Art. 13 
 
                  Direzione generale della ricerca 
                    e dell'innovazione in sanita' 
 
  1. La  Direzione  generale  della  ricerca  e  dell'innovazione  in
sanita' svolge le seguenti funzioni: 
    a) promozione, sviluppo, monitoraggio e  valutazione  di  impatto
della ricerca scientifica e tecnologica nel  campo  biomedico  e  dei
processi sperimentali per l'innovazione; 
    b) finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca
in sanita'; 
    c) misurazione e valutazione dell'efficacia ed  efficienza  degli
investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanita'; 
    d) aggiornamento dell'anagrafe dei programmi di ricerca sanitaria
e dei ricercatori, nonche' dell'elenco  dei  revisori  internazionali
con valutazione di performance degli stessi; 
    e) valorizzazione del ruolo dei ricercatori in sanita'; 
    f) attivita' di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e
d) dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico sanitario; 
    g) promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza  di
ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri
e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle
reti nazionali e internazionali di alta specialita' e tecnologia; 
    h)  promozione,  attraverso  le  sezioni  del  Comitato   tecnico
sanitario e delle reti  di  eccellenza,  di  studi  che  offrano  una
visione strategica della evoluzione in sanita' e delle necessita'  di
investimento in ricerca scientifica, di programmi  di  innovazione  e
formazione per la pubblicazione e la diffusione di dati concernenti i
risultati degli investimenti nella ricerca in sanita' ed  i  relativi
fabbisogni, in  raccordo  con  le  Direzioni  generali  di  cui  agli
articoli 15 e 17 nonche' con l'Unita' di missione di cui all'articolo
9; 
    i) riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura  a
carattere scientifico (IRCCS) e gestione delle procedure di selezione
dei direttori scientifici; 
    l) promozione e sostegno delle  iniziative  di  ricerca  ad  alto
tasso di innovazione per il  SSN  e  dei  processi  di  trasferimento
tecnologico; 
    m)  integrazione  dell'innovazione   tecnologica   nei   processi
sanitari; 
    n) coordinamento, nel campo della ricerca e  dell'innovazione  in
sanita', dei rapporti  con  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e con gli altri Ministeri,  le  universita'  e  gli  enti  di
ricerca,  pubblici  e  privati,  nazionali  e  internazionali,  anche
nell'ambito di eventuali appositi organismi di coordinamento; 
    o) promozione, coordinamento e partecipazione alle  attivita'  di
ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo e internazionale, anche
mediante partecipazione alle attivita' di organismi internazionali  e
sovranazionali in materia di ricerca  sanitaria,  con  sostegno  alla
creazione di infrastrutture di ricerca, in raccordo con le competenze
del  Dipartimento  della  salute  umana,  della  salute   animale   e
dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti  internazionali  di  cui
all'articolo 18; 
    p)  cura  del  contenzioso  e  affari  legali  nelle  materie  di
competenza della Direzione generale. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 1, lettere  c)  e  d),
          del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,
          n. 44, recante: "Riordino degli organi collegiali ed  altri
          organismi operanti presso il  Ministero  della  salute,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma  4,  della  legge  4  novembre
          2010, n.  183",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          aprile 2013, n. 98: 
                 «Art.     4     (Articolazione     del      Comitato
          tecnico-sanitario). - 1. Il Comitato  tecnico-sanitario  si
          articola nelle seguenti sezioni: 
                  (omissis) 
                  c) sezione per la ricerca sanitaria; 
                  d) sezione  per  la  valutazione  dei  progetti  di
          ricerca  sanitaria  presentati  dai  ricercatori  di   eta'
          inferiore a quaranta anni;».