Art. 4 Competenze autorizzative, registrazione e riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le Autorita' competenti per il riconoscimento degli stabilimenti, previo sopralluogo dell'Azienda sanitaria locale competente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche per il tramite delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti rilasciano, per ogni stabilimento di cui al comma 1, un numero di riconoscimento individuale nel formato previsto all'allegato V, capo II, del regolamento (CE) n. 183/2005. 3. Nel caso in cui il riconoscimento di cui al comma 1 sia rilasciato ad uno stabilimento gia' riconosciuto anche ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005, l'autorita' competente attribuisce allo stabilimento lo stesso numero di riconoscimento individuale gia' assegnato a condizione che nell'atto autorizzativo siano dettagliate le attivita' svolte ai sensi del regolamento. 4. Nel caso in cui il riconoscimento di cui al comma 1 sia rilasciato ad uno stabilimento in possesso di un numero di registrazione o di identificazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 o del regolamento (CE) n. 767/2009 in un formato conforme a quanto previsto dal regolamento, l'autorita' competente conferma allo stabilimento il medesimo numero di riconoscimento individuale anteponendovi il carattere α. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle Aziende sanitarie locali competenti, revocano le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, agli operatori del settore dei mangimi che esercitano attivita' non soggette al riconoscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento. 6. Gli operatori che esercitano le attivita' non assoggettate al riconoscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, notificano la propria attivita' all'Azienda sanitaria locale competente ai fini della registrazione degli stabilimenti nel rispetto delle procedure regionali in materia di attivita' soggette a notifica. 7. In materia di sospensione, revoca o modifica della registrazione e riconoscimento di cui al comma 1, si applicano la disposizione di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) 183/2005. 8. Le spese relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti sono a carico degli operatori del settore dei mangimi. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 13, e 13, comma 6, nonche' dell'allegato 2, sezione 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
Note all'art. 4: - Per il regolamento (UE) 2019/4 si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 183/2005 si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 767/2009 si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo della sezione 8 dell'allegato 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32: «Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni. Parte di provvedimento in formato grafico