Art. 8 Produzione di mangimi medicati per autoconsumo ed uso in azienda di mangimi medicati 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento, il medico veterinario puo' prescrivere prodotti intermedi o medicinali veterinari autorizzati per la fabbricazione di mangimi medicati esclusivamente ad un operatore del settore dei mangimi riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento per la produzione di mangimi medicati per autoconsumo. 2. L'operatore del settore dei mangimi di cui al comma 1, puo' fornire i mangimi medicati prodotti ad altre aziende di sua proprieta', anche non contigue, purche' in possesso di specifica prescrizione veterinaria per mangime medicato riferita all'azienda di destinazione. 3. La prescrizione di cui al comma 1, consente all'operatore del settore dei mangimi di rifornirsi dei medicinali veterinari e dei prodotti intermedi prescritti dal medico veterinario, nella quantita' necessaria per assicurare la durata del trattamento e per ridurre al minimo eventuali rimanenze. 4. Ferma restando la validita' della prescrizione di cui all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento, il detentore degli animali come definito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera j), del regolamento, puo' ritirare in piu' volte il mangime medicato prescritto in un periodo di tempo pari alla durata del trattamento indicata sulla prescrizione e comunque non superiore a quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento. 5. I margini di tolleranza consentiti di cui all'allegato IV del regolamento si applicano anche ai mangimi medicati prodotti dall'operatore del settore dei mangimi di cui al comma 1, qualora, in caso un controllo ufficiale, il quantitativo di sostanza attiva rilevato all'analisi si discosti dalla quantita' prescritta dal medico veterinario.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda nelle note alle premesse.