaltimento presso ditte  specializzate  dei  mangimi
medicati e dei prodotti intermedi, qualora questi siano scaduti o non
siano stati effettivamente utilizzati  per  il  trattamento  indicato
nella prescrizione veterinaria di mangimi medicati. 
  2. Il detentore di animali, eccetto  il  detentore  di  animali  da
compagnia, registra nel sistema informativo di tracciabilita',  entro
quarantotto  ore  dall'invio  per  lo   smaltimento,   le   attivita'
effettuate ai sensi del comma 1. 
  3. I mangimi medicati e i prodotti intermedi di  cui  al  comma  1,
devono essere opportunatamente identificati e  separati  dagli  altri
mangimi durante la permanenza in azienda prima della raccolta e dello
smaltimento. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda
          nelle note alle premesse.