Art. 8 
           Produzione di mangimi medicati per autoconsumo 
                ed uso in azienda di mangimi medicati 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  16  e  17  del
regolamento,  il  medico  veterinario   puo'   prescrivere   prodotti
intermedi o medicinali veterinari autorizzati per la fabbricazione di
mangimi medicati esclusivamente  ad  un  operatore  del  settore  dei
mangimi riconosciuto ai sensi  dell'articolo  13,  paragrafo  1,  del
regolamento per la produzione di mangimi medicati per autoconsumo. 
  2. L'operatore del settore dei mangimi di  cui  al  comma  1,  puo'
fornire  i  mangimi  medicati  prodotti  ad  altre  aziende  di   sua
proprieta', anche non contigue,  purche'  in  possesso  di  specifica
prescrizione veterinaria per mangime medicato riferita all'azienda di
destinazione. 
  3. La prescrizione di cui al comma 1,  consente  all'operatore  del
settore dei mangimi di rifornirsi dei  medicinali  veterinari  e  dei
prodotti intermedi prescritti dal medico veterinario, nella quantita'
necessaria per assicurare la durata del trattamento e per ridurre  al
minimo eventuali rimanenze. 
  4.  Ferma  restando  la  validita'  della   prescrizione   di   cui
all'articolo 16, paragrafo 8, del  regolamento,  il  detentore  degli
animali come definito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,  lettera
j), del regolamento, puo' ritirare in piu' volte il mangime  medicato
prescritto in un periodo di tempo pari alla  durata  del  trattamento
indicata  sulla  prescrizione  e  comunque  non  superiore  a  quanto
previsto all'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento. 
  5. I margini di tolleranza consentiti di cui  all'allegato  IV  del
regolamento  si  applicano  anche  ai   mangimi   medicati   prodotti
dall'operatore del settore dei mangimi di cui al comma 1, qualora, in
caso un controllo  ufficiale,  il  quantitativo  di  sostanza  attiva
rilevato all'analisi  si  discosti  dalla  quantita'  prescritta  dal
medico veterinario. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda
          nelle note alle premesse.