Art. 5 
 
                       Anagrafiche ed elenchi 
 
  1. In attuazione dell'articolo 14 del regolamento, le regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite  delle
Aziende  sanitarie  locali  competenti,  iscrivono  gli  stabilimenti
riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del  regolamento
e  quelli  registrati  di  cui  all'articolo  13,  paragrafo  2   del
regolamento, nel Sistema Informativo  Nazionale  Veterinario  per  la
Sicurezza degli Alimenti (SINVSA), indicando l'attivita' svolta e  il
numero di riconoscimento individuale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il regolamento (UE) 2019/4  si  veda  nelle  note
          alle premesse.