Art. 6 Obblighi degli operatori del settore dei mangimi 1. Gli operatori del settore dei mangimi effettuano la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'utilizzo e l'immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi conformemente ai requisiti e alle prescrizioni di cui al Capo II e Capo IV del regolamento e del presente decreto. 2. In attuazione delle prescrizioni di cui all'allegato I, sezione 4, del regolamento, gli operatori del settore dei mangimi, per effettuare le analisi ivi previste, si avvalgono di un laboratorio accreditato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 27 del 2021, salvo che non dispongano di un laboratorio di analisi interno, autorizzato tramite il riconoscimento dello stabilimento di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, per le analisi da svolgere. 3. In attuazione dell'allegato 1, sezione 6 del regolamento, l'operatore del settore dei mangimi e' obbligato a registrare le informazioni di cui al punto 2 di tale sezione nel sistema informativo di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente decreto o a conservarle previa registrazione su supporto cartaceo o informatico qualora il suddetto sistema non preveda la registrazione dell'informazione. 4. Gli operatori del settore dei mangimi che producono mangimi medicati o prodotti intermedi verificano le prestazioni del loro impianto di produzione per quanto riguarda la contaminazione crociata e l'omogeneita' come parte del piano relativo al controllo di qualita' di cui all'allegato I, sezione 4, punto 1, del regolamento, con frequenza almeno annuale. 5. Gli operatori del settore dei mangimi che producono mangimi medicati o prodotti intermedi verificano la conformita' dei mangimi che immettono sul mercato o producono per autoconsumo, per quanto riguarda il titolo delle sostanze attive, la durata minima di conservazione, i livelli massimi di contaminazione crociata nei mangimi non bersaglio e i criteri di omogeneita' come parte del controllo di qualita' di cui all'allegato I, sezione 4, punto 2, del regolamento, con frequenze stabilite in base alla propria attivita'.
Note all'art. 6: - Per il regolamento (UE) 2019/4 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 11 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27: «Art. 11 (Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico). - 1. I laboratori non annessi agli stabilimenti del settore mangimi che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo ed i laboratori annessi agli stabilimenti del settore mangimi che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altri operatori del settore mangimi devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi i laboratori di cui al comma 1 presenti sul proprio territorio e ne curano almeno annualmente la pubblicazione e la trasmissione aggiornata al Ministero della salute per la pubblicazione nell'elenco nazionale.».