Art. 13 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che svolge  attivita'  senza  il  riconoscimento  di  cui
all'articolo  13,  paragrafo  1,  del  regolamento,  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una  somma  da
5.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che continua a svolgere la  propria  attivita'  anche  in
caso di sospensione o revoca del riconoscimento di  cui  all'articolo
13, paragrafo 1, del regolamento e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che non comunica, entro trenta giorni  dalla  variazione,
all'autorita' competente di cui all'articolo 4,  comma  1,  qualsiasi
cambiamento  significativo  intervenuto  nelle   attivita'   di   cui
all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento,  compresa  l'eventuale
chiusura, e' soggetto al pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che svolge attivita' senza aver effettuato la notifica ai
fini della registrazione degli stabilimenti, di cui  all'articolo  4,
comma 6, del presente  decreto,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che non comunica, entro trenta giorni  dalla  variazione,
all'autorita' competente di cui all'articolo 4,  comma  6,  qualsiasi
cambiamento  significativo  intervenuto  nelle   attivita'   di   cui
all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento,  compresa  l'eventuale
chiusura, e' soggetto al pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che continua a svolgere la  propria  attivita'  anche  in
caso di sospensione o revoca della registrazione di cui  all'articolo
4, comma 6, del presente decreto, e' soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 
  7. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  detiene  per
l'immissione sul mercato, immette sul mercato o comunque  utilizza  i
mangimi medicati o  prodotti  intermedi  prodotti  da  operatori  del
settore dei mangimi  non  riconosciuti  ai  sensi  dell'articolo  13,
paragrafo 1,  del  regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei  mangimi  che  effettua  la  produzione  industriale  di  mangimi
medicati o prodotti intermedi o  la  produzione  per  autoconsumo  di
mangimi medicati in violazione dei requisiti di composizione previsti
dall'articolo  5,  paragrafo  2,  del  regolamento  e'  soggetto   al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.000  a
euro 12.000. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che produce mangimi medicati o prodotti  intermedi  senza
adottare misure per  garantire  che  il  medicinale  veterinario  sia
distribuito in modo omogeneo nel  mangime  medicato  e  nel  prodotto
intermedio in violazione di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo
1,  del  regolamento  e'  soggetto  al  pagamento  di  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei  mangimi  che  effettua  la  fabbricazione,  lo  stoccaggio,   il
trasporto o l'immissione sul  mercato  dei  mangimi  medicati  o  dei
prodotti  intermedi  senza  applicare  le  misure  per   evitare   la
contaminazione crociata di cui all'articolo  4  del  regolamento,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 3.000 a euro 18.000. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei  mangimi  che  effettua  la  produzione  anticipata  dei  mangimi
medicati e prodotti intermedi nei casi vietati dall'articolo 8, primo
paragrafo, lettere a) e b) del regolamento e' soggetto  al  pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei mangimi responsabile dell'etichettatura che non  rispetta  uno  o
piu'  requisiti  di  etichettatura  di   cui   all'articolo   9   del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 
  13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei  mangimi  che  non  rispetta  i  requisiti  e  le  modalita'   di
imballaggio dei mangimi medicati e  dei  prodotti  intermedi  di  cui
all'articolo 10 del regolamento, e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 
  14.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  chiunque   effettua
pubblicita' di mangimi medicati o prodotti  intermedi  in  violazione
dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2  del  regolamento,  o  distribuisce
campioni a fini promozionali di mangimi medicati o prodotti intermedi
in violazione dell'articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5  del  regolamento,
e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.500 a euro 9.000. 
  15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei mangimi che, non prestando la garanzia ovvero prestando una falsa
garanzia, introduce da  altro  Stato  membro  o  importa  nell'Unione
mangimi medicati  o  prodotti  intermedi  che  contengono  medicinali
veterinari che non possono essere utilizzati in Italia  a  norma  del
regolamento  (UE)  6/2019,   in   violazione   di   quanto   previsto
all'articolo 12 del regolamento, e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 
  16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei mangimi che consegna mangimi  medicati  o  prodotti  intermedi  a
detentori di animali in difetto di prescrizione  veterinaria  di  cui
all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, e' soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  3.000
a euro 18.000. 
  17. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore  di  animali
che utilizza mangimi medicati o prodotti  intermedi  e  non  rispetta
quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1,  del  regolamento,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 3.000 a euro 18.000. 
  18. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore  di  animali
che utilizza mangimi medicati o prodotti intermedi e non rispetta  le
prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2, 4, 5, 6,  e  7  del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 
  19. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore  di  animali
che utilizza mangimi medicati o prodotti  intermedi  e  non  rispetta
quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3,  del  regolamento,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 30.000. 
  20. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei  mangimi  che  effettua  la  produzione  industriale  di  mangimi
medicati o prodotti intermedi o  la  produzione  per  autoconsumo  di
mangimi medicati che, a seguito di un controllo  ufficiale  risultano
non  rispondenti  alle  tolleranze  indicate  nell'allegato  IV   del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 
  21. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei mangimi che produce per la  vendita  o  per  autoconsumo  mangimi
medicati  o  prodotti  intermedi  che,  a  seguito  di  un  controllo
ufficiale,  risultano  non  rispondenti  ai   criteri   di   omogenea
distribuzione, stabiliti conformemente all'articolo 6,  paragrafo  2,
del regolamento o all'articolo 10, comma 3, del presente decreto,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 1.500 a euro 15.000. 
  22. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei mangimi  che,  a  seguito  di  un  controllo  ufficiale,  risulta
responsabile  del  superamento  dei  livelli  massimi  specifici   di
contaminazione crociata  per  le  sostanze  attive  nei  mangimi  non
bersaglio stabiliti ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 5  del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 
  23. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che
prescrive mangimi medicati o prodotti  intermedi  non  rispettando  i
requisiti di composizione di cui all'articolo  5,  paragrafo  1,  del
regolamento  o  non  rispettando  quanto  previsto  all'articolo  16,
paragrafi 2, 6, 7, 9 e 10 del  regolamento,  oppure  all'articolo  8,
comma 1, del presente  decreto,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 
  24. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei mangimi che non rispetta uno o piu' requisiti di cui all'Allegato
I  del  regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. 
  25. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore
dei mangimi che non ottempera a quanto previsto all'articolo 6, comma
3, e all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  500  a
euro 3.000. 
  26. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore  di  animali
che non ottempera a quanto  previsto  all'articolo  12  del  presente
decreto, e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda
          nelle note alle premesse.