Art. 12 Direzione generale delle emergenze sanitarie 1. La Direzione generale delle emergenze svolge le seguenti funzioni, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute: a) sorveglianza epidemiologica, prevenzione e contrasto delle emergenze sanitarie, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e alla gestione delle emergenze sanitarie, anche in relazione ai fabbisogni quali-quantitativi collegati a scenari emergenziali; b) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive; c) profilassi e cooperazione internazionale ai fini del controllo delle malattie infettive; d) contrasto del terrorismo nucleare, biologico, chimico, radiologico (NBCR); e) elaborazione del piano nazionale strategico-operativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale; esecuzione dei piani di emergenza, in raccordo con le competenti Direzioni generali; f) approvvigionamento e gestione scorte strategiche nazionali di farmaci e vaccini per il contrasto al Covid-19 nonche' espletamento delle procedure di approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura di patologie epidemico-pandemico emergenti e di dispositivi medici e di protezione individuale; organizzazione, coordinamento istituzionale e gestione del materiale strategico incluse verifiche di certificazioni e idoneita'; gestione, manutenzione e aggiornamento piattaforme tecnologiche e relative analisi statistiche e previsionali; g) formazione continua degli operatori sanitari per la prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie NBCR in accordo con altri Enti e Istituzioni; h) gestione delle emergenze anche raccordandosi con la Direzione generale della comunicazione; i) attivita' amministrative e contabili volte a garantire le azioni di supporto dei sistemi sanitari regionali nel contrasto alle pandemie; l) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.