Art. 10 
 
                             Competenze 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  prevenzione,  della  ricerca  e  delle
emergenze sanitarie, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo  4
e alle attivita' di supporto per il Ministro nelle materie di propria
competenza, provvede alle attivita' di coordinamento e  di  vigilanza
in tema di: 
    a) tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,
ivi compresa l'attuazione delle disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    b)  cura  del  contenzioso  e  affari  legali  nelle  materie  di
competenza del Dipartimento; 
    c) promozione e sviluppo della ricerca scientifica e  tecnologica
in materia sanitaria; 
    d) prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie; 
    e) attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 per  il
personale in servizio, assegnato ovvero in posizione  di  distacco  o
comando negli Uffici di  sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera
(USMAF) e di Assistenza sanitaria al personale navigante (SASN),  per
il tramite dei dirigenti titolari dei ridetti uffici. 
  2. Il  Capo  del  Dipartimento  svolge  altresi',  nelle  relazioni
europee e internazionali, le funzioni di Responsabile  Medico  (Chief
Medical Officer)  ove  in  possesso  della  professionalita'  medica.
Qualora non  ricorra  tale  condizione,  il  Ministro  conferisce  le
anzidette funzioni a un direttore generale del Ministero in  possesso
della predetta professionalita'. 
  3. Il Dipartimento fornisce, altresi', supporto alle  funzioni  del
Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle  malattie
(CCM),  istituito  dall'articolo  1,  comma  1,   lettera   a),   del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, come riordinato  dall'articolo  9
del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  44,
nonche' alle funzioni del National Health Prevention Hub. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  si
          veda nelle note all'articolo 5. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  recante  "Interventi
          urgenti per fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la
          salute pubblica", convertito in legge,  con  modificazioni,
          dall'art. 1, L. 26 maggio 2004, n.  138,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. 76: 
                  «1. Al fine di contrastare le emergenze  di  salute
          pubblica legate prevalentemente alle malattie  infettive  e
          diffusive ed al bioterrorismo, sono  adottate  le  seguenti
          misure: 
                    a) e' istituito presso il Ministero della  salute
          il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006.». 
              - Si riporta l'articolo 9 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,  recante:  "Riordino
          degli organi collegiali ed altri organismi operanti  presso
          il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2,  comma
          4, della legge 4 novembre 2010, n. 183",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2013, n. 98: 
               «Art. 9 (Centro nazionale per  la  prevenzione  ed  il
          controllo delle malattie). - 1. Il Centro nazionale per  la
          prevenzione ed il controllo delle malattie  (CCM)  esercita
          le funzioni di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  29
          marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2004, n. 138,  e  di  cui  al  decreto  del
          Ministro della  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali 18 settembre 2008, recante ulteriori  modifiche  al
          decreto del Ministro della salute 1° luglio  2004,  recante
          disciplina  dell'organizzazione  e  del  funzionamento  del
          centro nazionale per la prevenzione ed il  controllo  delle
          malattie  (CCM),  nonche'  le  altre  attribuitegli   dalla
          normativa vigente. 
                2. Gli organi del CCM sono i seguenti: 
                  a) il Comitato strategico; 
                  b) il Comitato scientifico permanente; 
                  c) il Direttore operativo. 
                3.  I  componenti  del  Comitato  strategico  e   del
          Comitato scientifico permanente sono nominati  con  decreto
          del Ministro della salute,  restano  in  carica  fino  alla
          scadenza del termine di durata del  CCM,  salvo  revoca,  e
          possono essere riconfermati. Il  Direttore  generale  della
          prevenzione sanitaria e' il Direttore operativo del  CCM  e
          ricopre tale incarico fino alla  scadenza  del  termine  di
          durata del CCM. 
                4. Il Comitato strategico e' presieduto dal  Ministro
          della salute ed e' composto da: 
                  a) il coordinatore degli assessori  regionali  alla
          sanita' con funzioni di vicepresidente; 
                  b) due assessori regionali alla  sanita',  nominati
          dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni; 
                  c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute; 
                  d)  un  rappresentante   del   Dipartimento   della
          protezione civile; 
                  e) il Direttore operativo del CCM; 
                  f) un rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri; 
                  g)  il  Presidente   dell'Istituto   superiore   di
          sanita'; 
                  h)  il  Presidente  del  Consiglio   superiore   di
          sanita'. 
                5. Il Ministro della salute puo', altresi',  chiamare
          a partecipare  alle  riunioni  del  Comitato  strategico  i
          direttori generali di volta  in  volta  competenti  per  la
          materia trattata. 
                6. Il  Ministro  della  salute  puo'  invitare  degli
          esperti a partecipare  allo  svolgimento  dei  lavori,  per
          ciascun argomento all'ordine del giorno. 
                7.  Il  Comitato  strategico   svolge   le   seguenti
          funzioni: 
                  a) definisce le priorita' di intervento; 
                  b) adotta il programma  annuale  di  attivita'  del
          CCM,  unitamente  al  piano  finanziario,   da   sottoporre
          all'approvazione del Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato; 
                  c) approva la relazione sull'attivita'  svolta  dal
          CCM nell'anno precedente; 
                  d) definisce le  linee  generali  sulla  diffusione
          delle informazioni e sull'attivita' di aggiornamento  e  di
          formazione. 
                8. Il Comitato  scientifico  permanente  del  CCM  e'
          cosi' composto: 
                  a) il  direttore  della  Direzione  generale  della
          prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede; 
                  b)  tre  esperti  designati  dal  Ministero   della
          salute; 
                  c)   tre   esperti   designati   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
                9.  Il  Comitato  scientifico  permanente   si   puo'
          avvalere  di   sottocomitati   scientifici   di   progetto,
          istituiti  con  decreto  del  Ministro  della  salute,   su
          proposta del direttore operativo del CCM. 
                10. Il  Comitato  scientifico  permanente  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                  a) esprime  parere  sulla  proposta  del  programma
          annuale di attivita' del CCM; 
                  b) approva i  progetti  predisposti  dal  Direttore
          operativo del CCM di attuazione del  programma  annuale  di
          attivita',  salvo   che   non   sia   costituito   apposito
          sottocomitato scientifico di progetto. 
                11.  Il  Direttore  operativo  svolge   le   seguenti
          funzioni, per le materie di competenza del CCM: 
                  a) predispone la proposta di programma  annuale  di
          attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario; 
                  b) formula proposte di progetti di  attuazione  del
          programma annuale di attivita'; 
                  c) predispone la  relazione  sull'attivita'  svolta
          dal CCM nell'anno precedente; 
                  d) assicura il raccordo con le strutture  regionali
          competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi
          modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome; 
                  e) assicura il costante raccordo con  i  competenti
          uffici ministeriali; 
                  f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali  per
          specifiche tematiche di salute  e  collabora  su  richiesta
          delle Regioni a  situazioni  epidemiologiche  di  emergenza
          sanitaria; 
                  g) promuove la cooperazione e la collaborazione con
          organizzazioni europee ed internazionali; 
                  h)  collabora   alla   costruzione   di   reti   di
          sorveglianza ad hoc ed alla realizzazione dei programmi  di
          formazione  e   ricerca   su   indicazione   del   Comitato
          strategico; 
                  i) predispone programmi specifici di  aggiornamento
          e formazione del personale; 
                  l)  cura   la   restituzione   delle   informazioni
          epidemiologiche aggregate e  la  diffusione  capillare  dei
          documenti e delle iniziative. 
                12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate,
          il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale
          di epidemiologia, sorveglianza e  promozione  della  salute
          dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di  apposita
          convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.».