Art. 4 
              Competenze autorizzative, registrazione e 
       riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le
Autorita' competenti per il riconoscimento degli stabilimenti, previo
sopralluogo  dell'Azienda  sanitaria  locale  competente,  ai   sensi
dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  anche
per  il  tramite  delle  Aziende  sanitarie  locali  territorialmente
competenti rilasciano, per ogni stabilimento di cui al  comma  1,  un
numero   di   riconoscimento   individuale   nel   formato   previsto
all'allegato V, capo II, del regolamento (CE) n. 183/2005. 
  3. Nel caso in  cui  il  riconoscimento  di  cui  al  comma  1  sia
rilasciato ad uno  stabilimento  gia'  riconosciuto  anche  ai  sensi
dell'articolo  10  del  regolamento  (CE)  n.  183/2005,  l'autorita'
competente  attribuisce  allo  stabilimento  lo  stesso   numero   di
riconoscimento individuale gia' assegnato a condizione che  nell'atto
autorizzativo siano dettagliate le  attivita'  svolte  ai  sensi  del
regolamento. 
  4. Nel caso in  cui  il  riconoscimento  di  cui  al  comma  1  sia
rilasciato  ad  uno  stabilimento  in  possesso  di  un   numero   di
registrazione  o  di  identificazione   rilasciato   ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 183/2005 o del regolamento (CE) n. 767/2009 in un
formato conforme  a  quanto  previsto  dal  regolamento,  l'autorita'
competente  conferma  allo  stabilimento  il   medesimo   numero   di
riconoscimento individuale anteponendovi il carattere α. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
per il tramite delle Aziende sanitarie locali competenti, revocano le
autorizzazioni rilasciate ai sensi  del  decreto  legislativo  del  3
marzo 1993, n.  90,  agli  operatori  del  settore  dei  mangimi  che
esercitano  attivita'  non  soggette   al   riconoscimento   di   cui
all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento. 
  6. Gli operatori che esercitano le attivita'  non  assoggettate  al
riconoscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del  regolamento,
notificano  la  propria  attivita'   all'Azienda   sanitaria   locale
competente  ai  fini  della  registrazione  degli  stabilimenti   nel
rispetto delle procedure regionali in materia di attivita' soggette a
notifica. 
  7. In materia di sospensione, revoca o modifica della registrazione
e riconoscimento di cui al comma 1, si applicano la  disposizione  di
cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) 183/2005. 
  8. Le spese relative alla registrazione e al  riconoscimento  degli
stabilimenti sono a carico degli operatori del settore  dei  mangimi.
Per la determinazione delle tariffe si applicano le  disposizioni  di
cui agli articoli 6, comma 13, e 13, comma 6,  nonche'  dell'allegato
2, sezione 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il regolamento (UE) 2019/4  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il regolamento (CE) n.  183/2005  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il regolamento (CE) n.  767/2009  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 3 marzo  1993,  n.  90  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo della sezione 8  dell'allegato  2
          del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32: 
                «Sezione   8   Tariffe    per    il    riconoscimento
          (condizionato e definitivo), per la registrazione e  per  i
          relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico