Art. 7 
                  Prescrizione di mangimi medicati 
                        e prodotti intermedi 
 
  1.  La  prescrizione  veterinaria  per  mangime  medicato  di   cui
all'articolo   16   del   regolamento,   puo'    essere    rilasciata
esclusivamente  da  un   medico   veterinario   iscritto   all'ordine
professionale, e' redatta in formato elettronico tramite  il  sistema
informativo di tracciabilita'  e  contiene  le  informazioni  di  cui
all'allegato V del regolamento. 
  2. Nella consegna di  mangimi  medicati  trasportati  in  autocarri
cisterna o altri contenitori analoghi e'  consentita  una  tolleranza
del 5 per cento in piu' o in meno tra il peso effettivo del  prodotto
scaricato presso l'allevamento ed il peso indicato sulla prescrizione
veterinaria per mangime medicato. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda
          nelle note alle premesse.