Art. 13 Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' 1. La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' svolge le seguenti funzioni: a) promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione di impatto della ricerca scientifica e tecnologica nel campo biomedico e dei processi sperimentali per l'innovazione; b) finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanita'; c) misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanita'; d) aggiornamento dell'anagrafe dei programmi di ricerca sanitaria e dei ricercatori, nonche' dell'elenco dei revisori internazionali con valutazione di performance degli stessi; e) valorizzazione del ruolo dei ricercatori in sanita'; f) attivita' di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico sanitario; g) promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialita' e tecnologia; h) promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e delle reti di eccellenza, di studi che offrano una visione strategica della evoluzione in sanita' e delle necessita' di investimento in ricerca scientifica, di programmi di innovazione e formazione per la pubblicazione e la diffusione di dati concernenti i risultati degli investimenti nella ricerca in sanita' ed i relativi fabbisogni, in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 15 e 17 nonche' con l'Unita' di missione di cui all'articolo 9; i) riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici; l) promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN e dei processi di trasferimento tecnologico; m) integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari; n) coordinamento, nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanita', dei rapporti con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con gli altri Ministeri, le universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche nell'ambito di eventuali appositi organismi di coordinamento; o) promozione, coordinamento e partecipazione alle attivita' di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo e internazionale, anche mediante partecipazione alle attivita' di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca, in raccordo con le competenze del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali di cui all'articolo 18; p) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante: "Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2013, n. 98: «Art. 4 (Articolazione del Comitato tecnico-sanitario). - 1. Il Comitato tecnico-sanitario si articola nelle seguenti sezioni: (omissis) c) sezione per la ricerca sanitaria; d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;».