Art. 6 
          Obblighi degli operatori del settore dei mangimi 
 
  1. Gli operatori del settore dei mangimi effettuano la  produzione,
lo stoccaggio, il trasporto, l'utilizzo e  l'immissione  sul  mercato
dei mangimi  medicati  e  dei  prodotti  intermedi  conformemente  ai
requisiti e alle prescrizioni di  cui  al  Capo  II  e  Capo  IV  del
regolamento e del presente decreto. 
  2. In attuazione delle prescrizioni di cui all'allegato I,  sezione
4, del regolamento,  gli  operatori  del  settore  dei  mangimi,  per
effettuare le analisi ivi previste, si avvalgono  di  un  laboratorio
accreditato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 27  del
2021, salvo che non dispongano di un laboratorio di analisi  interno,
autorizzato tramite  il  riconoscimento  dello  stabilimento  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del presente  decreto,  per  le  analisi  da
svolgere. 
  3. In  attuazione  dell'allegato  1,  sezione  6  del  regolamento,
l'operatore del settore dei mangimi  e'  obbligato  a  registrare  le
informazioni  di  cui  al  punto  2  di  tale  sezione  nel   sistema
informativo di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), del presente decreto o  a  conservarle  previa  registrazione  su
supporto cartaceo o  informatico  qualora  il  suddetto  sistema  non
preveda la registrazione dell'informazione. 
  4. Gli operatori del settore  dei  mangimi  che  producono  mangimi
medicati o prodotti intermedi  verificano  le  prestazioni  del  loro
impianto di produzione per quanto riguarda la contaminazione crociata
e l'omogeneita'  come  parte  del  piano  relativo  al  controllo  di
qualita' di cui all'allegato I, sezione 4, punto 1, del  regolamento,
con frequenza almeno annuale. 
  5. Gli operatori del settore  dei  mangimi  che  producono  mangimi
medicati o prodotti intermedi verificano la conformita'  dei  mangimi
che immettono sul mercato o producono  per  autoconsumo,  per  quanto
riguarda il  titolo  delle  sostanze  attive,  la  durata  minima  di
conservazione, i  livelli  massimi  di  contaminazione  crociata  nei
mangimi non bersaglio e i  criteri  di  omogeneita'  come  parte  del
controllo di qualita' di cui all'allegato I, sezione 4, punto 2,  del
regolamento, con frequenze stabilite in base alla propria attivita'. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il regolamento (UE) 2019/4  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 11 del citato decreto legislativo 2
          febbraio 2021, n. 27: 
                «Art. 11 (Laboratori  di  autocontrollo  del  settore
          mangimistico).  -  1.  I  laboratori   non   annessi   agli
          stabilimenti del settore  mangimi  che  effettuano  analisi
          nell'ambito  delle  procedure   di   autocontrollo   ed   i
          laboratori annessi agli stabilimenti  del  settore  mangimi
          che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto
          di  altri  operatori  del  settore  mangimi  devono  essere
          accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per
          le singole prove o gruppi di  prove,  da  un  organismo  di
          accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma
          UNI CEI EN ISO/IEC 17011. 
                2. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano iscrivono in appositi elenchi i laboratori  di  cui
          al comma 1 presenti sul  proprio  territorio  e  ne  curano
          almeno  annualmente  la  pubblicazione  e  la  trasmissione
          aggiornata al Ministero della salute per  la  pubblicazione
          nell'elenco nazionale.».