Art. 7 Prescrizione di mangimi medicati e prodotti intermedi 1. La prescrizione veterinaria per mangime medicato di cui all'articolo 16 del regolamento, puo' essere rilasciata esclusivamente da un medico veterinario iscritto all'ordine professionale, e' redatta in formato elettronico tramite il sistema informativo di tracciabilita' e contiene le informazioni di cui all'allegato V del regolamento. 2. Nella consegna di mangimi medicati trasportati in autocarri cisterna o altri contenitori analoghi e' consentita una tolleranza del 5 per cento in piu' o in meno tra il peso effettivo del prodotto scaricato presso l'allevamento ed il peso indicato sulla prescrizione veterinaria per mangime medicato.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda nelle note alle premesse.