Art. 13 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che svolge attivita' senza il riconoscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che continua a svolgere la propria attivita' anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non comunica, entro trenta giorni dalla variazione, all'autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 1, qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nelle attivita' di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, compresa l'eventuale chiusura, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che svolge attivita' senza aver effettuato la notifica ai fini della registrazione degli stabilimenti, di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non comunica, entro trenta giorni dalla variazione, all'autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 6, qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nelle attivita' di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, compresa l'eventuale chiusura, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che continua a svolgere la propria attivita' anche in caso di sospensione o revoca della registrazione di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per l'immissione sul mercato, immette sul mercato o comunque utilizza i mangimi medicati o prodotti intermedi prodotti da operatori del settore dei mangimi non riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che effettua la produzione industriale di mangimi medicati o prodotti intermedi o la produzione per autoconsumo di mangimi medicati in violazione dei requisiti di composizione previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che produce mangimi medicati o prodotti intermedi senza adottare misure per garantire che il medicinale veterinario sia distribuito in modo omogeneo nel mangime medicato e nel prodotto intermedio in violazione di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che effettua la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto o l'immissione sul mercato dei mangimi medicati o dei prodotti intermedi senza applicare le misure per evitare la contaminazione crociata di cui all'articolo 4 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che effettua la produzione anticipata dei mangimi medicati e prodotti intermedi nei casi vietati dall'articolo 8, primo paragrafo, lettere a) e b) del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura che non rispetta uno o piu' requisiti di etichettatura di cui all'articolo 9 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non rispetta i requisiti e le modalita' di imballaggio dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi di cui all'articolo 10 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 14. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque effettua pubblicita' di mangimi medicati o prodotti intermedi in violazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, o distribuisce campioni a fini promozionali di mangimi medicati o prodotti intermedi in violazione dell'articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che, non prestando la garanzia ovvero prestando una falsa garanzia, introduce da altro Stato membro o importa nell'Unione mangimi medicati o prodotti intermedi che contengono medicinali veterinari che non possono essere utilizzati in Italia a norma del regolamento (UE) 6/2019, in violazione di quanto previsto all'articolo 12 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che consegna mangimi medicati o prodotti intermedi a detentori di animali in difetto di prescrizione veterinaria di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 17. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore di animali che utilizza mangimi medicati o prodotti intermedi e non rispetta quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 18. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore di animali che utilizza mangimi medicati o prodotti intermedi e non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2, 4, 5, 6, e 7 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 19. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore di animali che utilizza mangimi medicati o prodotti intermedi e non rispetta quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 20. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che effettua la produzione industriale di mangimi medicati o prodotti intermedi o la produzione per autoconsumo di mangimi medicati che, a seguito di un controllo ufficiale risultano non rispondenti alle tolleranze indicate nell'allegato IV del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 21. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che produce per la vendita o per autoconsumo mangimi medicati o prodotti intermedi che, a seguito di un controllo ufficiale, risultano non rispondenti ai criteri di omogenea distribuzione, stabiliti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento o all'articolo 10, comma 3, del presente decreto, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 22. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che, a seguito di un controllo ufficiale, risulta responsabile del superamento dei livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio stabiliti ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 23. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che prescrive mangimi medicati o prodotti intermedi non rispettando i requisiti di composizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento o non rispettando quanto previsto all'articolo 16, paragrafi 2, 6, 7, 9 e 10 del regolamento, oppure all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 24. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non rispetta uno o piu' requisiti di cui all'Allegato I del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 25. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non ottempera a quanto previsto all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. 26. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore di animali che non ottempera a quanto previsto all'articolo 12 del presente decreto, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda nelle note alle premesse.