Art. 16 
 
       Direzione generale delle professioni sanitarie e delle 
        politiche in favore del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. La  Direzione  generale  delle  professioni  sanitarie  e  delle
politiche in  favore  del  Servizio  sanitario  nazionale  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) disciplina delle professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini
e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie  e  segreteria
della  Commissione  centrale  per  gli   esercenti   le   professioni
sanitarie; 
    b) responsabilita' professionale degli esercenti  le  professioni
sanitarie; 
    c) riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e
rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli
e di mobilita' dei professionisti sanitari; 
    d) organizzazione dei servizi sanitari territoriali,  professioni
sanitarie, concorsi e  stato  giuridico  del  personale  del  SSN,  e
relativo contenzioso; 
    e) politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;  analisi
dei fabbisogni finanziari del personale sanitario del SSN; 
    f) disciplina dell'attivita' libero-professionale intramuraria; 
    g) promozione della telemedicina, in raccordo  con  la  Direzione
generale di cui all'articolo 15 e con l'Unita'  di  missione  di  cui
all'articolo 9; 
    h) rapporti tra il SSN e le universita' in materia  di  personale
delle aziende ospedaliero-universitarie e di  formazione  di  base  e
specialistica dei  professionisti  sanitari,  nonche'  di  protocolli
d'intesa per le attivita' assistenziali; 
    i)  individuazione,  in  raccordo  con  le   Regioni,   l'Agenzia
nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali  e  altre   pubbliche
amministrazioni,  dei  fabbisogni  di  personale   del   SSN   e   di
professionisti sanitari; 
    l)  promozione  della   professionalita'   attraverso   programmi
organici di formazione permanente e di aggiornamento, ivi compreso il
processo di Educazione Continua in Medicina in raccordo con l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali; 
    m)  rapporti  con  le   societa'   medico-scientifiche   e   loro
federazioni; 
    n) approvazione, in raccordo con le  Direzioni  generali  di  cui
agli articoli 8 e 15, degli statuti e dei regolamenti degli  enti  di
cui all'articolo 4, comma 12, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502; 
    o) individuazione dei profili  professionali  del  personale  del
SSN; valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del SSN; 
    p) rapporti  con  le  professioni  non  costituite  in  ordini  e
attivita' non regolamentate; 
    q)  attivita'  di  rappresentanza  ministeriale  in   seno   alla
struttura tecnica interregionale di  cui  all'articolo  4,  comma  9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come  modificato  dall'articolo
52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    r) tenuta dei rapporti con l'Aran e con il  comitato  di  settore
competente per la contrattazione riguardante il personale del SSN; 
    s)  cura  del  contenzioso  e  affari  legali  nelle  materie  di
competenza della Direzione generale. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si  riporta  l'articolo  4,  comma  12,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  recante:  "Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, S.O.: 
                «Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi  ospedalieri).
          (omissis) 
                12. Nulla e' innovato  alla  vigente  disciplina  per
          quanto concerne l'Ospedale  Galliera  di  Genova,  l'Ordine
          Mauriziano  e  gli  istituti   ed   enti   che   esercitano
          l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e  43,
          secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  fermo
          restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti  presidi
          ospedalieri   al   Servizio    sanitario    nazionale    e'
          regolamentato  con  le  modalita'  previste  dal   presente
          articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  i  requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla  dotazione
          organica e sull'organizzazione dei  predetti  presidi  sono
          adeguati,  per  la  parte  compatibile,  ai  principi   del
          presente decreto e a quelli di cui  all'art.  4,  comma  7,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati  con
          decreto del Ministro della sanita'.». 
              - Si riporta l'articolo 4,  comma  9,  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di
          finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1991, n. 305: 
                «Art. 4 (Assistenza sanitaria). - (omissis) 
                9. E' istituita la struttura  tecnica  interregionale
          per  la  disciplina   dei   rapporti   con   il   personale
          convenzionato con il  Servizio  sanitario  nazionale.  Tale
          struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica
          per il  rinnovo  degli  accordi  riguardanti  il  personale
          sanitario  a  rapporto  convenzionale,  e'  costituita   da
          rappresentanti  regionali  nominati  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano.  Della  predetta  delegazione  fanno
          parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza,
          i  rappresentanti  dei  Ministeri  dell'economia  e   delle
          finanze, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  e  della
          salute, designati dai rispettivi Ministri. Con  accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          e'   disciplinato   il   procedimento   di   contrattazione
          collettiva relativo ai predetti accordi  tenendo  conto  di
          quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e  49
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale  fine
          e' autorizzata la spesa  annua  nel  limite  massimo  di  2
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.».