Art. 3 
             Autorita' competenti ed organi di controllo 
 
  1. Le Autorita' competenti, ai fini dell'applicazione del  presente
decreto, sono il Ministero della  salute,  le  regioni,  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  Aziende  sanitarie  locali,
nell'ambito delle rispettive competenze,  definite  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27. 
  2. Per l'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
di  controllo  ufficiale  per  la   verifica   del   rispetto   delle
disposizioni di cui al regolamento e al presente decreto si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo 2 febbraio 2021, n. 27: 
                «Art.  2  (Autorita'  competenti  e  altro  personale
          afferente alle autorita' competenti).  -  1.  Il  Ministero
          della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
          Bolzano, le Aziende  sanitarie  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,  sono   le   Autorita'   competenti
          designate, ai sensi  dell'articolo  4  del  Regolamento,  a
          pianificare,   programmare,    eseguire,    monitorare    e
          rendicontare i controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'
          ufficiali  nonche'  procedere  all'adozione  delle   azioni
          esecutive  previste  dagli   articoli   137   e   138   del
          Regolamento,  e  ad  accertare  e  contestare  le  relative
          sanzioni amministrative nei seguenti settori: 
                  a)  alimenti,  inclusi  i  nuovi  alimenti,  e   la
          sicurezza alimentare, in tutte le  fasi  della  produzione,
          della trasformazione  e  della  distribuzione  di  alimenti
          comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali  e
          il loro coinvolgimento  nel  mantenimento  dello  stato  di
          salute  fornite  sui   prodotti   alimentari,   anche   con
          riferimento ad alimenti  contenenti  allergeni  e  alimenti
          costituiti,  contenenti  o  derivati  da  OGM,  nonche'  la
          fabbricazione e l'uso di materiali e  oggetti  destinati  a
          venire a contatto con gli alimenti; 
                  b) mangimi e sicurezza  dei  mangimi  in  qualsiasi
          fase  della   produzione,   della   trasformazione,   della
          distribuzione e dell'uso, anche con riferimento  a  mangimi
          costituiti, contenenti o derivati da OGM; 
                  c) salute animale; 
                  d) sottoprodotti  di  origine  animale  e  prodotti
          derivati ai fini della prevenzione  e  della  riduzione  al
          minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali; 
                  e) benessere degli animali; 
                  f) prescrizioni per  l'immissione  in  commercio  e
          l'uso di prodotti fitosanitari,  dell'utilizzo  sostenibile
          dei   pesticidi,   ad   eccezione   dell'attrezzatura   per
          l'applicazione dei pesticidi. 
                Omissis.».